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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11296/2026

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L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli1282avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –avverso la sentenza n. 99/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 18/05/2020 R.G.N. 1199/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29613/2020Numero di raccolta generale 11296/20261.- La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravameData pubblicazione 27/04/2026proposto dalla società F.lli Limonta avverso la sentenza di primogrado che aveva ritenuto corretta la variazione di inquadramentooperata dall’INAIL ai fini assicurativi dal settore di commercio aldettaglio a quello all’ingrosso e, conseguentemente, fondata larichiesta dell’istituto di pagamento della somma di € 75.476,36 atitolo di differenze sui premi.

Il collegio, dopo avere disatteso lecensure di carattere formale sollevate dalla società nei confrontidell’accertamento ispettivo eseguito dall’INAIL, da cui è scaturitoil diverso inquadramento, ha ritenuto che l’ente abbiacorrettamente utilizzato la voce tariffaria 0121 (lavoratori addettialla vendita all’ingrosso) con l’eccezione della posizione di MarioLimonta in riferimento al quale ha accolto l’appello; ha, infine,ritenuto corretto l’inquadramento nella voce tariffaria 0722 per idipendenti addetti all’amministrazione e 0761 per i dipendenti chesvolgono attività di rappresentanza senza consegna della merce.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società F.lliLimonta con tre motivi di censura.3.- L’INAIL resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la società ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 41 d.P.R.30.06.1965, n. 1124 e della Tariffa dei premi già attuata con DMdel Ministero del lavoro del 18.06.1988 e con DM 12.12.2000, degliartt. 1, 2 e 4 delle Modalità per l’applicazione della tariffa di cui alDM 18.06.1988 e degli artt. 1, 2, 4, 5 e 7 del DM 12.12.2N0u0me0ro ere gdisetrol generale 29613/2020Numero sezionale 1282/2026d.lgs. n. 114/1998 art. 4 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).Numero di raccolta generale 11296/2026In particolare, la società ricorrente censura la sentenza Dnatea plluabb licazione 27/04/2026parte in cui ha ritenuto, ai fini assicurativi, correttol’inquadramento nel settore merceologico del commercioall’ingrosso, applicando erroneamente la definizione presentenell’art. 4 del d. lgs. n. 114 del 1998, secondo cui si intendecommercio all’ingrosso la vendita a professionisti e al dettaglio lavendita a chiunque, non attenendosi al principio espresso dallaCassazione con sentenza n. 10523/2009 secondo cui “Ai finidell'inserimento in una voce o in un'altra della tariffa dei premiInail occorre avere riguardo esclusivamente alle indicazionicontenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 40 deld.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, basate sull'analisi del rischioinfortunistico dell'attività svolta, mentre non è consentito ricorrerein alcun modo, neppure a fini di chiarificazione, a normativeemanate per finalità diverse”.Sulla base di tale principio, secondo la società ricorrente èerrato il riferimento all’art. 4 del d.lgs. n. 114 del 1998, trattandosidi norma di indirizzo rivolta alle Regioni ai fini dellaregolamentazione delle attività commerciali, mentre ai sensidell’art. 40 d.P.R. n.1124/1965 la tariffa dei premi deve riguardarel’effettivo rischio cui il lavoratore è esposto, per cui il giudice dimerito ha errato nel distinguere le tipologie di commercio sullabase degli acquirenti, qualificando vendita all’ingrosso l’attivitàpresso il negozio di Casatenovo per il fatto che alcuni acquirentiavessero partita IVA senza valutare l’organizzazione del lavoro.

IlDM 12 dicembre 2000, invece, considera commercio all’ingrosso lavendita effettuata nei magazzini con attrezzature meccaniche otermiche, compresa l’eventuale vendita al dettaglio qualoraeffettuata congiuntamente, elementi assenti nel punto venditainteressato dall’ispezione; alla luce di tali considerazioni l’istitutoNumero registro generale 29613/2020avrebbe dovuto confermare la tariffa relativa al commerciNou mearol sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 11296/2026dettaglio e non quella relativa al commercio all’ingrosso.Data pubblicazione 27/04/20262.- Il motivo è infondato.La Corte di appello nel ritenere corretto l’inquadramentooperato dall’INAIL nell’ambito del commercio all’ingrosso piuttostoche del commercio al dettaglio, non si è limitata a richiamare ladistinzione operata dall’art. 4 del d.lgs. n. 114/1998 (“siintendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta dachiunque professionalmente acquista merci in nome e per contoproprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o aldettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori ingrande.

Tale attività può assumere la forma di commercio interno,di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio,l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci innome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissao mediante altre forme di distribuzione, direttamente alconsumatore finale…”), ma ha valutato le modalità operativedell’esercizio commerciale, attraverso il materiale probatorioacquisito nel giudizio, ritenendo che presso il negozio diCasatenovo venisse svolta attività di vendita all’ingrosso con usodi attrezzature meccaniche (carrelli elevatori e transpallets per lamovimentazione delle merci), riconoscendo così correttol’inquadramento nella voce tariffaria 0121 del d.m. 12 dicembre2000 relativa proprio al “commercio all’ingrosso con attrezzaturemeccaniche”.La definizione di commercio all’ingrosso fornita dal citatodecreto ministeriale include anche l’eventuale vendita al dettaglioqualora effettuata congiuntamente, rendendo così superfluol’accertamento della prevalenza dell’una o dell’altra attività,essendo la stessa norma che ai fini assicurativi assorbe l’unanell’altra.Numero registro generale 29613/20203.- Occorre precisare che la distinzione tra commeNrumcieoro sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 11296/2026all’ingrosso e al dettaglio operata dal citato art. 4 del d.lgs. n. 114Data pubblicazione 27/04/2026del 1998 non è incompatibile con le distinzioni tra le due attivitàmerceologiche presente nel d.m. 12 dicembre 2000 ai finidell’inquadramento assicurativo del datore di lavoro, in quanto ledue norme operano su piani distinti, ma possono tra lorointegrarsi.Così, ai fini dell’inquadramento assicurativo, per determinarela tariffa del premio applicabile a una determinata attivitàmerceologica, è certamente utilizzabile la definizione che di taleconcreto sussumere la stessa attività all’interno dell’una odell’altra tabella di cui al d.m. 12 dicembre 2000, elaborata sullabase del rischio che dalla specifica attività deriva.Nello specifico quest’ultimo decreto non distingue tra attivitàdi vendita al dettaglio o all’ingrosso, distinzione che è data perpresupposta, ma si limita a descrivere nelle singole voci lemodalità operative di ciascuna attività.Pertanto, la Corte di appello dopo avere accertato,conformemente a quanto fatto dal giudice di primo grado, chel’attività dell’esercizio commerciale dovesse essere qualificataquale vendita all’ingrosso, ha ritenuto corretto l’inquadramentonella tariffa 0121 prevista per il “commercio all’ingrosso neimagazzini con attrezzature meccaniche e termiche”, avendoaltresì accertato l’uso di attrezzature meccaniche quali carrellielevatori e transpallets per la movimentazione delle merci.4.- La Corte di appello non si è, allora, discostata dal principioaffermato da questa Corte secondo cui ai fini dell'applicazione dellatariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroe le malattie professionali, si deve tener conto delle caratteristichetecniche delle lavorazioni svolte dall'impresa assicurante inrelazione al rischio ad esse proprio, senza che rilevi il prodottoNumero registro generale 29613/2020finale, ossia la caratteristica merceologica del prodotto finitoN,u mseero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 11296/2026non nei limiti in cui lo stesso influenzi il processo di lavorazioneData pubblicazione 27/04/2026(cfr., da ultimo, Cass. 16942/2018): valutando il quadroprobatorio complessivo, ha ritenuto che presso il negozio diCasatenovo venisse svolta attività di vendita all’ingrosso con usodi attrezzature meccaniche (carrelli elevatori e transpallets per lamovimentazione delle merci), riconoscendo così correttol’inquadramento nella voce tariffaria 0121 del d.m. 12 dicembre2000 relativa al commercio all’ingrosso con attrezzaturemeccaniche.5.- Con il secondo motivo la società ricorrente contestaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 437 e 258c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in considerazionedell’omesso esame della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e delledichiarazioni rese in sede ispettiva da [OSCURATO:PERSONA] (art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c.).Ritiene la società ricorrente che la Corte di appello abbia erratonel ritenere raggiunta la prova sulla circostanza che presso ilnegozio di Casatenovo vi fosse un’attività commercialeall’ingrosso, non facendo cenno alla testimonianza del testeCordaro e alle dichiarazioni della dipendente Pirola rese in sedeispettiva e valutando erroneamente il materiale fotograficoprodotto in giudizio.6.- Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta laviolazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3), inquanto la Corte di appello non ha tenuto in considerazione lacircostanza che l’ispettore dell’INAIL non si è recatopersonalmente nel corso dell’accertamento presso il magazzino e,nonostante ciò, abbia dato prevalenza all’accertamento contabilee amministrativo condotto in sede ispettiva rispetto alle risultanzeprobatorie formatesi in giudizio.Numero registro generale 29613/20207.- Con tali motivi, che possono essere esamNinumaetroi sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 11296/2026congiuntamente, la società ricorrente censura la valutazione delData pubblicazione 27/04/2026quadro probatorio operata dalla Corte di appello, conforme aquella del giudice di primo grado, che ha ritenuto che presso ilnegozio di Casatenovo venisse svolta attività di venditaall’ingrosso con l’utilizzo di attrezzi meccanici.Tali motivi, tuttavia, lungi dal denunciare violazioni di legge aisensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., mirano essenzialmente asindacare l’accertamento dei fatti, operato conformemente daigiudici di merito, come tale sottratto al giudizio di legittimità.In sostanza, la società ricorrente attraverso la violazione efalsa applicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadroprobatorio acquisito nei giudizi di merito, al fine di pervenire aduna diversa qualificazione da attribuirsi all’attività commercialesvolta in quello specifico esercizio.Le deduzioni dell'odierna ricorrente in realtà si risolvono nellamera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte delgiudice del merito agli elementi valutati di un valore ed unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005), enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.n. 8932/2006).Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 5443/2006).8.- Nello specifico, la Corte di appello si è attenuta ad unconsolidato principio secondo cui “I verbali redatti dai funzionariNumero registro generale 29613/2020degli enti previdenziali e assistenziali o dell'IspettoNruamteoro sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 11296/2026del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestinoData pubblicazione 27/04/2026avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentrele dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, idipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dalgiudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tuttele risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo atali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza deifatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restandola necessità di adeguata motivazione” (cfr., da ultimo, Cass. n.10634/2025).In presenza di una adeguata e logica motivazione, allora, nonpuò essere censurato l’apprezzamento operato dal giudice dimerito in ordine alla prevalenza di alcune risultanze istruttorie,ritenute maggiormente attendibili e genuine, piuttosto che altre.9.- In ordine all’omesso esame di alcune dichiarazioni,denunciata con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., giova rammentare che la censura non risultaammissibile, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 360 c.p.c.,in virtù della valutazione conforme operata in entrambi i gradi delgiudizio di merito.10.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione, in applicazione del criterio della soccombenza.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della società ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricoNurmreerno rteegi strao generale 29613/2020Numero sezionale 1282/2026rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,Numero di raccolta generale 11296/2026che liquida in € 4.000,00 per compensi, in € 200,00 per esbDaotar spuib,b licazione 27/04/2026oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 12 marzo 2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli1282avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –avverso la sentenza n. 99/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 18/05/2020 R.G.N. 1199/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29613/2020Numero di raccolta generale 11296/20261.- La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravameData pubblicazione 27/04/2026proposto dalla società F.lli Limonta avverso la sentenza di primogrado che aveva ritenuto corretta la variazione di inquadramentooperata dall’INAIL ai fini assicurativi dal settore di commercio aldettaglio a quello all’ingrosso e, conseguentemente, fondata larichiesta dell’istituto di pagamento della somma di € 75.476,36 atitolo di differenze sui premi. Il collegio, dopo avere disatteso lecensure di carattere formale sollevate dalla società nei confrontidell’accertamento ispettivo eseguito dall’INAIL, da cui è scaturitoil diverso inquadramento, ha ritenuto che l’ente abbiacorrettamente utilizzato la voce tariffaria 0121 (lavoratori addettialla vendita all’ingrosso) con l’eccezione della posizione di MarioLimonta in riferimento al quale ha accolto l’appello; ha, infine,ritenuto corretto l’inquadramento nella voce tariffaria 0722 per idipendenti addetti all’amministrazione e 0761 per i dipendenti chesvolgono attività di rappresentanza senza consegna della merce.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società F.lliLimonta con tre motivi di censura.3.- L’INAIL resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la società ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 41 d.P.R.30.06.1965, n. 1124 e della Tariffa dei premi già attuata con DMdel Ministero del lavoro del 18.06.1988 e con DM 12.12.2000, degliartt. 1, 2 e 4 delle Modalità per l’applicazione della tariffa di cui alDM 18.06.1988 e degli artt. 1, 2, 4, 5 e 7 del DM 12.12.2N0u0me0ro ere gdisetrol generale 29613/2020Numero sezionale 1282/2026d.lgs. n. 114/1998 art. 4 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).Numero di raccolta generale 11296/2026In particolare, la società ricorrente censura la sentenza Dnatea plluabb licazione 27/04/2026parte in cui ha ritenuto, ai fini assicurativi, correttol’inquadramento nel settore merceologico del commercioall’ingrosso, applicando erroneamente la definizione presentenell’art. 4 del d. lgs. n. 114 del 1998, secondo cui si intendecommercio all’ingrosso la vendita a professionisti e al dettaglio lavendita a chiunque, non attenendosi al principio espresso dallaCassazione con sentenza n. 10523/2009 secondo cui “Ai finidell'inserimento in una voce o in un'altra della tariffa dei premiInail occorre avere riguardo esclusivamente alle indicazionicontenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 40 deld.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, basate sull'analisi del rischioinfortunistico dell'attività svolta, mentre non è consentito ricorrerein alcun modo, neppure a fini di chiarificazione, a normativeemanate per finalità diverse”.Sulla base di tale principio, secondo la società ricorrente èerrato il riferimento all’art. 4 del d.lgs. n. 114 del 1998, trattandosidi norma di indirizzo rivolta alle Regioni ai fini dellaregolamentazione delle attività commerciali, mentre ai sensidell’art. 40 d.P.R. n.1124/1965 la tariffa dei premi deve riguardarel’effettivo rischio cui il lavoratore è esposto, per cui il giudice dimerito ha errato nel distinguere le tipologie di commercio sullabase degli acquirenti, qualificando vendita all’ingrosso l’attivitàpresso il negozio di Casatenovo per il fatto che alcuni acquirentiavessero partita IVA senza valutare l’organizzazione del lavoro. IlDM 12 dicembre 2000, invece, considera commercio all’ingrosso lavendita effettuata nei magazzini con attrezzature meccaniche otermiche, compresa l’eventuale vendita al dettaglio qualoraeffettuata congiuntamente, elementi assenti nel punto venditainteressato dall’ispezione; alla luce di tali considerazioni l’istitutoNumero registro generale 29613/2020avrebbe dovuto confermare la tariffa relativa al commerciNou mearol sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 11296/2026dettaglio e non quella relativa al commercio all’ingrosso.Data pubblicazione 27/04/20262.- Il motivo è infondato.La Corte di appello nel ritenere corretto l’inquadramentooperato dall’INAIL nell’ambito del commercio all’ingrosso piuttostoche del commercio al dettaglio, non si è limitata a richiamare ladistinzione operata dall’art. 4 del d.lgs. n. 114/1998 (“siintendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta dachiunque professionalmente acquista merci in nome e per contoproprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o aldettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori ingrande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno,di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio,l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci innome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissao mediante altre forme di distribuzione, direttamente alconsumatore finale…”), ma ha valutato le modalità operativedell’esercizio commerciale, attraverso il materiale probatorioacquisito nel giudizio, ritenendo che presso il negozio diCasatenovo venisse svolta attività di vendita all’ingrosso con usodi attrezzature meccaniche (carrelli elevatori e transpallets per lamovimentazione delle merci), riconoscendo così correttol’inquadramento nella voce tariffaria 0121 del d.m. 12 dicembre2000 relativa proprio al “commercio all’ingrosso con attrezzaturemeccaniche”.La definizione di commercio all’ingrosso fornita dal citatodecreto ministeriale include anche l’eventuale vendita al dettaglioqualora effettuata congiuntamente, rendendo così superfluol’accertamento della prevalenza dell’una o dell’altra attività,essendo la stessa norma che ai fini assicurativi assorbe l’unanell’altra.Numero registro generale 29613/20203.- Occorre precisare che la distinzione tra commeNrumcieoro sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 11296/2026all’ingrosso e al dettaglio operata dal citato art. 4 del d.lgs. n. 114Data pubblicazione 27/04/2026del 1998 non è incompatibile con le distinzioni tra le due attivitàmerceologiche presente nel d.m. 12 dicembre 2000 ai finidell’inquadramento assicurativo del datore di lavoro, in quanto ledue norme operano su piani distinti, ma possono tra lorointegrarsi.Così, ai fini dell’inquadramento assicurativo, per determinarela tariffa del premio applicabile a una determinata attivitàmerceologica, è certamente utilizzabile la definizione che di taleconcreto sussumere la stessa attività all’interno dell’una odell’altra tabella di cui al d.m. 12 dicembre 2000, elaborata sullabase del rischio che dalla specifica attività deriva.Nello specifico quest’ultimo decreto non distingue tra attivitàdi vendita al dettaglio o all’ingrosso, distinzione che è data perpresupposta, ma si limita a descrivere nelle singole voci lemodalità operative di ciascuna attività.Pertanto, la Corte di appello dopo avere accertato,conformemente a quanto fatto dal giudice di primo grado, chel’attività dell’esercizio commerciale dovesse essere qualificataquale vendita all’ingrosso, ha ritenuto corretto l’inquadramentonella tariffa 0121 prevista per il “commercio all’ingrosso neimagazzini con attrezzature meccaniche e termiche”, avendoaltresì accertato l’uso di attrezzature meccaniche quali carrellielevatori e transpallets per la movimentazione delle merci.4.- La Corte di appello non si è, allora, discostata dal principioaffermato da questa Corte secondo cui ai fini dell'applicazione dellatariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroe le malattie professionali, si deve tener conto delle caratteristichetecniche delle lavorazioni svolte dall'impresa assicurante inrelazione al rischio ad esse proprio, senza che rilevi il prodottoNumero registro generale 29613/2020finale, ossia la caratteristica merceologica del prodotto finitoN,u mseero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 11296/2026non nei limiti in cui lo stesso influenzi il processo di lavorazioneData pubblicazione 27/04/2026(cfr., da ultimo, Cass. 16942/2018): valutando il quadroprobatorio complessivo, ha ritenuto che presso il negozio diCasatenovo venisse svolta attività di vendita all’ingrosso con usodi attrezzature meccaniche (carrelli elevatori e transpallets per lamovimentazione delle merci), riconoscendo così correttol’inquadramento nella voce tariffaria 0121 del d.m. 12 dicembre2000 relativa al commercio all’ingrosso con attrezzaturemeccaniche.5.- Con il secondo motivo la società ricorrente contestaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 437 e 258c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in considerazionedell’omesso esame della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e delledichiarazioni rese in sede ispettiva da [OSCURATO:PERSONA] (art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c.).Ritiene la società ricorrente che la Corte di appello abbia erratonel ritenere raggiunta la prova sulla circostanza che presso ilnegozio di Casatenovo vi fosse un’attività commercialeall’ingrosso, non facendo cenno alla testimonianza del testeCordaro e alle dichiarazioni della dipendente Pirola rese in sedeispettiva e valutando erroneamente il materiale fotograficoprodotto in giudizio.6.- Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta laviolazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3), inquanto la Corte di appello non ha tenuto in considerazione lacircostanza che l’ispettore dell’INAIL non si è recatopersonalmente nel corso dell’accertamento presso il magazzino e,nonostante ciò, abbia dato prevalenza all’accertamento contabilee amministrativo condotto in sede ispettiva rispetto alle risultanzeprobatorie formatesi in giudizio.Numero registro generale 29613/20207.- Con tali motivi, che possono essere esamNinumaetroi sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 11296/2026congiuntamente, la società ricorrente censura la valutazione delData pubblicazione 27/04/2026quadro probatorio operata dalla Corte di appello, conforme aquella del giudice di primo grado, che ha ritenuto che presso ilnegozio di Casatenovo venisse svolta attività di venditaall’ingrosso con l’utilizzo di attrezzi meccanici.Tali motivi, tuttavia, lungi dal denunciare violazioni di legge aisensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., mirano essenzialmente asindacare l’accertamento dei fatti, operato conformemente daigiudici di merito, come tale sottratto al giudizio di legittimità.In sostanza, la società ricorrente attraverso la violazione efalsa applicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadroprobatorio acquisito nei giudizi di merito, al fine di pervenire aduna diversa qualificazione da attribuirsi all’attività commercialesvolta in quello specifico esercizio.Le deduzioni dell'odierna ricorrente in realtà si risolvono nellamera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte delgiudice del merito agli elementi valutati di un valore ed unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005), enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.n. 8932/2006).Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 5443/2006).8.- Nello specifico, la Corte di appello si è attenuta ad unconsolidato principio secondo cui “I verbali redatti dai funzionariNumero registro generale 29613/2020degli enti previdenziali e assistenziali o dell'IspettoNruamteoro sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 11296/2026del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestinoData pubblicazione 27/04/2026avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentrele dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, idipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dalgiudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tuttele risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo atali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza deifatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restandola necessità di adeguata motivazione” (cfr., da ultimo, Cass. n.10634/2025).In presenza di una adeguata e logica motivazione, allora, nonpuò essere censurato l’apprezzamento operato dal giudice dimerito in ordine alla prevalenza di alcune risultanze istruttorie,ritenute maggiormente attendibili e genuine, piuttosto che altre.9.- In ordine all’omesso esame di alcune dichiarazioni,denunciata con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., giova rammentare che la censura non risultaammissibile, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 360 c.p.c.,in virtù della valutazione conforme operata in entrambi i gradi delgiudizio di merito.10.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione, in applicazione del criterio della soccombenza.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della società ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricoNurmreerno rteegi strao generale 29613/2020Numero sezionale 1282/2026rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,Numero di raccolta generale 11296/2026che liquida in € 4.000,00 per compensi, in € 200,00 per esbDaotar spuib,b licazione 27/04/2026oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 12 marzo 2026La Presidente
Sentenza Cassazione n. 11296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris