CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 42077/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.IBDELI Fathi ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in- dicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa in relazione a i reati di cui agli artt.624, 625 n.2 e 5, 648 e 337 cod.pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2) quale ipotesi di ricettazione di un autoveicolo, dovendo invece essere sussunto ai sensi della ipotesi di incauto ac- quisto. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2. bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensor