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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2020

Cassazione n. 36498/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s49.144te le conclusioni del PG pt v-fo trtArn i a)- k n ( eHri J-t ,9 /L o 64 fra [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza emessa in data 17 novembre 2020, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l'applicazione della liberazione condizionale. 1.1 Premesso che Prinari è in espiazione della pena dell'ergastolo per fatti commessi tra il 1990 e il 1992, si evidenzia che: a) [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto provvedimenti favorevoli in tema di liberazione anticipata per complessivi 2070 giorni e ha scontato 26 anni di reclusione; b) pur non avendo riportato condanne per reati associativi di stampo mafioso, è stato indicato dalla Questura di Lecce come soggetto contiguo ad una articolazione della [OSCURATO:PERSONA]; c) ha usufruito di licenze per visitare l'anziana madre ed è stato ammesso al regime della semilibertà nel 2018; in relazione a detta condizione si registra una diffida da parte del Direttore per una violazione del programma di trattamento; d) la relazione dello psicologo si esprime in termini positivi, lì dove si evidenzia la percezione di un vero e proprio lavoro di riflessione e di rielaborazione dei reati commessi realizzato dal condannato; e) nella relazione del Consiglio di disciplina si esprime parere contrario, pur se si è espressamente preso atto del suddetto lavoro di rielaborazione, in considerazione dei gravi e numerosi reati perpetrati nel tempo. 1.2 Tutto ciò premesso, il Tribunale tenuto conto della gravità dei reati commessi, della possibile prosecuzione di collegamenti con la criminalità organizzata e del parere negativo del Consiglio di disciplina, ritiene che non sia intervenuto il sicuro ravvedimento del condannato, con rigetto dell'istanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

2.1. In premessa, si evidenzia che il Prinari, pur se tale aspetto non compare nel testo della decisione, ha dimostrato di non essere in condizioni tali da sostenere l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi.

In sede di critica, si denunzia la mera apparenza di motivazione.

La pretesa esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata si denuncia come desunta in modo apodittico da una nota della Questura riferita a condotte tenute prima della detenzione e, dunque, risalenti a quasi trenta anni orsono.

Si evidenzia - sul punto - che il Prinari, essendo stato ammesso a fruire di permessi premio sin dal 2015 e alla semilibertà dal 2018, è destinatario di decisioni giurisdizionali che attestano l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

2.2. Quanto alla parte della decisione in cui si sostiene il mancato ravvedimento, la stessa non appare sorretta da alcun obiettivo elemento, nonché in totale contrasto con i risultati della osservazione trattamentale.

Il mero richiamo al parere negativo espresso - peraltro senza adeguata motivazione - dal Consiglio di disciplina si ritiene del tutto insufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni ché seguono. •

3.1. Va premesso che, in sede di valutazione della domanda di liberazione condizionale, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, in modo completo ed esaustivo, il comportamento tenuto dal condannato durante l'intera esecuzione della pena, ai fini espressamente indicati dal legislatore e consistenti - quanto al profilo qui in rilievo - nell'apprezzamento del presupposto del «sicuro ravvedimento».

Cosa debba intendersi per «ravvedimento» è stato oggetto di puntualizzazioni nella copiosa attività ermeneutica di questa Corte. /2.1 3.2 Va richiamata, per la chiarezza e linearità espressiva, la decisione di legittimità (emessa da Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365 - 01) la quale affermato che «ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita antefatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale; ne consegue che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari».3.3.

Dunque, ciò che rileva, nell'ambito applicativo della specifica disposizione di legge che - nel sistema dei principi costituzionali e convenzionali - consente di ritenere la pena dell'ergastolo (in quanto riducibile de iure e de facto) non in contrasto con i principi di umanità della detenzione e del finalismo rieducativo, è il concreto apprezzamento di atteggiamenti e comportamenti tenuti dal condannato al fine di cogliere - o meno - i tratti caratterizzanti di quella positiva evoluzione della personalità verso modelli di adesione ai valori della civile convivenza che consente di formulare il giudizio prognostico favorevole in tema di meritevolezza del beneficio.

3.4. Nel caso del Prinari, tale impegno argomentativo, da parte del Tribunale, non si rinviene.

La decisione si limita ad evidenziare generiche indicazioni di contiguità ad ambienti criminali che, verosimilmente, si riferiscono ad epoca antecedente rispetto alla carcerazione, atteso che - come evidenziato nella stessa decisione - Prinari è stato ammesso alla fruizione di permessi premio nonché al beneficio della semilibertà, con valutazioni giurisdizionali positive in punto di assenza di attuali contatti con realtà criminali di tipo associativo.

Inoltre, pur in presenza di favorevole relazione psicologica, il Tribunale valorizza - senza alcun concreto apprezzamento delle emergenze fattuali sottostanti, non essendo pertinente il riferimento alla gravità dei reati commessi - il parere negativo del Consiglio di disciplina.

Il tenore complessivo della motivazione, oltre a segnalare carenza di autonoma valutazione dei dati cognitivi, risulta pertanto intrinsecamente viziato per scarsa comprensibilità degli snodi argomentativi, ove correttamente rapportati ai contenuti della previsione di legge applicabile.

4. Va, pertanto, disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio, come da dispositivo, per nuovo giudizio connotato da motivazione esente dai vizi rilevati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s49.144te le conclusioni del PG pt v-fo trtArn i a)- k n ( eHri J-t ,9 /L o 64 fra [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza emessa in data 17 novembre 2020, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l'applicazione della liberazione condizionale. 1.1 Premesso che Prinari è in espiazione della pena dell'ergastolo per fatti commessi tra il 1990 e il 1992, si evidenzia che: a) [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto provvedimenti favorevoli in tema di liberazione anticipata per complessivi 2070 giorni e ha scontato 26 anni di reclusione; b) pur non avendo riportato condanne per reati associativi di stampo mafioso, è stato indicato dalla Questura di Lecce come soggetto contiguo ad una articolazione della [OSCURATO:PERSONA]; c) ha usufruito di licenze per visitare l'anziana madre ed è stato ammesso al regime della semilibertà nel 2018; in relazione a detta condizione si registra una diffida da parte del Direttore per una violazione del programma di trattamento; d) la relazione dello psicologo si esprime in termini positivi, lì dove si evidenzia la percezione di un vero e proprio lavoro di riflessione e di rielaborazione dei reati commessi realizzato dal condannato; e) nella relazione del Consiglio di disciplina si esprime parere contrario, pur se si è espressamente preso atto del suddetto lavoro di rielaborazione, in considerazione dei gravi e numerosi reati perpetrati nel tempo. 1.2 Tutto ciò premesso, il Tribunale tenuto conto della gravità dei reati commessi, della possibile prosecuzione di collegamenti con la criminalità organizzata e del parere negativo del Consiglio di disciplina, ritiene che non sia intervenuto il sicuro ravvedimento del condannato, con rigetto dell'istanza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. In premessa, si evidenzia che il Prinari, pur se tale aspetto non compare nel testo della decisione, ha dimostrato di non essere in condizioni tali da sostenere l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi. In sede di critica, si denunzia la mera apparenza di motivazione. La pretesa esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata si denuncia come desunta in modo apodittico da una nota della Questura riferita a condotte tenute prima della detenzione e, dunque, risalenti a quasi trenta anni orsono. Si evidenzia - sul punto - che il Prinari, essendo stato ammesso a fruire di permessi premio sin dal 2015 e alla semilibertà dal 2018, è destinatario di decisioni giurisdizionali che attestano l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. 2.2. Quanto alla parte della decisione in cui si sostiene il mancato ravvedimento, la stessa non appare sorretta da alcun obiettivo elemento, nonché in totale contrasto con i risultati della osservazione trattamentale. Il mero richiamo al parere negativo espresso - peraltro senza adeguata motivazione - dal Consiglio di disciplina si ritiene del tutto insufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni ché seguono. • 3.1. Va premesso che, in sede di valutazione della domanda di liberazione condizionale, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, in modo completo ed esaustivo, il comportamento tenuto dal condannato durante l'intera esecuzione della pena, ai fini espressamente indicati dal legislatore e consistenti - quanto al profilo qui in rilievo - nell'apprezzamento del presupposto del «sicuro ravvedimento». Cosa debba intendersi per «ravvedimento» è stato oggetto di puntualizzazioni nella copiosa attività ermeneutica di questa Corte. /2.1 3.2 Va richiamata, per la chiarezza e linearità espressiva, la decisione di legittimità (emessa da Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365 - 01) la quale affermato che «ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita antefatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale; ne consegue che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari».3.3. Dunque, ciò che rileva, nell'ambito applicativo della specifica disposizione di legge che - nel sistema dei principi costituzionali e convenzionali - consente di ritenere la pena dell'ergastolo (in quanto riducibile de iure e de facto) non in contrasto con i principi di umanità della detenzione e del finalismo rieducativo, è il concreto apprezzamento di atteggiamenti e comportamenti tenuti dal condannato al fine di cogliere - o meno - i tratti caratterizzanti di quella positiva evoluzione della personalità verso modelli di adesione ai valori della civile convivenza che consente di formulare il giudizio prognostico favorevole in tema di meritevolezza del beneficio. 3.4. Nel caso del Prinari, tale impegno argomentativo, da parte del Tribunale, non si rinviene. La decisione si limita ad evidenziare generiche indicazioni di contiguità ad ambienti criminali che, verosimilmente, si riferiscono ad epoca antecedente rispetto alla carcerazione, atteso che - come evidenziato nella stessa decisione - Prinari è stato ammesso alla fruizione di permessi premio nonché al beneficio della semilibertà, con valutazioni giurisdizionali positive in punto di assenza di attuali contatti con realtà criminali di tipo associativo. Inoltre, pur in presenza di favorevole relazione psicologica, il Tribunale valorizza - senza alcun concreto apprezzamento delle emergenze fattuali sottostanti, non essendo pertinente il riferimento alla gravità dei reati commessi - il parere negativo del Consiglio di disciplina. Il tenore complessivo della motivazione, oltre a segnalare carenza di autonoma valutazione dei dati cognitivi, risulta pertanto intrinsecamente viziato per scarsa comprensibilità degli snodi argomentativi, ove correttamente rapportati ai contenuti della previsione di legge applicabile. 4. Va, pertanto, disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio, come da dispositivo, per nuovo giudizio connotato da motivazione esente dai vizi rilevati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianz
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