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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14288/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27738/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Cosseria, n. 5 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da mandato in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Degli Scipioni, n. 132 - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 467/2019, pubblicata il 28 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Arezzo - sezione distaccata di Montevarchi - [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati da quest'ultimo alla sua proprietà a seguito dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione.

Richiamando le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo, in precedenza incardinato, espose a fondamento della domanda che: - nel corso dei lavori il Ceccarelli aveva eseguito uno scavo lungo la parete nord ovest del fabbricato Belardi e rimosso un tubo pluviale che convogliava l'acqua piovana della copertura del fabbricato nel sottostante canale sotterraneo, cosicché, a seguito di precipitazioni, l'acqua accumulatasi nello scavo, penetrando attraverso la muratura, aveva invaso il locale adibito a forno a legna ed altri locali al piano terra di proprietà del Belardi; - il Ceccarelli aveva ridotto la sezione del canale di gronda della falda di copertura a nord dell'edificio Belardi e reciso con il decespugliatore la rete metallica apposta dal Belardi al confine tra le proprietà; - durante l'esecuzione dei lavori il Ceccarelli aveva avanzato la falda di copertura del proprio fabbricato, con conseguente aumento dell'aggetto di gronda e dello spessore della doccia, in tal modo interessando la facciata tergale dell'immobile di proprietà del Belardi che si affacciava sulla proprietà Ceccarelli.

Da qui la domanda di accertamento della sussistenza dei danni arrecati in conseguenza dei lavori di ristrutturazione e di risarcimento dei danni, nonché di abusivo asservimento della parte esterna della proprietà Belardi in conseguenza dell'avanzamento della falda di copertura della loggia tergale del fabbricato di proprietà del Ceccarelli, con conseguente domanda di ripristino della situazione preesistente mediante l'eliminazione della porzione di gronda costruita in avanzamento sulla proprietà Belardi.

All'esito dell'attività istruttoria svolta, il Tribunale rigettò le domande.

2. Avverso la sentenza il Belardi propose gravame davanti alla Corte d'appello di Firenze che rigettò l'impugnazione.

Richiamando le conclusioni della consulenza disposta in sede di A.T.P., il giudice territoriale rilevò che non era stato evidenziato «alcun fenomeno di infiltrazione di acqua nei locali di proprietà dell'appellante», essendo stata soltanto constatata la presenza di umidità nei locali antistanti il forno e nella cantina - caratterizzati da un forte degrado e da assenza di intonaco e finiture - non riconducibile alle asserite infiltrazioni ed allo scavo eseguito dal Ceccarelli.

Quanto alla riduzione della sezione del canale di gronda, facendo proprie le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, evidenziò che era stata riscontrata, in corrispondenza del punto di contatto tra i canali delle due proprietà, un'ammaccatura al canale di doccia del Belardi che ne riduceva la sezione di circa 2-3 cm., dipesa da uno scorrimento della gronda del Ceccarelli verso la proprietà del Belardi, precisando, tuttavia, che il canale di doccia di proprietà del Belardi manteneva inalterata la propria funzionalità.

Aggiunse che il consulente tecnico aveva riscontrato un avanzamento della copertura del fabbricato del Ceccarelli di circa 45 cm., costituito dall'aumento dell'aggetto di gronda e dallo spessore della doccia, spiegando tuttavia che tale avanzamento era proiettato sulla sola proprietà del Ceccarelli e che l'aumento dell'aggetto di gronda interessava il fabbricato del Belardi «solo per l'incastro della trave portante», che però esisteva già prima dei lavori di ristrutturazione ed era posizionata nello stesso modo, cosicché difettava la prova di danni all'interno della proprietà del Belardi.

Inoltre, secondo i giudici di appello, le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], consulente di parte del Ceccarelli, e da Sara e [OSCURATO:PERSONA], figlie del Belardi, confermavano soltanto che lo scavo effettuato a ridosso della parete esterna del locale forno si fosse riempito d'acqua, ma non comprovavano che l'acqua presente nello scavo avesse determinato le infiltrazioni: nessuno dei testi, difatti, aveva riferito che lo scorrimento della gronda di proprietà e l'ammaccatura rilevata dal c.t.u. fossero da imputare al comportamento dell'appellato.

Neppure il danno alla recinzione poteva essere ricondotto alla condotta del Ceccarelli, considerato che le figlie del Belardi si erano limitate a dichiarare di avere visto il Ceccarelli tagliare l'erba.

3. Per la cassazione della decisione d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, in quanto i motivi articolati individuano con chiarezza il vizio prospettato alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass., sez. 2, 4/07/2018, n. 17470; Cass., sez.

U, 8/11/2021, n. 32415).

2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., «relativamente ai danni per infiltrazioni di acqua al forno a legna».

2.1. Sotto un primo profilo sostiene che, sebbene in sede di precisazione delle conclusioni innanzi alla Corte di appello di Firenze avesse dedotto che i danni da infiltrazione di acqua si riferivano esclusivamente al forno a legna, la Corte di appello non aveva preso in esame il paragrafo della C.T.U., rubricato «danni al forno a legna» (a pag. 9 dell'elaborato peritale), nel quale detti danni erano stati analiticamente indicati e stimati.

2.2. Sotto diverso profilo assume che la sentenza impugnata non si confronta con i profili di responsabilità dedotti, perché, quand'anche si volesse ammettere la circostanza - comunque contestata - della umidità diffusa degli ambienti circostanti al forno a legna, ciò non potrebbe comunque escludere la responsabilità del Ceccarelli, non essendo in contestazione il nesso di causalità tra l'esecuzione dello scavo a ridosso della parete, la rimozione del tubo pluviale di scarico e la successiva insorgenza di infiltrazioni d'acqua all'interno del forno.

Difatti, al momento del sopralluogo (risalente al marzo 2016) il C.T.U. non aveva rilevato fenomeni di infiltrazione in atto perché il tubo pluviale era già stato ripristinato, come emergeva dallo stesso elaborato peritale, nel quale si leggeva che il geometra Fallai, tecnico di parte del Ceccarelli, aveva riferito che l'infiltrazione lamentata dal Belardi era avvenuta una sola volta e che non appena saputo delle infiltrazioni era stato immediatamente ripristinato lo scarico del tubo pluviale, proprio al fine di evitare che l'accumulo di acqua potesse nuovamente percorrere lo scavo.

Ad avviso del ricorrente, pertanto, la causa delle infiltrazioni era sicuramente da ricercare nella condotta del Ceccarelli che aveva eseguito uno scavo in corrispondenza della parete di sua proprietà senza predisporre i necessari sistemi di smaltimento dell'acqua meteorica e gli opportuni accorgimenti per impedire le infiltrazioni.

2.3. Evidenzia pure che la circostanza che si fossero verificate infiltrazioni nella sua proprietà era stata confermata sia dal teste geom.

Fallai, consulente di parte del Ceccarelli, che aveva riferito quanto riportato nella consulenza tecnica disposta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, sia dal teste geom.

Sacchetti, consulente di parte del Belardi, che aveva dichiarato di «aver visto le infiltrazioni di acqua» nella proprietà del Belardi.

2.4. Anche se il c.t.u. aveva ipotizzato che l'umidità riscontrata nei locali seminterrati potesse essere ricondotta alla carenza di finiture nelle strutture murarie o alla presenza di un corso d'acqua sotterraneo, circostanza comunque contestata, non poteva escludersi, secondo il ricorrente, la responsabilità del Ceccarelli per omessa custodia, posto che, una volta accertato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la ipotetica presenza di un'altra concausa, come quella astrattamente prospettata dal consulente, non sarebbe stata di per sé idonea ad esonerare da responsabilità il custode nei confronti del danneggiato.

Con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe errata laddove nega il risarcimento del danno, non avendo il Ceccarelli fornito, né dedotto, la prova liberatoria ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., avendo anzi confermato, tramite il proprio consulente tecnico, la derivazione delle infiltrazioni dallo scavo eseguito, per interruzione del tubo pluviale di scarico. 3.

Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, «relativamente alla circostanza ammessa dal geom.

Fallai (CT di parte resistente) dell'avvenuta constatazione delle infiltrazioni dalla proprietà Ceccarelli alla proprietà Belardi».Sostiene che i giudici d'appello abbiano trascurato di prendere in esame le circostanze riferite dal geom.

Fallai, tecnico incaricato dal Ceccarelli di sovrintendere ai lavori di ristrutturazione, il quale aveva dichiarato di avere constatato personalmente l'infiltrazione, a seguito della quale era stata immediatamente ripristinata la tubazione di scarico che convogliava l'acqua piovana dalla copertura all'esterno dello scavo.

4. Il primo motivo non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.

4.1. La tesi del ricorrente, che invoca la responsabilità ex art.2051 cod. civ. per i danni asseritamente subiti al forno a legna, anziché quella di cui all'art. 2043 cod. civ., non può essere presa in esame perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che poggia su una diversa qualificazione della domanda che, per quanto emerge dalle stesse conclusioni rassegnate in primo ed in secondo grado e trascritte dallo stesso Belardi nel ricorso, è stata chiaramente formulata come domanda ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

4.2. Invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità per cose in custodia) cod. civ., a meno che l'attore non abbia, sin dall'atto introduttivo del giudizio, enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli (Cass., sez. 3, 5/08/2013, n. 18609; Cass., sez. 3, 21/09/2015, n. 18463).

In particolare, il riferimento ad una concreta condotta colposa del danneggiante, contenuto nella domanda di risarcimento danni, esclude che la parte attrice abbia inteso richiamare la fattispecie della responsabilità da cose in custodia, essendo questa fondata sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno a prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, ciò che preclude all'attore la possibilità di invocare, nei successivi gradi di giudizio, l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. (Cass., sez. 3, 25/02/2014, n. 4446).

4.3. Orbene, il ricorrente non ritrascrive in ricorso il contenuto degli atti introduttivi dei gradi di merito al fine di consentire a questa Corte di verificare se la qualificazione operata dalla Corte d'appello sia corretta.

Tuttavia, sulla base di quanto esposto nel ricorso per cassazione, emerge che il Belardi ha originariamente allegato, quale fatto costitutivo della domanda, l'esecuzione di uno scavo e l'eliminazione di un tubo pluviale di scarico, dai quali sarebbero derivati fenomeni di infiltrazione nella sua proprietà, formulando le seguenti conclusioni in sede di atto citazione: «accertata la sussistenza dei danni arrecati dal Ceccarelli alla proprietà Belardi, anche in conseguenza dei lavori di ristrutturazione da lui eseguiti nella propria porzione di fabbricato, condannare [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella somma che sarà ritenuta di giustizia» (conclusioni reiterate all'udienza di precisazione nel giudizio di appello).

Pertanto, la pretesa di ricondurre la vicenda al paradigma dell'art. 2051 cod. civ., che si traduce anche in una diversità della prova a discarico che le parti sono tenute a fornire, presenta sicuramente profili di assoluta novità rispetto alla prospettazione originaria, fondata sulla responsabilità derivante dall'esecuzione di opere.

Di conseguenza, in ragione della diversità dei presupposti che contraddistingue la responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ. da quella ex art. 2043 cod. civ., non è consentita una riqualificazione della domanda.

5. Neppure sono ammissibili il secondo profilo di doglianza del primo motivo (violazione dell'art. 2697 cod. civ.) ed il secondo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, perché entrambi volti a contestare la valutazione delle deposizioni testimoniali operata dai giudici di appello ed il convincimento che gli stessi ne hanno tratto in ordine all'insussistenza di responsabilità a carico del Ceccarelli.

5.1. Occorre, sul punto, rilevare che la corte territoriale, prendendo le mosse dal fatto che al momento del sopralluogo il consulente tecnico d'ufficio non aveva riscontrato l'esistenza di infiltrazioni, ma soltanto la presenza di una forte umidità nel locale destinato a forno a legna, non attribuibile in modo inequivoco alle lamentate infiltrazioni, oltre che una situazione di degrado del locale, privo di finiture, «ad eccezione di alcune porzioni di intonaco rimaste alla sommità delle pareti...con evidenti segni di distacco in alcune zone..» — comunque preesistente alle infiltrazioni — e la presenza di un corso d'acqua sotterraneo che favoriva l'imbibizione del terreno sottostante l'edificio e delle murature, ha escluso la riconducibilità dell'umidità allo scavo eseguito dal Ceccarelli, sottolineando che nessuna delle parti aveva prodotto documentazione fotografica comprovante le infiltrazioni e la loro entità e che risultava impossibile «distinguere i danni provocati dalla asserite infiltrazioni da quelli derivanti dall'umidità normalmente presente nelle murature...».

Ha, inoltre, precisato che le dichiarazioni rese dai testi escussi ([OSCURATO:PERSONA], Sara e [OSCURATO:PERSONA]) non fornivano elementi in grado di supportare la tesi difensiva del Belardi.

L'apprezzamento svolto dai giudici di merito non può essere scalfito dalle doglianze fatte valere dal Belardi con i mezzi in esame, risultando evidente che esse sono finalizzate a sollecitare una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dalla corte di appello in punto di individuazione del nesso causale con l'evento dannoso e, in particolare, a muovere critiche alla valutazione degli elementi probatori acquisiti dalla corte territoriale.

Difatti, la nuova formulazione del vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, avendo limitato l'impugnazione alla sola ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», impone, al di fuori di tale omissione, di ritenere estranea al predetto vizio qualsiasi contestazione volta a censurare il «convincimento» che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale probatorio, restando comunque gli apprezzamenti di fatto — se esenti, come nel caso di specie, da evidenti vizi logici o giuridici — riservati in via esclusiva al giudice di merito ed essendo preclusa in ogni caso una nuova valutazione dei medesimi fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez.

U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez.

U, 12/10/2015, n. 20412; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

5.2. Peraltro, neppure è configurabile la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. che ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una eventualmente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie (peraltro, nemmeno predicabile nel caso di specie), abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).

6. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2051 e 1223 cod. civ. e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., «circa la domanda di risarcimento dei danni al canale di gronda».

Sostiene che la decisione gravata si fonda esclusivamente su alcuni richiami testuali alla c.t.u., ma omette una valutazione complessiva delle risultanze peritali e difetta di ogni argomentazione in merito alla dedotta responsabilità ex art. 2051 cod. civ.

6.1. Anche il terzo motivo va dichiarato inammissibile.

6.2. Il ricorrente ripropone, anche in relazione ai danni al canale di gronda, la questione della configurabilità in capo al controricorrente della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., ma, anche sotto tale profilo, omette di trascrivere in ricorso gli atti difensivi dei gradi di merito al fine di dimostrare che in primo grado o in grado di appello avesse dedotto una responsabilità diversa da quella sviluppata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., su cui la Corte di appello ha basato il percorso giustificativo della decisione.

6.3. Inoltre, la sentenza gravata, richiamando testualmente i passaggi della relazione del consulente tecnico d'ufficio e facendoli propri, dopo aver premesso che era stata riscontrata un'ammaccatura alla doccia del Belardi, dipesa da uno scorrimento della gronda del Ceccarelli verso la proprietà del ricorrente riconducibile ad un urto che ha colpito la gronda di proprietà del Ceccarelli, ha comunque ritenuto inesistente il danno lamentato, considerato che il canale di doccia di proprietà del Belardi aveva mantenuto inalterata la propria funzionalità e che la sezione, seppure ridotta di circa 2-3 cm., era comunque sufficiente allo smaltimento delle acque.

Con la censura svolta il ricorrente sollecita, in realtà, una diversa valutazione delle risultanze delle indagini, già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, preclusa in questa sede.

7. Con il quarto motivo, il Belardi censura la decisione impugnata per violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 832 e 2058 cod. civ., «in ordine alla domanda di "restituzione in pristino" per l'illegittimo avanzamento della falda di copertura di proprietà del resistente» e contesta l'affermazione del giudice d'appello secondo cui «l'avanzamento della falda di copertura risulta proiettato sulla sola proprietà Ceccarelli e non interessa la proprietà Belardi», trattandosi di affermazione smentita dalla C.T.U. che ha concluso che «l'avanzamento della copertura ha interessato la facciata tergale dell'edificio di proprietà Belardi che si affaccia sulla proprietà Ceccarelli...».

Precisa che il maggior ingombro della falda di copertura ha determinato sia l'innesto nella parete del fabbricato di sua proprietà di una trave portante di maggiore consistenza rispetto a quella preesistente, con conseguente maggiore occupazione del volume di incastro nella parete, sia una maggiore occupazione della parete per circa 45-50 cm., che ne limita l'uso e la disponibilità.

A ciò aggiunge che la loggia tergale di copertura del Ceccarelli è stata avanzata fino in corrispondenza di una finestra, posta a quota più bassa, determinando riduzione di luce e luminosità all'interno dei locali di sua proprietà.

Ad avviso del ricorrente il giudice d'appello avrebbe, quindi, dovuto accogliere la domanda di risarcimento in forma specifica.

8. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «in merito alla pronuncia relativa alle violazioni derivanti dall'avanzamento della falda di copertura del Ceccarelli».

Si duole che, pronunciando sulla domanda di ripristino della situazione preesistente con conseguente eliminazione della porzione di gronda costruita in avanzamento sulla sua proprietà, il giudice d'appello abbia rigettato il gravame, concludendo sul punto: «... non si ravvisa alcun danno quantificabile a carico della proprietà Belardi».

8.1. Il quarto ed il quinto motivo, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, e sono manifestamente infondati.

8.2. La sentenza impugnata, con accertamento in fatto, non scrutinabile in sede di legittimità se non per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non dedotta nel caso in esame, pronunciando in merito alla presunta violazione del diritto di proprietà del Belardi, nel respingere il motivo di gravame, ha così motivato: «l'ausiliare ha evidenziato un avanzamento della copertura del fabbricato del Ceccarelli di circa 45 cm. rispetto alla situazione antecedente ai lavori di manutenzione, costituito dall'aumento dell'aggetto di gronda e dallo spessore della doccia.

Tale avanzamento risulta però proiettato sulla sola proprietà Ceccarelli e non interessa in alcun modo la proprietà Belardi.

L'ausiliare ha acclarato che l'aumento dell'aggetto di gronda è tangente alla parete del fabbricato del Belardi e lo interessa solo per l'incastro della trave portante, che risultava però esistente prima dei lavori di ristrutturazione, ed era posizionata allo stesso modo.

Anche in questo caso è del tutto assente la prova che si sia verificato all'interno della proprietà Belardi alcun danno...».

Avendo escluso l'esistenza di un danno alla proprietà del ricorrente, i giudici di appello hanno correttamente disatteso la domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., pure formulata dal Belardi.

8.3. Nell'illustrare il quarto motivo il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, propone a questa Corte una diversa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, al fine di pervenire ad una soluzione alternativa alle conclusioni raggiunte dal consulente e avallate dalla Corte d'appello.

La doglianza così come formulata introduce una chiara valutazione di merito, sottratta al sindacato di questa Corte, il che impone di ritenere che la sentenza impugnata si sottragga alle censure ad essa rivolte con il mezzo in esame.

8.4. L'esclusione del danno non consente neppure di ravvisare il vizio ex art. 112 cod. proc. civ. (dedotto con il quinto motivo).

In realtà la Corte d'appello si è pronunciata sulla domanda di accertamento di «abusivo asservimento della parete esterna della proprietà Belardi in conseguenza dell'avanzamento della falda di copertura della loggia tergale del fabbricato di proprietà Ceccarelli» e sulla conseguente domanda di condanna al ripristino della situazione preesistente (con conseguente eliminazione della porzione di gronda), escludendone, seppure implicitamente, la fondatezza.

Difatti, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151).

9. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27738/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Cosseria, n. 5 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da mandato in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Degli Scipioni, n. 132 - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 467/2019, pubblicata il 28 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Arezzo - sezione distaccata di Montevarchi - [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati da quest'ultimo alla sua proprietà a seguito dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione. Richiamando le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo, in precedenza incardinato, espose a fondamento della domanda che: - nel corso dei lavori il Ceccarelli aveva eseguito uno scavo lungo la parete nord ovest del fabbricato Belardi e rimosso un tubo pluviale che convogliava l'acqua piovana della copertura del fabbricato nel sottostante canale sotterraneo, cosicché, a seguito di precipitazioni, l'acqua accumulatasi nello scavo, penetrando attraverso la muratura, aveva invaso il locale adibito a forno a legna ed altri locali al piano terra di proprietà del Belardi; - il Ceccarelli aveva ridotto la sezione del canale di gronda della falda di copertura a nord dell'edificio Belardi e reciso con il decespugliatore la rete metallica apposta dal Belardi al confine tra le proprietà; - durante l'esecuzione dei lavori il Ceccarelli aveva avanzato la falda di copertura del proprio fabbricato, con conseguente aumento dell'aggetto di gronda e dello spessore della doccia, in tal modo interessando la facciata tergale dell'immobile di proprietà del Belardi che si affacciava sulla proprietà Ceccarelli. Da qui la domanda di accertamento della sussistenza dei danni arrecati in conseguenza dei lavori di ristrutturazione e di risarcimento dei danni, nonché di abusivo asservimento della parte esterna della proprietà Belardi in conseguenza dell'avanzamento della falda di copertura della loggia tergale del fabbricato di proprietà del Ceccarelli, con conseguente domanda di ripristino della situazione preesistente mediante l'eliminazione della porzione di gronda costruita in avanzamento sulla proprietà Belardi. All'esito dell'attività istruttoria svolta, il Tribunale rigettò le domande. 2. Avverso la sentenza il Belardi propose gravame davanti alla Corte d'appello di Firenze che rigettò l'impugnazione. Richiamando le conclusioni della consulenza disposta in sede di A.T.P., il giudice territoriale rilevò che non era stato evidenziato «alcun fenomeno di infiltrazione di acqua nei locali di proprietà dell'appellante», essendo stata soltanto constatata la presenza di umidità nei locali antistanti il forno e nella cantina - caratterizzati da un forte degrado e da assenza di intonaco e finiture - non riconducibile alle asserite infiltrazioni ed allo scavo eseguito dal Ceccarelli. Quanto alla riduzione della sezione del canale di gronda, facendo proprie le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, evidenziò che era stata riscontrata, in corrispondenza del punto di contatto tra i canali delle due proprietà, un'ammaccatura al canale di doccia del Belardi che ne riduceva la sezione di circa 2-3 cm., dipesa da uno scorrimento della gronda del Ceccarelli verso la proprietà del Belardi, precisando, tuttavia, che il canale di doccia di proprietà del Belardi manteneva inalterata la propria funzionalità. Aggiunse che il consulente tecnico aveva riscontrato un avanzamento della copertura del fabbricato del Ceccarelli di circa 45 cm., costituito dall'aumento dell'aggetto di gronda e dallo spessore della doccia, spiegando tuttavia che tale avanzamento era proiettato sulla sola proprietà del Ceccarelli e che l'aumento dell'aggetto di gronda interessava il fabbricato del Belardi «solo per l'incastro della trave portante», che però esisteva già prima dei lavori di ristrutturazione ed era posizionata nello stesso modo, cosicché difettava la prova di danni all'interno della proprietà del Belardi. Inoltre, secondo i giudici di appello, le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], consulente di parte del Ceccarelli, e da Sara e [OSCURATO:PERSONA], figlie del Belardi, confermavano soltanto che lo scavo effettuato a ridosso della parete esterna del locale forno si fosse riempito d'acqua, ma non comprovavano che l'acqua presente nello scavo avesse determinato le infiltrazioni: nessuno dei testi, difatti, aveva riferito che lo scorrimento della gronda di proprietà e l'ammaccatura rilevata dal c.t.u. fossero da imputare al comportamento dell'appellato. Neppure il danno alla recinzione poteva essere ricondotto alla condotta del Ceccarelli, considerato che le figlie del Belardi si erano limitate a dichiarare di avere visto il Ceccarelli tagliare l'erba. 3. Per la cassazione della decisione d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ. In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, in quanto i motivi articolati individuano con chiarezza il vizio prospettato alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass., sez. 2, 4/07/2018, n. 17470; Cass., sez. U, 8/11/2021, n. 32415). 2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., «relativamente ai danni per infiltrazioni di acqua al forno a legna». 2.1. Sotto un primo profilo sostiene che, sebbene in sede di precisazione delle conclusioni innanzi alla Corte di appello di Firenze avesse dedotto che i danni da infiltrazione di acqua si riferivano esclusivamente al forno a legna, la Corte di appello non aveva preso in esame il paragrafo della C.T.U., rubricato «danni al forno a legna» (a pag. 9 dell'elaborato peritale), nel quale detti danni erano stati analiticamente indicati e stimati. 2.2. Sotto diverso profilo assume che la sentenza impugnata non si confronta con i profili di responsabilità dedotti, perché, quand'anche si volesse ammettere la circostanza - comunque contestata - della umidità diffusa degli ambienti circostanti al forno a legna, ciò non potrebbe comunque escludere la responsabilità del Ceccarelli, non essendo in contestazione il nesso di causalità tra l'esecuzione dello scavo a ridosso della parete, la rimozione del tubo pluviale di scarico e la successiva insorgenza di infiltrazioni d'acqua all'interno del forno. Difatti, al momento del sopralluogo (risalente al marzo 2016) il C.T.U. non aveva rilevato fenomeni di infiltrazione in atto perché il tubo pluviale era già stato ripristinato, come emergeva dallo stesso elaborato peritale, nel quale si leggeva che il geometra Fallai, tecnico di parte del Ceccarelli, aveva riferito che l'infiltrazione lamentata dal Belardi era avvenuta una sola volta e che non appena saputo delle infiltrazioni era stato immediatamente ripristinato lo scarico del tubo pluviale, proprio al fine di evitare che l'accumulo di acqua potesse nuovamente percorrere lo scavo. Ad avviso del ricorrente, pertanto, la causa delle infiltrazioni era sicuramente da ricercare nella condotta del Ceccarelli che aveva eseguito uno scavo in corrispondenza della parete di sua proprietà senza predisporre i necessari sistemi di smaltimento dell'acqua meteorica e gli opportuni accorgimenti per impedire le infiltrazioni. 2.3. Evidenzia pure che la circostanza che si fossero verificate infiltrazioni nella sua proprietà era stata confermata sia dal teste geom. Fallai, consulente di parte del Ceccarelli, che aveva riferito quanto riportato nella consulenza tecnica disposta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, sia dal teste geom. Sacchetti, consulente di parte del Belardi, che aveva dichiarato di «aver visto le infiltrazioni di acqua» nella proprietà del Belardi. 2.4. Anche se il c.t.u. aveva ipotizzato che l'umidità riscontrata nei locali seminterrati potesse essere ricondotta alla carenza di finiture nelle strutture murarie o alla presenza di un corso d'acqua sotterraneo, circostanza comunque contestata, non poteva escludersi, secondo il ricorrente, la responsabilità del Ceccarelli per omessa custodia, posto che, una volta accertato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la ipotetica presenza di un'altra concausa, come quella astrattamente prospettata dal consulente, non sarebbe stata di per sé idonea ad esonerare da responsabilità il custode nei confronti del danneggiato. Con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe errata laddove nega il risarcimento del danno, non avendo il Ceccarelli fornito, né dedotto, la prova liberatoria ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., avendo anzi confermato, tramite il proprio consulente tecnico, la derivazione delle infiltrazioni dallo scavo eseguito, per interruzione del tubo pluviale di scarico. 3. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, «relativamente alla circostanza ammessa dal geom. Fallai (CT di parte resistente) dell'avvenuta constatazione delle infiltrazioni dalla proprietà Ceccarelli alla proprietà Belardi».Sostiene che i giudici d'appello abbiano trascurato di prendere in esame le circostanze riferite dal geom. Fallai, tecnico incaricato dal Ceccarelli di sovrintendere ai lavori di ristrutturazione, il quale aveva dichiarato di avere constatato personalmente l'infiltrazione, a seguito della quale era stata immediatamente ripristinata la tubazione di scarico che convogliava l'acqua piovana dalla copertura all'esterno dello scavo. 4. Il primo motivo non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità. 4.1. La tesi del ricorrente, che invoca la responsabilità ex art.2051 cod. civ. per i danni asseritamente subiti al forno a legna, anziché quella di cui all'art. 2043 cod. civ., non può essere presa in esame perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che poggia su una diversa qualificazione della domanda che, per quanto emerge dalle stesse conclusioni rassegnate in primo ed in secondo grado e trascritte dallo stesso Belardi nel ricorso, è stata chiaramente formulata come domanda ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. 4.2. Invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità per cose in custodia) cod. civ., a meno che l'attore non abbia, sin dall'atto introduttivo del giudizio, enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli (Cass., sez. 3, 5/08/2013, n. 18609; Cass., sez. 3, 21/09/2015, n. 18463). In particolare, il riferimento ad una concreta condotta colposa del danneggiante, contenuto nella domanda di risarcimento danni, esclude che la parte attrice abbia inteso richiamare la fattispecie della responsabilità da cose in custodia, essendo questa fondata sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno a prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, ciò che preclude all'attore la possibilità di invocare, nei successivi gradi di giudizio, l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. (Cass., sez. 3, 25/02/2014, n. 4446). 4.3. Orbene, il ricorrente non ritrascrive in ricorso il contenuto degli atti introduttivi dei gradi di merito al fine di consentire a questa Corte di verificare se la qualificazione operata dalla Corte d'appello sia corretta. Tuttavia, sulla base di quanto esposto nel ricorso per cassazione, emerge che il Belardi ha originariamente allegato, quale fatto costitutivo della domanda, l'esecuzione di uno scavo e l'eliminazione di un tubo pluviale di scarico, dai quali sarebbero derivati fenomeni di infiltrazione nella sua proprietà, formulando le seguenti conclusioni in sede di atto citazione: «accertata la sussistenza dei danni arrecati dal Ceccarelli alla proprietà Belardi, anche in conseguenza dei lavori di ristrutturazione da lui eseguiti nella propria porzione di fabbricato, condannare [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella somma che sarà ritenuta di giustizia» (conclusioni reiterate all'udienza di precisazione nel giudizio di appello). Pertanto, la pretesa di ricondurre la vicenda al paradigma dell'art. 2051 cod. civ., che si traduce anche in una diversità della prova a discarico che le parti sono tenute a fornire, presenta sicuramente profili di assoluta novità rispetto alla prospettazione originaria, fondata sulla responsabilità derivante dall'esecuzione di opere. Di conseguenza, in ragione della diversità dei presupposti che contraddistingue la responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ. da quella ex art. 2043 cod. civ., non è consentita una riqualificazione della domanda. 5. Neppure sono ammissibili il secondo profilo di doglianza del primo motivo (violazione dell'art. 2697 cod. civ.) ed il secondo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, perché entrambi volti a contestare la valutazione delle deposizioni testimoniali operata dai giudici di appello ed il convincimento che gli stessi ne hanno tratto in ordine all'insussistenza di responsabilità a carico del Ceccarelli. 5.1. Occorre, sul punto, rilevare che la corte territoriale, prendendo le mosse dal fatto che al momento del sopralluogo il consulente tecnico d'ufficio non aveva riscontrato l'esistenza di infiltrazioni, ma soltanto la presenza di una forte umidità nel locale destinato a forno a legna, non attribuibile in modo inequivoco alle lamentate infiltrazioni, oltre che una situazione di degrado del locale, privo di finiture, «ad eccezione di alcune porzioni di intonaco rimaste alla sommità delle pareti...con evidenti segni di distacco in alcune zone..» — comunque preesistente alle infiltrazioni — e la presenza di un corso d'acqua sotterraneo che favoriva l'imbibizione del terreno sottostante l'edificio e delle murature, ha escluso la riconducibilità dell'umidità allo scavo eseguito dal Ceccarelli, sottolineando che nessuna delle parti aveva prodotto documentazione fotografica comprovante le infiltrazioni e la loro entità e che risultava impossibile «distinguere i danni provocati dalla asserite infiltrazioni da quelli derivanti dall'umidità normalmente presente nelle murature...». Ha, inoltre, precisato che le dichiarazioni rese dai testi escussi ([OSCURATO:PERSONA], Sara e [OSCURATO:PERSONA]) non fornivano elementi in grado di supportare la tesi difensiva del Belardi. L'apprezzamento svolto dai giudici di merito non può essere scalfito dalle doglianze fatte valere dal Belardi con i mezzi in esame, risultando evidente che esse sono finalizzate a sollecitare una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dalla corte di appello in punto di individuazione del nesso causale con l'evento dannoso e, in particolare, a muovere critiche alla valutazione degli elementi probatori acquisiti dalla corte territoriale. Difatti, la nuova formulazione del vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, avendo limitato l'impugnazione alla sola ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», impone, al di fuori di tale omissione, di ritenere estranea al predetto vizio qualsiasi contestazione volta a censurare il «convincimento» che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale probatorio, restando comunque gli apprezzamenti di fatto — se esenti, come nel caso di specie, da evidenti vizi logici o giuridici — riservati in via esclusiva al giudice di merito ed essendo preclusa in ogni caso una nuova valutazione dei medesimi fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez. U, 12/10/2015, n. 20412; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). 5.2. Peraltro, neppure è configurabile la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. che ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una eventualmente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie (peraltro, nemmeno predicabile nel caso di specie), abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395). 6. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2051 e 1223 cod. civ. e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., «circa la domanda di risarcimento dei danni al canale di gronda». Sostiene che la decisione gravata si fonda esclusivamente su alcuni richiami testuali alla c.t.u., ma omette una valutazione complessiva delle risultanze peritali e difetta di ogni argomentazione in merito alla dedotta responsabilità ex art. 2051 cod. civ. 6.1. Anche il terzo motivo va dichiarato inammissibile. 6.2. Il ricorrente ripropone, anche in relazione ai danni al canale di gronda, la questione della configurabilità in capo al controricorrente della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., ma, anche sotto tale profilo, omette di trascrivere in ricorso gli atti difensivi dei gradi di merito al fine di dimostrare che in primo grado o in grado di appello avesse dedotto una responsabilità diversa da quella sviluppata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., su cui la Corte di appello ha basato il percorso giustificativo della decisione. 6.3. Inoltre, la sentenza gravata, richiamando testualmente i passaggi della relazione del consulente tecnico d'ufficio e facendoli propri, dopo aver premesso che era stata riscontrata un'ammaccatura alla doccia del Belardi, dipesa da uno scorrimento della gronda del Ceccarelli verso la proprietà del ricorrente riconducibile ad un urto che ha colpito la gronda di proprietà del Ceccarelli, ha comunque ritenuto inesistente il danno lamentato, considerato che il canale di doccia di proprietà del Belardi aveva mantenuto inalterata la propria funzionalità e che la sezione, seppure ridotta di circa 2-3 cm., era comunque sufficiente allo smaltimento delle acque. Con la censura svolta il ricorrente sollecita, in realtà, una diversa valutazione delle risultanze delle indagini, già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, preclusa in questa sede. 7. Con il quarto motivo, il Belardi censura la decisione impugnata per violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 832 e 2058 cod. civ., «in ordine alla domanda di "restituzione in pristino" per l'illegittimo avanzamento della falda di copertura di proprietà del resistente» e contesta l'affermazione del giudice d'appello secondo cui «l'avanzamento della falda di copertura risulta proiettato sulla sola proprietà Ceccarelli e non interessa la proprietà Belardi», trattandosi di affermazione smentita dalla C.T.U. che ha concluso che «l'avanzamento della copertura ha interessato la facciata tergale dell'edificio di proprietà Belardi che si affaccia sulla proprietà Ceccarelli...». Precisa che il maggior ingombro della falda di copertura ha determinato sia l'innesto nella parete del fabbricato di sua proprietà di una trave portante di maggiore consistenza rispetto a quella preesistente, con conseguente maggiore occupazione del volume di incastro nella parete, sia una maggiore occupazione della parete per circa 45-50 cm., che ne limita l'uso e la disponibilità. A ciò aggiunge che la loggia tergale di copertura del Ceccarelli è stata avanzata fino in corrispondenza di una finestra, posta a quota più bassa, determinando riduzione di luce e luminosità all'interno dei locali di sua proprietà. Ad avviso del ricorrente il giudice d'appello avrebbe, quindi, dovuto accogliere la domanda di risarcimento in forma specifica. 8. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «in merito alla pronuncia relativa alle violazioni derivanti dall'avanzamento della falda di copertura del Ceccarelli». Si duole che, pronunciando sulla domanda di ripristino della situazione preesistente con conseguente eliminazione della porzione di gronda costruita in avanzamento sulla sua proprietà, il giudice d'appello abbia rigettato il gravame, concludendo sul punto: «... non si ravvisa alcun danno quantificabile a carico della proprietà Belardi». 8.1. Il quarto ed il quinto motivo, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, e sono manifestamente infondati. 8.2. La sentenza impugnata, con accertamento in fatto, non scrutinabile in sede di legittimità se non per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non dedotta nel caso in esame, pronunciando in merito alla presunta violazione del diritto di proprietà del Belardi, nel respingere il motivo di gravame, ha così motivato: «l'ausiliare ha evidenziato un avanzamento della copertura del fabbricato del Ceccarelli di circa 45 cm. rispetto alla situazione antecedente ai lavori di manutenzione, costituito dall'aumento dell'aggetto di gronda e dallo spessore della doccia. Tale avanzamento risulta però proiettato sulla sola proprietà Ceccarelli e non interessa in alcun modo la proprietà Belardi. L'ausiliare ha acclarato che l'aumento dell'aggetto di gronda è tangente alla parete del fabbricato del Belardi e lo interessa solo per l'incastro della trave portante, che risultava però esistente prima dei lavori di ristrutturazione, ed era posizionata allo stesso modo. Anche in questo caso è del tutto assente la prova che si sia verificato all'interno della proprietà Belardi alcun danno...». Avendo escluso l'esistenza di un danno alla proprietà del ricorrente, i giudici di appello hanno correttamente disatteso la domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., pure formulata dal Belardi. 8.3. Nell'illustrare il quarto motivo il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, propone a questa Corte una diversa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, al fine di pervenire ad una soluzione alternativa alle conclusioni raggiunte dal consulente e avallate dalla Corte d'appello. La doglianza così come formulata introduce una chiara valutazione di merito, sottratta al sindacato di questa Corte, il che impone di ritenere che la sentenza impugnata si sottragga alle censure ad essa rivolte con il mezzo in esame. 8.4. L'esclusione del danno non consente neppure di ravvisare il vizio ex art. 112 cod. proc. civ. (dedotto con il quinto motivo). In realtà la Corte d'appello si è pronunciata sulla domanda di accertamento di «abusivo asservimento della parete esterna della proprietà Belardi in conseguenza dell'avanzamento della falda di copertura della loggia tergale del fabbricato di proprietà Ceccarelli» e sulla conseguente domanda di condanna al ripristino della situazione preesistente (con conseguente eliminazione della porzione di gronda), escludendone, seppure implicitamente, la fondatezza. Difatti, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151). 9. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r
Sentenza Cassazione n. 14288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris