Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:410
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 30 giugno 2009
1
(
1
)
Causa C‑101/08
[OSCURATO:PERSONA] e altri
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation ([OSCURATO:PERSONA])]
«Diritto societario – Principi generali del diritto comunitario – Esistenza nel diritto comunitario di un principio generale concernente la parità di trattamento degli azionisti – Ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis – Diritti degli azionisti di minoranza – Equilibrio istituzionale – Certezza del diritto – Principio di irretroattività»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
III – Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
V – Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
VI – Valutazione
A – Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
B – Esame delle questioni pregiudiziali
1. Sulla prima questione
a) Considerazioni introduttive
b) I principi generali del diritto
i) Nozione
ii) Sul principio di parità di trattamento degli azionisti nel diritto comunitario
– Analisi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario
Diritto primario
Linee guida internazionali
– Argomenti che ostano ad una qualificazione in termini di principio generale del diritto
c) Conclusione
2. Sulla seconda questione
3. Sulla terza questione
C – Conclusioni
VII – Conclusione
I –
Introduzione
1.
[OSCURATO:PERSONA] de cassation lussemburghese ha sottoposto alla Corte tre questioni, con le quali sostanzialmente chiede di accertare
se da una serie di disposizioni delle istituzioni comunitarie in materia di diritto societario possa desumersi l’esistenza
nel diritto comunitario di un principio generale concernente la parità di trattamento degli azionisti, il quale tuteli gli
azionisti di minoranza di una società in caso di acquisizione del controllo di essa da parte di un’altra società, conferendo
loro il diritto di cedere i propri titoli alle stesse condizioni di tutti gli altri azionisti.
2.
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è stata presentata nell’ambito di una controversia giudiziaria avviata dagli
azionisti di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: i «ricorrenti del procedimento principale») contro
la società di diritto belga [OSCURATO:PERSONA] (GBL), la società di diritto tedesco [OSCURATO:PERSONA] AG ([OSCURATO:PERSONA]), la
[OSCURATO:SOCIETA], nonché contro i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: i «convenuti
del procedimento principale»). Con il loro ricorso i ricorrenti del procedimento principale chiedono l’annullamento della
convenzione stipulata tra la GBL e la [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale la GBL ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] la propria partecipazione
del 30% nel capitale della [OSCURATO:SOCIETA] in cambio del 25% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] stessa, ovvero, in subordine, l’accertamento
della responsabilità solidale dei convenuti del procedimento principale per il danno da essi subito, con conseguente condanna
degli stessi al risarcimento di tale danno.
II –
Contesto normativo
Direttiva 77/91/CEE
3.
Ai sensi del quinto ‘considerando’ della direttiva 77/91 (
2
) «in conformità degli obiettivi di cui all’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), è necessario che, in materia di aumento e
di riduzione del capitale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nelle loro legislazioni tutelino l’osservanza ed armonizzino l’applicazione dei
principi atti a salvaguardare la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche e la protezione
dei creditori esistenti prima della decisione di riduzione».
4.
Gli artt. 20 e 42 della direttiva 77/91 dispongono rispettivamente quanto segue:
«Articolo 20
1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono non applicare l’articolo 19:
(…)
d) alle azioni acquisite in virtù di un obbligo legale risultante da una decisione giudiziaria a tutela delle minoranze di azionisti,
in particolare in caso di fusione, di cambiamento dell’oggetto o del tipo della società, di trasferimento della sede sociale
all’estero o di introduzione di limitazioni per il trasferimento delle azioni;
(…)
f) alle azioni acquisite per indennizzare azionisti minoritari di società collegate;
(…).
Articolo 42
Per l’applicazione della presente direttiva le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri salvaguardano la parità di trattamento degli
azionisti che si trovano in condizioni identiche».
Raccomandazione 77/534/CEE
5.
Ai sensi del sesto ‘considerando’ della raccomandazione 77/534/CEE (
3
), «la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto (…) constatare, dopo aver consultato gli ambienti interessati, che presso quest’ultimi esiste
un ampio consenso sui principi del codice».
6.
L’undicesimo ‘considerando’ della citata raccomandazione dispone quanto segue:
«
I principi generali
sono le disposizioni essenziali del codice e rivestono un’importanza primordiale.
Essi prevalgono largamente sulle disposizioni più particolareggiate che seguono e che ne sono solamente una illustrazione.
(…)
C)
Il terzo principio generale concerne l’uguaglianza degli azionisti
. Malgrado le critiche, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover mantenere il principio della uguaglianza di trattamento, illustrandone
l’applicazione con due regole complementari e ponendo soprattutto l’accento su un obbligo concreto di pubblicità.
La disposizione complementare n. 17 menziona l’uguaglianza di trattamento che in caso di trasferimento di una partecipazione
di controllo deve essere offerta agli altri azionisti, ma ammette che la protezione di tali azionisti si potrebbe realizzare
in modi diversi per tener conto del fatto che in Germania esiste una norma che limita i poteri dell’azionista dominante.
(…)».
7.
Il terzo principio generale del codice di condotta europeo concernente le transazioni sui valori mobiliari, allegato alla
predetta raccomandazione, dispone quanto segue:
«Dovrebbe essere garantita l’uguaglianza di trattamento ad ogni detentore di valori mobiliari dello stesso tipo, emessi dalla
stessa società; in particolare, ogni atto che implichi, direttamente o indirettamente, il trasferimento di una partecipazione
che consenta di controllare, de jure o de facto, una società i cui titoli sono negoziati sul mercato, terrà conto del diritto
di tutti gli azionisti ad essere trattati allo stesso modo».
8.
La diciassettesima disposizione complementare del codice di condotta europeo dispone quanto segue:
«Ogni operazione che implichi il trasferimento di una partecipazione di controllo ai sensi del principio generale n. 3 non
dovrebbe avvenire clandestinamente, senza che gli altri azionisti e le autorità di controllo del mercato ne siano informati.
È auspicabile che la facoltà di cedere i propri titoli alle medesime condizioni sia offerta a tutti gli azionisti della società
il cui controllo è stato trasferito, salvo che beneficino di una protezione che si consideri equivalente».
Direttiva 79/279/CEE
9.
In base all’art. 4, n. 2, della direttiva 79/279 (
4
) «gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale sono soggetti agli obblighi elencati negli schemi C
o D allegati alla presente direttiva, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni».
10.
Al punto 2, lett. a), dello schema C allegato alla citata direttiva, concernente gli «obblighi della società le cui azioni
sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori», si stabilisce che «la società deve assicurare il medesimo trattamento
agli azionisti che si trovano in condizioni identiche».
Direttiva 2001/34/CE
11.
La disposizione sopra citata è stata recepita nell’art. 65, n. 1, della direttiva 2001/34 (
5
), il cui art. 111, n. 1, ha abrogato la direttiva 79/279.
12.
D’altra parte l’art. 65 della direttiva 2001/34 è stato abrogato, ai sensi dell’art. 32, punto 5, della direttiva 2004/109 (
6
), con effetto dal 20 gennaio 2007. L’art. 17 della direttiva 2004/109, che riporta la rubrica «Obblighi di informazione per
gli emittenti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato», al n. 1 dispone quanto segue:
«L’emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato garantisce parità di trattamento per tutti i
possessori di azioni che si trovano in condizioni identiche».
Direttiva 2004/25/CE
13.
L’ottavo, il nono ed il decimo ‘considerando’ della direttiva 2004/25 (
7
) enunciano quanto segue:
«(8) [OSCURATO:PERSONA] i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, il diritto di difesa, le decisioni di un’autorità di
vigilanza dovrebbero poter essere riesaminate, secondo opportune procedure, da un organo giurisdizionale indipendente (…).
(9) È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino le misure necessarie per tutelare i possessori di titoli, in particolare quelli
con partecipazioni di minoranza, quando è stato acquisito il controllo delle loro società. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare
tale tutela obbligando chiunque acquisisca il controllo di una società a promuovere un’offerta rivolta a tutti i possessori
di titoli di tale società, proponendo loro di acquisire la totalità dei loro titoli ad un prezzo equo definito in comune (…).
(10) L’obbligo di promuovere un’offerta rivolta a tutti i possessori di titoli non si dovrebbe applicare a coloro che detengono
già una partecipazione di controllo alla data dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente
direttiva».
14.
L’art. 3 della direttiva 2004/25, che riporta la rubrica «Principi generali», al n. 1, lett. a), e al n. 2, lett. a) dispone
quanto segue:
«1. Ai fini dell’attuazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che siano applicati i seguenti principi:
a) tutti i possessori di titoli di una società emittente della stessa categoria devono beneficiare di un trattamento equivalente;
inoltre, se una persona acquisisce il controllo di una società, gli altri possessori di titoli devono essere tutelati;
(…)
2. Perché siano applicati i principi enunciati nel paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri:
a) provvedono a che siano soddisfatti i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva;
(…)».
15.
L’art. 5 della direttiva 2004/25, che riporta la rubrica «Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria e prezzi
equi», ai nn. 1, 3 e 4 dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di propri acquisti o dell’acquisto
da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che,
sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa, le
conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta società in una percentuale tale da esercitare il controllo
della stessa, detta persona sia tenuta a promuovere un’offerta per tutelare gli azionisti di minoranza di tale società. L’offerta
è promossa quanto prima ed è indirizzata a tutti i possessori dei titoli per la totalità delle loro partecipazioni, al prezzo
equo definito nel paragrafo 4.
(…)
3. La percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo ai sensi del paragrafo 1 e le modalità del calcolo
sono determinate dalle norme dello Stato membro in cui la società ha la propria sede legale.
4. È considerato prezzo equo il prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall’offerente, o da persone che agiscono di concerto
con lui, in un periodo, che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare, di non meno di sei e non più di dodici mesi antecedenti
all’offerta di cui al paragrafo 1 (…).
Nel rispetto dei principi generali contenuti nell’articolo 3, paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono autorizzare le autorità
di vigilanza a modificare il prezzo di cui al comma precedente in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati (…)».
16.
Come termine di recepimento l’art. 21 della direttiva 2004/25 ha fissato il 20 maggio 2006.
III –
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
17.
[OSCURATO:PERSONA] SA e gli altri ricorrenti del procedimento principale sono azionisti di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA] con sede in [OSCURATO:PERSONA], le cui azioni sono scambiate nelle borse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Londra. Come risulta dal
fascicolo, prima degli avvenimenti che hanno dato origine al procedimento principale la GBL deteneva una quota del 30% delle
azioni della RTL. [OSCURATO:PERSONA] deteneva una quota dell’80% della [OSCURATO:PERSONA] TV GmbH (in prosieguo: la «BWTV»),
mentre il restante 20% era nelle mani della [OSCURATO:PERSONA] E. Brost & J. Funke GmbH &
Co. (in prosieguo: la «WAZ»). La BWTV deteneva una quota del 37% delle azioni della RTL, il gruppo britannico [OSCURATO:PERSONA]
una quota del 22% e i restanti azionisti, tra cui anche la [OSCURATO:PERSONA], l’11%.
18.
Attraverso una serie di transazioni intervenute nella prima metà del 2001 la GBL cedeva la sua quota del 30% del patrimonio
della RTL in cambio di una quota del 25% del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA].
19.
Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] acquisiva, nel dicembre 2001, la quota della [OSCURATO:PERSONA]. Dopo di ciò la RTL chiedeva
la revoca della propria ammissione alla negoziazione ufficiale alla borsa di Londra. La cessione della quota della GBL alla
[OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.A., della BGL [OSCURATO:PERSONA] e di altri azionisti di minoranza (in
prosieguo: i «ricorrenti del procedimento principale») contro la GBL, la [OSCURATO:PERSONA] e la RTL Group, nonché contro altri membri
del consiglio di amministrazione della RTL Group dinanzi alla camera di commercio del Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
con il quale si chiede l’annullamento delle convenzioni stipulate tra la GBL e la [OSCURATO:PERSONA] con le quali la GBL ha ceduto
al gruppo [OSCURATO:PERSONA] la propria partecipazione del 30% nel capitale della RTL, ricevendone in cambio il 25% del capitale
della [OSCURATO:PERSONA] stessa. In subordine i ricorrenti del procedimento principale chiedono la condanna in solido dei convenuti
al risarcimento del danno, nonché l’autorizzazione a vendere le proprie quote alle stesse condizioni. In un successivo momento
i ricorrenti hanno presentato ulteriori richieste.
20.
Con un ulteriore ricorso proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] ed altre società i ricorrenti del procedimento principale hanno chiesto
di condannare i convenuti ad adempiere gli obblighi loro derivanti dal prospetto di ammissione della [OSCURATO:SOCIETA] alla borsa
di Londra, pubblicato il 30 giugno 2000, e quindi, tra l’altro, ad aumentare la diffusione tra il pubblico delle quote azionarie
della [OSCURATO:SOCIETA] portandola al 15%, e a non ritirarle dalla quotazione alla borsa di Londra. I ricorrenti hanno presentato
diverse domande in tal senso con ricorsi del 6 settembre, nonché del 3, del 14 e del 18 ottobre 2002.
21.
Con sentenza 8 luglio 2003 il Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ha deciso la prima controversia relativa alla cessione
della quota della GBL alla [OSCURATO:PERSONA] ed ha respinto i ricorsi ritenendoli irricevibili dal momento che le domande della
[OSCURATO:PERSONA] non sarebbero fondate su nessuna norma o principio riconosciuto dal diritto lussemburghese. Contro tale sentenza
i ricorrenti del procedimento principale hanno presentato appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d’appel con atto dell’8 ottobre 2003.
22.
Con sentenza 30 marzo 2004 il Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ha respinto i ricorsi relativi alla seconda controversia.
Anche contro questa sentenza i ricorrenti del procedimento principale hanno presentato appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d’appel con
atto del 21 giugno 2004.
23.
[OSCURATO:PERSONA] d’appel ha riunito le due cause e ha respinto gli appelli con sentenza 12 luglio 2006. Essa ha confermato che né nel
diritto societario né nel diritto finanziario lussemburghese vige un principio generale di parità di trattamento degli azionisti
e che sul punto non occorre presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte delle Comunità europee.
24.
Contro la sentenza d’appello i ricorrenti del procedimento principale hanno presentato ricorso per cassazione dinanzi alla
[OSCURATO:PERSONA] de cassation con atto del 22 novembre 2006, proponendo sette motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA]
ha lamentato la violazione o l’erronea applicazione del principio generale di parità di trattamento degli azionisti con particolare
riferimento all’ipotesi di una società le cui azioni sono quotate in borsa.
25.
[OSCURATO:PERSONA] de cassation, ritenendo che il primo motivo di ricorso concerna una questione di interpretazione del diritto comunitario
la cui soluzione risulta rilevante per l’esito della causa, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1. Se i riferimenti alla parità di trattamento degli azionisti e in particolare alla tutela degli azionisti di minoranza, contenuti
a) negli artt. 20 e 42 della seconda direttiva “società” 13 dicembre 1976, 77/91/CEE,
b) nel “terzo principio generale” e nella “diciassettesima disposizione complementare” della raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]
25 luglio 1977 di un codice di condotta europeo concernente le transazioni sui valori mobiliari,
c) nel punto 2, lett. a), dello schema C allegato alla direttiva CEE del Consiglio 5 marzo 1979, 79/279, concernente il coordinamento
delle condizioni per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, e nella direttiva consolidata
28 maggio 2001,
d) nell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/25/CE, concernente
le offerte pubbliche di acquisto, interpretato alla luce dell’ottavo ‘considerando’ della direttiva stessa,
siano riconducibili ad un principio generale del diritto comunitario.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se tale principio generale si applichi soltanto alle relazioni tra
una società e i suoi azionisti, o piuttosto s’imponga anche, specialmente nel caso di società con azioni quotate in borsa,
nelle relazioni tra gli azionisti di maggioranza che esercitano o acquisiscono il controllo di una società e gli azionisti
di minoranza di tale società.
3) In caso di soluzione affermativa delle precedenti due questioni, se tale principio, tenuto conto della successione cronologica
dei riferimenti normativi menzionati nella prima questione, dovesse essere applicato alle relazioni tra azionisti di maggioranza
e azionisti di minoranza nel senso della seconda questione, già prima dell’entrata in vigore della direttiva 2004/25 e, nel
caso di specie, già prima dei fatti controversi risalenti al primo semestre del 2001».
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
26.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, datata 4 marzo 2008, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 5 marzo 2008.
27.
Hanno presentato osservazioni scritte, nel termine previsto dall’art. 23 dello Statuto della Corte, la [OSCURATO:PERSONA], la GBL, la
[OSCURATO:PERSONA], i governi della Repubblica francese, della Repubblica d’Irlanda e della Repubblica di Polonia, nonché la [OSCURATO:PERSONA].
28.
All’udienza del 30 aprile 2009 sono intervenuti per presentare le proprie osservazioni orali i rappresentanti processuali
della [OSCURATO:PERSONA], della GBL, della [OSCURATO:PERSONA], del governo della Repubblica d’Irlanda nonché della [OSCURATO:PERSONA].
V –
Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
29.
[OSCURATO:PERSONA]
considera ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale e propone di risolvere affermativamente le questioni pregiudiziali.
Gli atti di diritto comunitario menzionati nella prima questione pregiudiziale e le rispettive norme richiamate depongono
a favore dell’esistenza di un principio di parità di trattamento degli azionisti. A proposito della direttiva 77/91 la [OSCURATO:PERSONA]
rileva in particolare che già dal suo quinto ‘considerando’ risulterebbe che il legislatore comunitario avrebbe considerato
la parità di trattamento degli azionisti come un principio già esistente. [OSCURATO:PERSONA] richiama inoltre il sesto e l’undicesimo
‘considerando’ del codice di condotta. Il fatto che il codice di condotta sia semplicemente una raccomandazione non osta a
che esso sia espressione dei principi generali del diritto comunitario. [OSCURATO:PERSONA] fonda le proprie tesi anche sulla relazione
del gruppo ad alto livello di esperti di diritto societario del gennaio 2002 (in prosieguo: la «Winter I»).
30.
[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] dai lavori preparatori della direttiva 2004/25 risulta che esisteva ampio consenso sulla tutela degli
azionisti di minoranza prevista nell’art. 5. Il decimo ‘considerando’ di tale direttiva si riferirebbe esclusivamente all’applicazione
nel tempo della direttiva, e non riguarderebbe il principio di parità di trattamento degli azionisti, quale risulta dall’art. 3,
n. 1, lett. a). Conformemente a quanto deciso nella causa Mangold (
8
), occorrerebbe distinguere tra l’applicazione delle disposizioni di una direttiva e l’applicazione del principio generale
che vi sta alla base.
31.
A proposito della seconda questione pregiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’art. 44, n. 2, lett. g), CE non distingue tra
tutela degli azionisti dalla società e tutela degli azionisti da altri azionisti. Una siffatta distinzione non si rinverrebbe
nemmeno nella direttiva 77/91, come conferma l’art. 20 di tale direttiva. Anche il codice di condotta, nel terzo principio
generale e nella diciassettesima disposizione complementare, riconoscerebbe che il principio di parità di trattamento degli
azionisti si applica anche alle relazioni tra azionisti.
32.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’influenza che l’azionista di maggioranza esercita sull’amministrazione della società elimini la
differenza tra gli organi societari e lo stesso azionista di maggioranza. Una parità di trattamento di tutti gli azionisti
presupporrebbe, pertanto, la subordinazione dell’azionista di maggioranza a tale principio. [OSCURATO:PERSONA] richiama infine la
sentenza Mangold, che a suo avviso depone a favore dell’applicazione di un principio generale del diritto comunitario nel
presente caso.
33.
In relazione alla terza questione pregiudiziale, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’applicazione del principio di parità di trattamento
degli azionisti nel presente caso non comporti un’applicazione retroattiva della direttiva, in quanto esso ha trovato già
espressione trent’anni fa nel codice di condotta ed è pacificamente ammesso da un decennio, come l’emanazione della direttiva
2004/25 dimostra.
34.
I
convenuti 1-10 del procedimento principale
(in prosieguo congiuntamente denominati: la «GBL») in relazione alla prima e alla seconda questione pregiudiziale rilevano
preliminarmente che il riconoscimento di un principio generale del diritto comunitario presuppone per prima cosa che la norma
controversa risulti da una delle finalità dei Trattati e abbia un contenuto adeguato. A tal proposito richiamano le sentenze
Jippes (
9
) e Portogallo/Consiglio (
10
).
35.
In relazione agli atti di diritto comunitario menzionati nella prima questione pregiudiziale, la GBL sostanzialmente rileva
che in base alla giurisprudenza della Corte il codice di condotta non potrebbe produrre alcun effetto giuridico. Da un lato
non sarebbe stato incorporato nel diritto lussemburghese, dall’altro rinvierebbe soltanto alle norme comunitarie che intendeva
integrare. Del resto l’esistenza della direttiva 2004/25 ed i suoi lavori preparatori dimostrerebbero l’assenza di un principio
generale di parità di trattamento degli azionisti. A sostegno delle sue tesi la GBL richiama la relazione Winter I nonché
la relazione del gruppo ad alto livello di esperti di diritto societario su un quadro normativo moderno per il diritto delle
società in Europa del novembre 2002 (in prosieguo: la «Winter II»). Peraltro, le numerose possibilità di scelta rimesse agli
[OSCURATO:PERSONA] membri nonché la fissazione di requisiti minimi dimostrerebbero l’inesistenza di un siffatto principio.
36.
In merito alla terza questione pregiudiziale la GBL richiama la giurisprudenza della Corte sulla certezza del diritto e, in
particolare, sul principio di irretroattività per dimostrare l’inesistenza di un principio di parità di trattamento degli
azionisti. In ogni caso tale principio non potrebbe essere applicato a fatti precedenti all’entrata in vigore della direttiva
2004/25.
37.
[OSCURATO:PERSONA] i
convenuti 11-18 del procedimento principale
(in prosieguo congiuntamente denominati: la «[OSCURATO:PERSONA]») la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. Essa non
riporterebbe le circostanze rilevanti necessarie per consentire alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sulla base
della conoscenza del contesto normativo e di fatto.
38.
Le disposizioni delle direttive 77/91 e 79/279 menzionate nella prima questione pregiudiziale si riferirebbero esclusivamente
alle relazioni tra società e suoi azionisti e riguarderebbero ipotesi ben determinate che non presentano alcun collegamento
con la problematica dibattuta nel procedimento principale. Benché il codice di condotta contenuto nella raccomandazione preveda
un’offerta obbligatoria, questa, ai sensi della diciassettesima disposizione complementare, sarebbe soltanto «auspicabile»
e ad essa si dovrebbe ricorrere solo in mancanza di altra protezione «equivalente».
39.
In relazione alla direttiva 2004/25 la [OSCURATO:PERSONA] rileva in particolare che nel corso dei lavori preparatori di tale direttiva
non vi fu unanimità circa l’opportunità di prevedere la promozione di un’offerta obbligatoria quale unico mezzo di tutela
degli azionisti di minoranza. Inoltre, l’esistenza di numerose possibilità di scelta a favore degli [OSCURATO:PERSONA] membri, le dettagliate
disposizioni concernenti la promozione di un’offerta obbligatoria, nonché l’ambito di applicazione temporale sarebbero incompatibili
con il presunto principio generale. Se si ammettesse l’esistenza di un siffatto principio, si dovrebbe dichiarare la nullità
della direttiva in parola.
40.
[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] non esiste, né a livello nazionale né a livello internazionale, un consolidato orientamento (opinio
iuris) a favore dell’esistenza di un siffatto principio generale, come conferma anche la relazione Winter I. I vari riferimenti
alla parità di trattamento degli azionisti, contenuti negli atti di diritto derivato, non sarebbero sufficienti per poter
affermare l’esistenza di un principio generale. Il presunto principio in parola si distinguerebbe, per il suo contenuto radicalmente
diverso, dai principi generali già riconosciuti dalla giurisprudenza. In ogni caso sarebbe troppo indeterminato per poter
fondare l’obbligo di promuovere un’offerta obbligatoria.
41.
Il riconoscimento di un siffatto principio generale violerebbe, inoltre, le competenze del legislatore comunitario in quanto
verrebbero stabilite delle regole la cui emanazione spetterebbe soltanto a questi. In particolare sarebbero violati i principi
della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, soprattutto dal punto di vista del principio di irretroattività.
A tale violazione farebbero riferimento le disposizioni della direttiva 2004/25, dalle quali risulta che le regole concernenti
l’offerta obbligatoria non si applicano alle situazioni venute in essere prima della data di entrata in vigore delle disposizioni
nazionali di trasposizione. Inoltre i principi generali del diritto comunitario di regola non troverebbero applicazione alle
relazioni tra privati. Le uniche eccezioni, tra le quali quella di cui alla sentenza Mangold, si distinguerebbero dalla presente
causa per il contesto normativo completamente differente in cui tali decisioni sono state adottate.
42.
Il
governo francese
prende posizione soltanto sulla prima questione pregiudiziale sostenendo che gli atti di diritto comunitario elencati in
tale questione pregiudiziale proverebbero l’esistenza di un principio di parità di trattamento degli azionisti. Nondimeno,
secondo il governo francese l’applicazione di tale principio presuppone che gli interessati si trovino in una situazione simile.
Inoltre da tale principio è possibile derogare allorché la disparità di trattamento risulti obiettivamente giustificata.
43.
Il
governo irlandese
avverte che un’eventuale soluzione affermativa delle questioni pregiudiziali comporterebbe serie conseguenze sia a livello
di diritto costituzionale, per quanto riguarda la suddivisione di competenze tra le istituzioni comunitarie e la certezza
del diritto, sia a livello di diritto societario. Si pronuncia espressamente a favore di una soluzione negativa delle questioni
pregiudiziali.
44.
In relazione alla prima questione pregiudiziale il governo irlandese sostiene che le disposizioni comunitarie ivi elencate
non offrono elementi sufficienti per ritenere che esse siano emanazione di un comune principio generale di uguaglianza degli
azionisti. Si tratterebbe piuttosto di regole specifiche, concernenti specifiche situazioni. Il governo irlandese ritiene
altresì che un siffatto principio non possa essere considerato, a causa della sua specificità, un principio generale del diritto
comunitario. I principi generali del diritto comunitario, quali sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte,
riguarderebbero – a differenza del principio qui controverso – aspetti fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario.
Il governo irlandese sottolinea inoltre la notevole complessità del diritto societario, inteso a raggiungere un equilibrio
di interessi. Conseguentemente risulterebbe vietata un’applicazione diretta del principio in esame.
45.
In relazione alla seconda questione pregiudiziale il governo irlandese ritiene che un eventuale principio generale si applichi
esclusivamente alle relazioni tra società e suoi azionisti. A tal proposito segnala che l’offerta obbligatoria prevista nella
direttiva 2004/25 costituisce un’eccezione nel diritto societario e, pertanto, non potrebbe essere considerata espressione
di un principio generale.
46.
In relazione alla terza questione pregiudiziale il governo irlandese sottolinea che un’applicazione di tale principio – attesa
la necessità di disposizioni più precise – si risolverebbe in definitiva in un’applicazione della direttiva 2004/25 precedente
al termine della sua stessa entrata in vigore. Si tratterebbe, ad avviso del governo irlandese, di una conseguenza inammissibile,
tanto più che comporterebbe un’applicazione orizzontale della direttiva ancor prima della scadenza del suo termine di trasposizione.
47.
Il
governo polacco
prende posizione sulla prima e sulla terza questione pregiudiziale sostenendo che il principio di parità di trattamento degli
azionisti costituisce un principio generale del diritto comunitario. Si tratterebbe di un principio fondamentale del diritto
societario europeo e nazionale, la cui applicabilità risale a molto prima dell’entrata in vigore della direttiva 2004/24.
Tale principio sarebbe riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, in numerosi atti di diritto comunitario.
48.
Attesa la sua generalità, tuttavia, tale principio non potrebbe essere applicato direttamente, sicché esso è rivolto prioritariamente
al legislatore. Tale principio richiederebbe semplicemente un trattamento uguale per situazioni simili, pur ammettendo la
possibilità di un trattamento differenziato ove obiettivamente giustificato. In base a tale principio gli azionisti godrebbero
degli stessi diritti in misura corrispondente alla loro rispettiva partecipazione al patrimonio societario, senza peraltro
escludere gli speciali diritti degli azionisti di minoranza rivolti alla loro stessa tutela. Queste regole terrebbero tuttavia
conto della particolare situazione degli azionisti di minoranza rispetto agli azionisti di maggioranza, e pertanto dovrebbero
essere stabilite dal legislatore.
49.
In relazione alla seconda questione pregiudiziale il governo polacco sostiene che il principio di uguaglianza degli azionisti
si applica soltanto alla relazione tra società e suoi azionisti, sicché in via di principio gli azionisti non sarebbero tenuti
a farsi carico degli interessi degli altri azionisti.
50.
[OSCURATO:PERSONA]
propone di risolvere in senso negativo le questioni pregiudiziali. A suo avviso l’uguaglianza degli azionisti e la tutela
degli azionisti di minoranza non possono essere considerate un principio generale del diritto comunitario. In base alla giurisprudenza
della Corte, soltanto determinati principi fondamentali potrebbero essere considerati prevalenti rispetto al diritto derivato
e rientranti nel gruppo dei principi generali del diritto comunitario. L’uguaglianza degli azionisti e la tutela degli azionisti
di minoranza rappresenterebbero principi troppo precisi per poter essere considerati principi «generali» del diritto comunitario.
[OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che non si tratta né di un principio comune agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, né
di un diritto fondamentale previsto nel Trattato CE.
51.
Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni di diritto derivato menzionate nella prima questione pregiudiziale riguardano
situazioni ben specifiche e non possono pertanto essere intese come espressione di un principio generale. L’emanazione della
direttiva 2004/25 confermerebbe che il legislatore comunitario ha ritenuto necessario adottare regole a tutela degli azionisti
di minoranza dopo il cambio di controllo all’interno di una società.
52.
In relazione alla seconda questione pregiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] da una parte rileva che gli obblighi imposti dalla direttiva
2004/25 all’azionista di maggioranza nei confronti degli azionisti di minoranza non possono essere considerati manifestazione
di un principio generale del diritto comunitario. D’altra parte osserva che gli atti di diritto derivato elencati nella prima
questione pregiudiziale non impongono alcun obbligo nelle relazioni tra singoli azionisti. Infine la [OSCURATO:PERSONA] rileva che
un principio generale del diritto comunitario non potrebbe produrre alcun effetto diretto nelle relazioni tra privati.
53.
A proposito della terza questione pregiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la direttiva 2004/25 non fa cenno all’esistenza
di un supposto principio generale di parità di trattamento degli azionisti, rivolto, in particolare, alla tutela degli azionisti
di minoranza, preesistente alla sua emanazione.
VI –
Valutazione
A –
Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
54.
La prima questione giuridica da affrontare concerne l’eccezione, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], di irricevibilità della domanda
di pronuncia pregiudiziale.
55.
[OSCURATO:PERSONA] costante giurisprudenza della Corte, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia
utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le
questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (
11
).
56.
Pertanto, le informazioni fornite nella decisione di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire
risposte utili, ma altresì dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare
osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata,
tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni
di rinvio (
12
).
57.
Nel presente caso nella decisione di rinvio sono esposte, in termini scarni ma sufficientemente precisi, le disposizioni rilevanti
del diritto nazionale e comunitario, nonché l’origine e la natura della controversia. Ne consegue che il giudice del rinvio
ha adeguatamente definito il contesto di fatto e di diritto nell’ambito del quale formula la sua domanda di interpretazione
del diritto comunitario, ed ha fornito alla Corte tutte le informazioni necessarie per consentire a quest’ultima di rispondere
utilmente a tale domanda.
58.
Va pertanto respinta l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere dichiarata
irricevibile in toto.
B –
Esame delle questioni pregiudiziali
59.
La presente causa ruota intorno alla prima questione pregiudiziale, con la quale sostanzialmente si chiede se il principio
di parità di trattamento degli azionisti rientri nel novero dei principi generali del diritto comunitario. La seconda e la
terza questione pregiudiziale sono espressamente formulate solo per il caso in cui la prima questione pregiudiziale sia risolta
in senso affermativo dalla Corte. Anche il loro esame deve pertanto seguire tale ordine.
1. Sulla prima questione
a) Considerazioni introduttive
60.
Occorre in via preliminare rilevare che la prima questione pregiudiziale necessita di una precisazione.
61.
[OSCURATO:PERSONA] costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, a prescindere dalla
ripartizione di competenze tra il giudice nazionale e la Corte, spetta a quest’ultima, in caso di questioni formulate in modo
improprio, estrapolare dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione del
provvedimento di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto
della controversia (
13
).
62.
La prima questione pregiudiziale, in base ad una valutazione oggettiva della domanda di pronuncia pregiudiziale e tenuto conto
degli interessi delle parti del procedimento principale, deve essere in fondo intesa nel senso che con essa si chiede se nel
diritto comunitario viga un principio generale che impone la parità di trattamento degli azionisti, e se tale principio produca
anche effetti a tutela degli azionisti di minoranza di una società facendo sì che questi, in caso di acquisizione del controllo
della società, abbiano il diritto di cedere le loro quote alle stesse condizioni degli altri azionisti.
63.
Attraverso l’esame dell’ulteriore questione se il controverso principio generale imponga una conseguenza giuridica sufficientemente
precisa che avvantaggi i ricorrenti del procedimento principale, si evita che la soluzione della Corte resti astratta (
14
). Qui di seguito, pertanto, si affronterà la questione principale con la precisazione di cui sopra.
64.
Il giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale richiama una serie di atti delle istituzioni comunitarie di
cui all’art. 249 CE, la cui natura giuridica non è unitaria, ma che tutti quanti fanno riferimento più o meno espressamente
ad un non meglio definito principio di parità di trattamento degli azionisti. Tali disposizioni costituiscono, in virtù della
loro collocazione nel diritto positivo, un fondamentale punto di riferimento per la seguente analisi giuridica.
65.
Per motivi sistematici è opportuno procedere prima di tutto ad un chiarimento concettuale della nozione di principi generali
del diritto comunitario, per poi affrontare la questione se sussistano i presupposti per il riconoscimento da parte della
Corte della parità di trattamento degli azionisti quale principio generale.
b) I principi generali del diritto
i) Nozione
66.
Nella giurisprudenza della Corte ai principi generali del diritto comunitario spetta un posto particolare.
67.
La nozione di principi generali è tuttavia a tutt’oggi controversa (
15
). La terminologia non è uniforme né nella dottrina giuridica né nella giurisprudenza. In parte le divergenze riguardano solo
le scelte lessicali, come quando la Corte e gli avvocati generali si riferiscono ad una norma giuridica generalmente ammessa (
16
), ad un principio generalmente ammesso (
17
), ad un principio giuridico fondamentale (
18
), ad un principio fondamentale (
19
), ad un mero principio (
20
), ad un principio (
21
) o al principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario (
22
).
68.
Vi è, tuttavia, unanimità nel ritenere che nella giurisprudenza i principi generali rappresentano uno strumento importante
per colmare le lacune e per orientare l’interpretazione (
23
). Ciò risulta, non da ultimo, dal fatto che l’ordinamento giuridico comunitario è un ordinamento in continua evoluzione il
quale – attesa la sua apertura all’evoluzione integratrice – deve essere necessariamente lacunoso e bisognevole di interpretazione.
Consapevole di ciò, anche la Corte si è astenuta da una precisa classificazione dei principi generali, per preservarsi la
flessibilità di cui ha bisogno per poter decidere le questioni sostanziali che emergono indipendentemente dalle differenze
terminologiche (
24
).
69.
In base ad una definizione proposta dalla dottrina, rientrano tra i principi generali le disposizioni fondamentali del diritto
comunitario primario non scritto che sono immanenti nello stesso ordinamento giuridico delle Comunità europee o che sono comuni
agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
25
). In via di principio è possibile distinguere tra principi generali del diritto comunitario in senso stretto, vale a dire
quelli che risultano esclusivamente dallo spirito e dal sistema del Trattato CE e che riguardano specifici aspetti del diritto
comunitario, e principi generali che sono comuni agli ordinamenti giuridici e costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
26
). Mentre il primo gruppo di principi generali è direttamente desumibile dal diritto comunitario primario, per individuare
i principi del secondo gruppo la Corte ricorre sostanzialmente ad una comparazione giuridica critico-valutativa (
27
), senza tuttavia dare alcun rilievo in tale sede al metodo del minimo denominatore comune. Nemmeno si ritiene necessario che
i principi in tal modo elaborati siano sempre presenti, con la stessa specifica formulazione assunta a livello comunitario,
anche in tutti gli ordinamenti giuridici oggetto di comparazione.
70.
I principi generali si connotano per il fatto di incarnare principi fondamentali della Comunità e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, il
che spiega il loro rango di diritto primario all’interno della gerarchia delle fonti dell’ordinamento giuridico comunitario (
28
). Di estrema importanza è in particolare la tutela dei diritti fondamentali in senso stretto, elaborata e assicurata sotto
questa ampia denominazione dal sistema giurisdizionale comunitario, nonché l’elaborazione di quei diritti processuali equivalenti
a diritti fondamentali che, in quanto principi generali dello Stato di diritto, sono stati elevati al rango di diritto costituzionale
della Comunità (
29
). Fanno pertanto parte dei principi generali anche quei principi che risultano strettamente connessi con i principi su cui
si fonda l’Unione europea, quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
e lo Stato di diritto di cui all’art. 6, n. 1, UE, e che da essi derivano. La loro violazione da parte di uno Stato membro
può dare avvio al particolare meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 7 UE.
71.
Come principi generali del diritto comunitario sono stati ad esempio riconosciuti importanti principi dello Stato di diritto,
come il concetto di proporzionalità (
30
), la chiarezza giuridica (
31
) o il diritto del cittadino ad un’effettiva protezione giuridica (
32
). In quest’ambito rientrano anche vari principi generali di corretta amministrazione, come il principio della tutela del legittimo
affidamento (
33
), il principio ne bis in idem
(
34
), il diritto alla difesa (
35
), anche nella forma della possibilità di presentare deduzioni in caso di atti lesivi (
36
), l’obbligo di motivazione degli atti giuridici (
37
) o il principio del previo accertamento da parte dell’autorità procedente di tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (
38
). Vi rientra anche il richiamo alla «forza maggiore» (
39
). Si possono tuttavia rinvenire anche principi non estranei al diritto contrattuale, come ad esempio il principio generale
pacta sunt servanda
(
40
) o anche il principio clausula rebus sic stantibus
(
41
).
72.
Nella direzione dello Stato sociale rilevano ad esempio il riconoscimento del principio della solidarietà (
42
) o l’obbligo di assistenza dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti (
43
). Sul versante del riconoscimento dei vincoli federali interni alla Comunità europea rientra il più volte sottolineato principio
di collaborazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ed i loro obblighi di cooperazione nei rapporti con la Comunità. Sul fondamento dell’art. 10
CE la Corte ha così elaborato il principio della reciproca lealtà comunitaria (
44
). La Corte ha inoltre accolto il principio di democrazia, ad esempio sottolineando la necessità di una partecipazione effettiva
del Parlamento al processo legislativo della Comunità, in conformità alle procedure previste dal Trattato (
45
).
73.
Tra i diritti fondamentali comunitari, che la Corte ha riconosciuto ricorrendo alla già menzionata comparazione giuridica
di tipo valutativo e sulla scorta di convenzioni internazionali ed europee sui diritti dell’uomo, rientrano quei diritti fondamentali
dell’uomo che caratterizzano le società liberali e democratiche, come ad esempio la libertà di espressione (
46
) e la libertà di associazione (
47
). Vi rientrano parimenti quei principi fondamentali che risultano direttamente dal Trattato CE, come il principio di non discriminazione
a causa della cittadinanza (
48
) e il divieto di discriminazioni fondate sul sesso (
49
).
ii) Sul principio di parità di trattamento degli azionisti nel diritto comunitario
74.
È controverso se dallo stesso ordinamento giuridico comunitario possa essere desunto un principio generale di parità di trattamento
degli azionisti. A tal fine siffatto principio, al pari degli esempi sopra riportati, dovrebbe rivestire nel settore del diritto
societario comunitario un’importanza così fondamentale da aver trovato espressione nel diritto primario o in numerose norme
del diritto comunitario derivato.
– Analisi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario
Diritto primario
75.
In mancanza di univoche disposizioni nei Trattati fondamentali, un tale principio generale non può essere desunto dal diritto
primario scritto. Né l’elenco delle finalità della Comunità di cui all’art. 3 CE, né le disposizioni concernenti il movimento
dei capitali e dei pagamenti di cui agli artt. 56 ss. CE contengono precise indicazioni in tal senso.
76.
Si potrebbe pensare di porre a fondamento della richiesta di parità di trattamento degli azionisti, avanzata dai ricorrenti
del procedimento principale, il principio generale di uguaglianza. Il principio generale di uguaglianza, che vieta di trattare
in maniera diversa situazioni analoghe, a meno che tale differenza non sia obiettivamente giustificata, costituisce uno dei
principi fondamentali della Comunità (
50
). Norme sull’uguaglianza di fronte alla legge fanno anche parte delle tradizioni costituzionali comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
77.
In via di principio i diritti fondamentali, tra i quali rientra anche il principio di uguaglianza, sono diritti di difesa
del singolo di fronte al potere pubblico. Suscita pertanto perplessità il tentativo di trasportare, come evidentemente proposto
dalla GBL, il principio generale di uguaglianza, riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, direttamente in un settore
che, negli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, rientra nel diritto privato. Il principio di uguaglianza o il divieto di discriminazioni
non rientrano tra i tradizionali principi guida del diritto privato (
51
). A parte ciò, risulta praticamente impossibile applicare congruamente il principio generale di uguaglianza nella sua generalità
per decidere la controversia principale, dal momento che da tale principio non possono essere desunti né i presupposti di
fatto per la sua applicazione, né alcuna conseguenza giuridica sufficientemente determinata in caso di sua violazione.
78.
Il principio generale di uguaglianza potrebbe, tuttavia, aver costituito il fondamento per elaborare una specifica regola
di parità di trattamento nel diritto societario comunitario. Occorre pertanto verificare se esiste una regola di parità di
trattamento degli azionisti quale espressione particolare del principio generale di uguaglianza.
Linee guida internazionali
79.
I Principi di governo societario dell’OCSE, emanati nel 1999 e riformulati nel 2004, forniscono un quadro preciso dei principi
di valore validi su scala mondiale per le società quotate in borsa. Essi costituiscono pertanto il punto di riferimento principale
per verificare se a livello internazionale possa essere ammessa una regola sulla parità di trattamento degli azionisti tra
loro che preveda, in caso di acquisizione di una partecipazione di maggioranza, un diritto all’acquisto obbligatorio. Nelle
raccomandazioni dell’OCSE sono confluiti gli standard fondamentali nazionali e internazionali per la stabilità del mercato
finanziario. Per la loro preparazione sono state consultate importanti organizzazioni internazionali ed un’ampia rosa di associazioni
di imprese.
80.
La versione del 1999 non conteneva alcuna disciplina relativa alla parità di trattamento degli azionisti. Solo la nuova versione
dei Principi del 2004 menziona per la prima volta il principio di parità di trattamento nella sezione «Parte I - III) Equo
trattamento degli azionisti» (
52
). Al punto 2 si afferma che «gli azionisti di minoranza dovrebbero essere tutelati da atti abusivi da parte, o nell’interesse,
degli azionisti di controllo, che agiscano direttamente o indirettamente e dovrebbero disporre di efficaci rimedi giuridici» (
53
). Nelle relative annotazioni esplicative della Parte III si segnala il pericolo che gli azionisti di controllo si impegnino
in attività che potrebbero favorire i loro propri interessi a scapito degli azionisti di minoranza (
54
). Quali possibili soluzioni vengono prospettati numerosi rimedi, come ad esempio una migliore attuazione dei diritti degli
azionisti di minoranza, il miglioramento del flusso di informazioni, la richiesta di maggioranze qualificate per determinate
decisioni degli azionisti, ecc. Il diritto all’acquisto obbligatorio non viene espressamente menzionato. Si riferisce semplicemente
che, in alcune circostanze, «taluni sistemi giuridici» impongono o consentono agli azionisti di controllo di acquistare i
titoli residui detenuti da altri azionisti ad un prezzo fissato da una perizia indipendente. Risulta, quindi, chiaramente
che a livello internazionale non esiste nel diritto societario una regola di parità di trattamento.
Atti delle istituzioni comunitarie
81.
Elementi a favore dell’esistenza di un siffatto principio generale potrebbero eventualmente emergere dal diritto derivato
o da altri atti delle istituzioni comunitarie. In effetti numerose disposizioni comunitarie contengono un rinvio ad una regola
di parità di trattamento degli azionisti qualora questi si trovino in condizioni identiche (
55
).
82.
Il giudice del rinvio nel suo provvedimento di rinvio richiama le seguenti disposizioni: l’art. 42 della direttiva 77/91,
il punto 2, lett. a), dello schema C allegato alla direttiva 79/279, recepito nell’art. 65 della direttiva 2001/34, nonché
l’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/25. Ulteriori riferimenti a tale regola sono altresì rinvenibili in altre direttive
concernenti il diritto societario, ad esempio nella direttiva 2004/109, il cui art. 17, n. 1, stabilisce che «l’emittente
di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato garantisce parità di trattamento per tutti i possessori di
azioni che si trovano in condizioni identiche». L’art. 18, n. 1, della citata direttiva prevede, inoltre, che «l’emittente
di titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato garantisce parità di trattamento per tutti i possessori
di titoli di debito dello stesso grado per quanto riguarda tutti i diritti inerenti a tali titoli». Lo stesso può dirsi per
la direttiva 2007/36/CE (
56
), relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il cui art. 4 stabilisce che «la società assicura
la parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano nella stessa posizione per quanto concerne la partecipazione
e l’esercizio dei diritti di voto in assemblea».
83.
Anche l’art. 5, n. 1, della direttiva 2004/25 impone uno specifico obbligo a tutela dei possessori di titoli con partecipazioni
di minoranza per garantire un’effettiva parità di trattamento di tutti gli azionisti quando è stato acquisito il controllo
della loro società. Questa disciplina, illustrata al nono ‘considerando’ della direttiva citata, prevede nello specifico che
chiunque acquisisca il controllo di una società dovrebbe essere obbligato a promuovere un’offerta rivolta a tutti i possessori
di titoli di tale società, proponendo loro di acquisire la totalità dei loro titoli e, segnatamente, ad un prezzo equo definito
in comune.
– Argomenti che ostano ad una qualificazione in termini di principio generale del diritto
Difetto di rango costituzionale
84.
Ad una più attenta considerazione delle disposizioni sopra menzionate, risulta tuttavia chiaro che esse si limitano sostanzialmente
a disciplinare ben specifiche ipotesi rilevanti per il diritto societario, in quanto impongono alla società determinati obblighi
a tutela di tutti gli azionisti. Ad esse manca pertanto il carattere generale ed aperto, che invece connota per definizione
i principi generali.
85.
Inoltre non tutte le disposizioni menzionate sono giuridicamente vincolanti, come è ad esempio il caso della raccomandazione
77/534/CEE. Al pari dei pareri, le raccomandazioni, ai sensi dell’art. 249, quinto comma, CE, sono atti non vincolanti delle
istituzioni comunitarie che, pur potendo eventualmente venire in rilievo come strumenti di interpretazione, non possono tuttavia
far sorgere obblighi o diritti in capo ai singoli (
57
). La natura non vincolante delle disposizioni di questo atto delle istituzioni risulta altresì dal fatto che la facoltà di
cedere i propri titoli alle medesime condizioni, prevista dalla diciassettesima disposizione complementare del codice di condotta
europeo a favore di tutti gli azionisti di una società il cui controllo sia stato trasferito, è indicata come meramente «auspicabile».
Ciò non basta in nessun caso a far sorgere, a livello comunitario, in capo agli azionisti di minoranza il diritto all’acquisto
obbligatorio nei confronti degli azionisti di maggioranza. Conseguentemente si deve convenire con la tesi della [OSCURATO:PERSONA]
e della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui deve essere respinta dalla Corte la possibilità di invocare direttamente il contenuto della
predetta raccomandazione per far valere posizioni giuridiche individuali.
86.
Le disposizioni controverse sono evidentemente frutto dello sforzo del legislatore comunitario di impedire disparità di trattamento
tra gli azionisti arbitrarie, cioè non obiettivamente giustificate. Tuttavia non si può da esse direttamente dedurre l’esistenza
di un principio generale di parità di trattamento degli azionisti nel senso del diritto comunitario.
87.
Come sopra esposto, infatti, i principi generali si connotano innanzitutto per il rango costituzionale che rivestono all’interno
dell’ordinamento giuridico comunitario. I principi generali di regola incarnano concetti e valori giuridici fondamentali,
propri di un ordinamento giuridico. Inoltre essi si distinguono da specifiche norme giuridiche per il fatto che rivendicano
un certo grado di validità generale senza limitarsi ad un determinato settore del diritto (
58
).
88.
Il concetto della parità di trattamento degli azionisti attraversa come un filo rosso il diritto societario della Comunità
e degli [OSCURATO:PERSONA] membri e costituisce evidentemente un ideale fondamentale in questo settore del diritto (
59
). Tuttavia, per ora non può rivendicare di aver raggiunto rango costituzionale in alcun ordinamento giuridico. La sua codificazione,
sia nel diritto nazionale sia nel diritto comunitario, è confinata invece a disposizioni di legge ordinaria.
Assenza di un consolidato orientamento nella dottrina giuridica
89.
Una disamina della dottrina giuridica rivela inoltre un elevato grado di divergenza a proposito della valutazione della precisa
natura giuridica del concetto di parità di trattamento degli azionisti nonché della sua collocazione sistematica all’interno
degli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Mentre alcuni [OSCURATO:PERSONA] parlano di un «fondamentale
principio giuridico
del diritto societario» (
60
), altri indicano il concetto di parità di trattamento degli azionisti semplicemente come «
idea fondamentale
» (
61
) o «
ideale
semplificato rivolto ad impedire arbitrarie disparità di trattamento da parte degli organi societari» (
62
). [OSCURATO:PERSONA] vi individuano perfino un’«emanazione del generale
principio di giustizia
, il cui fondamento originario non si trova nella legge, ma al di fuori di essa e al di fuori dello stesso diritto positivo» (
63
).
90.
Tuttavia, a prescindere dalla sua esatta qualificazione, vi è indubbiamente unanimità nel ritenere che il principio di parità
di trattamento degli azionisti non sia suscettibile di precisa definizione e sia pertanto «concettualmente inafferrabile,
costituendo semplicemente uno strumento flessibile per raggiungere determinate finalità» (
64
). In considerazione del difetto di determinatezza di tale principio per ciò che concerne il suo fondamento, il suo ambito
di applicazione, il suo contenuto e le conseguenze di una sua eventuale violazione, la dottrina prevalente conclude nel senso
che tale principio, per ricevere concreta attuazione, necessita per forza di una specificazione del suo contenuto ad opera
dei legislatori o della giurisprudenza (
65
).
91.
Nemmeno è possibile richiamare le relazioni Winter I e Winter II (
66
) per comprovare un consolidato orientamento nella dottrina giuridica o all’interno degli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri in
ordine all’esistenza di un siffatto principio generale.
92.
Così risulta chiaramente dalla relazione Winter I che prima dell’emanazione della direttiva 2004/25 sussistevano numerose
differenze nella disciplina degli [OSCURATO:PERSONA] membri delle offerte pubbliche di acquisto, sicché le offerte pubbliche di acquisto
non potevano essere promosse con le stesse possibilità di successo e gli azionisti negli [OSCURATO:PERSONA] membri non disponevano delle
stesse possibilità di offrire in vendita le loro azioni. In considerazione di ciò il gruppo di esperti si dichiarò favorevole
ad una disciplina che semplificasse le offerte pubbliche di acquisto (
67
). Un grado altrettanto elevato di disomogeneità concerneva le disposizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla controprestazione
da pagare, sia in relazione all’entità sia in relazione alla natura delle prestazioni da offrire (
68
). Al fine di assicurare una sufficiente prevedibilità di tale controprestazione – il che ad avviso del gruppo di esperti costituisce
un requisito necessario per un efficiente funzionamento dei mercati dei capitali nell’Unione europea – esso si pronunciò espressamente
a favore dell’introduzione di criteri armonizzati a livello comunitario.
93.
Se fosse esistito, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] (
69
), un principio generale di parità di trattamento degli azionisti che avesse regolato con sufficiente precisione le modalità
di un’offerta pubblica di acquisto, non sarebbe stato necessario in tal caso emanare norme di armonizzazione a livello comunitario
al fine di superare la disomogeneità normativa esistente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Per contro, le relazioni summenzionate fanno
emergere un urgente bisogno di un intervento normativo a livello comunitario.
Difetto di validità generale
94.
Va inoltre considerato che il concetto di parità di trattamento degli azionisti vale solo limitatamente al diritto societario
della Comunità e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, quindi ad un settore determinato del diritto, sicché esso è privo di validità generale.
Manca, pertanto, un ulteriore elemento caratteristico che di regola connota i principi generali (
70
).
95.
Una siffatta constatazione pone il concetto di parità di trattamento degli azionisti in netto contrasto con quei principi
generali effettivamente riconosciuti come tali dalla Corte, che godono di rango costituzionale, come ad esempio il principio
dello Stato di diritto, che è comune a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione e sul quale si fonda l’Unione ai sensi dell’art. 6,
n. 1, UE e che è riconosciuto nella giurisprudenza della Corte ed ha conosciuto plurime manifestazioni a livello di diritto
derivato sotto forma di certezza del diritto, di diritto di difesa e di diritto ad un’effettiva tutela giuridica.
96.
Il difetto tanto di rango costituzionale quanto di validità generale di questo concetto ne preclude, quindi, la qualificazione
in termini di principio generale del diritto comunitario.
Difetto di determinatezza della conseguenza giuridica
97.
Risulta, pertanto, a questo punto superfluo affrontare l’ulteriore questione se esiste un principio generale che tutela gli
azionisti di minoranza di una società attribuendo loro, in caso di acquisizione del controllo della loro società, il diritto
di cedere i propri titoli alle stesse condizioni di tutti gli altri azionisti.
98.
Nell’ipotesi, tuttavia, che la Corte, diversamente da quanto qui sostenuto, dovesse ritenere esistente un principio generale
di parità di trattamento degli azionisti, si riproporrebbero ancora una volta, a mio avviso, seri dubbi sul fatto che un tale
principio generale possa essere così sufficientemente determinato da poter produrre la conseguenza giuridica cui mirano i
ricorrenti del procedimento principale. Come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], un principio generale di tal tipo sarebbe
fin troppo preciso per poter essere ancora considerato «generale».
Divieto di aggiramento della voluntas legis
99.
Le disposizioni menzionate dal giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale non contengono nessuna norma che
impone espressamente la conseguenza giuridica cui mirano i ricorrenti del procedimento principale.
100.
Un’eccezione potrebbe essere costituita dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2004/25, che prevede l’imposizione dell’obbligo
di promuovere un’offerta a carico della persona fisica o giuridica che acquisisce il controllo di una società. Tale disposizione
obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad assicurare che a tutti i possessori di titoli sia sottoposta un’offerta per la totalità delle
loro partecipazioni ad un prezzo equo. Questa disposizione conferisce in un certo senso concretezza all’art. 3, n. 1, lett. a),
della stessa direttiva, ove è stabilito il principio generale della parità di trattamento di tutti i possessori di titoli
di una società emittente. La disposizione da ultimo citata prevede altresì che se una persona acquisisce il controllo di una
società gli altri possessori di titoli devono essere tutelati.
101.
Tuttavia nel caso di specie non può farsi luogo ad una diretta applicazione della citata direttiva. Innanzitutto i fatti che
hanno dato origine alla causa principale si sono verificati prima dell’entrata in vigore della direttiva o del termine per
la sua trasposizione, sicché il Granducato di [OSCURATO:PERSONA] all’epoca non era ancora obbligato ad applicare la direttiva (
71
). Ciò produce una duplice conseguenza. Da un lato i ricorrenti del procedimento principale non possono invocare direttamente
tale disposizione. Dall’altro lato occorre considerare che il riconoscimento di un principio generale di parità di trattamento
degli azionisti che preveda sostanzialmente la stessa conseguenza giuridica prevista dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2004/25,
comporterebbe necessariamente un’applicazione retroattiva della direttiva 2004/25, il che, tuttavia, evidentemente non può
essere conforme alle intenzioni del legislatore comunitario, perché altrimenti sarebbe stata superflua l’emanazione di una
disciplina ad hoc.
102.
Dal primo ‘considerando’ della direttiva 2004/25 risulta infatti che vi era la necessità di coordinare, ai sensi dell’art. 44,
n. 2, lett. g), CE, talune garanzie richieste dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di renderle equivalenti in tutta la Comunità. Il
fatto che in questo settore vi era l’esigenza di un intervento del legislatore comunitario per imporre obblighi precisi che
devono essere rispettati dagli operatori del mercato, e per stabilire le modalità con le quali doveva essere realizzata la
parità di trattamento degli azionisti, dimostra che né prima né dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/25 esisteva
un principio generale di parità di trattamento degli azionisti, giuridicamente autosufficiente.
Rispetto dell’equilibrio istituzionale
103.
Se la Corte riconoscesse un principio generale di parità di trattamento degli azionisti di fatto corrispondente, per la determinatezza
del suo contenuto giuridico, ad una norma giuridica, sussisterebbe altresì il pericolo di un sovvertimento dell’equilibrio
istituzionale prefigurato dal Trattato, tanto più che la competenza legislativa della Comunità viene esercitata congiuntamente
dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
104.
L’equilibrio istituzionale all’interno della Comunità non si fonda sul principio della divisione dei poteri proprio dello
Stato di diritto (
72
), quanto piuttosto su un principio di divisione delle funzioni in virtù del quale le funzioni della Comunità devono essere
esercitate da quelle istituzioni che sono state al meglio predisposte dai Trattati a tale scopo. A differenza del principio
della divisione dei poteri, che serve tra l’altro a garantire la tutela dell’individuo attraverso un contenimento del potere
dello Stato, il principio della divisione delle funzioni è rivolto ad un effettivo raggiungimento delle finalità della Comunità (
73
).
105.
Consapevole di ciò, la Corte, già nel 1958 a partire dalle sentenze nella causa Meroni (
74
) e da allora con una costante giurisprudenza, ha elaborato il concetto di «equilibrio istituzionale» sulla base di una visione
complessiva dei principi di organizzazione e delle attribuzioni di poteri previsti dai Trattati istitutivi delle Comunità
europee, in particolare dal Trattato CE, ed ha conferito ad esso il ruolo di principio normativo strutturale, suscettibile
di essere fatto valere in giudizio (
75
).
106.
Come la Corte ha statuito nella sentenza Parlamento/Consiglio (
76
), il Trattato ha instaurato un sistema di ripartizione delle competenze fra le istituzioni della Comunità secondo il quale
ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura istituzionale della Comunità e nella realizzazione dei compiti
affidatile. Il rispetto dell’equilibrio istituzionale comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto
di quelle delle altre istituzioni. Esso impone altresì che possa essere sanzionata qualsiasi eventuale violazione di detta
regola. Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre statuito che ad essa spetta secondo i Trattati di assicurare il rispetto
del diritto nella loro interpretazione ed applicazione. Essa deve quindi poter garantire la conservazione dell’equilibrio
istituzionale e, di conseguenza, il sindacato giurisdizionale del rispetto delle prerogative delle istituzioni comunitarie (
77
).
107.
La Corte, quale istituzione della Comunità ai sensi dell’art. 7, n. 1, CE, fa essa stessa parte di questo equilibrio istituzionale.
Tale circostanza implica che la Corte – nella sua qualità di organo giurisdizionale della Comunità chiamato ad assicurare,
nell’ambito delle sue competenze, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato – rispetta
le prerogative legislative del Consiglio e del Parlamento (
78
). Ciò presuppone necessariamente che la Corte, da un lato, lasci al legislatore comunitario il compito affidatogli dal Trattato
di legiferare nel settore del diritto societario e, dall’altro, conservi, come ha finora fatto, il necessario orientamento
restrittivo in sede di elaborazione dei principi generali del diritto comunitario i quali, a determinate condizioni, potrebbero
contrastare con le finalità legislative. La Corte può senz’altro rifarsi ai principi generali per trovare, in conformità alle
finalità perseguite dai Trattati, adeguate soluzioni ai problemi interpretativi sottoposti alla sua decisione. Tuttavia non
le è consentito di sostituirsi al legislatore comunitario qualora una lacuna normativa possa essere colmata da quest’ultimo (
79
).
108.
Le leggi di regola scaturiscono da un contemperamento di differenti interessi politici e sociali, rappresentati dalle istituzioni
e dagli organismi che partecipano al procedimento legislativo. Oltre che della congrua legittimazione democratica, essi dispongono
della necessaria competenza tecnica per essere all’altezza della responsabilità politica loro conferita. A tal proposito occorre
rilevare che i giudici comunitari hanno espressamente riconosciuto nella loro giurisprudenza le prerogative di contemperamento
e decisione del legislatore comunitario in determinati settori del diritto (
80
).
109.
Meritano inoltre considerazione i rilievi sollevati dal governo irlandese (
81
). Si deve con esso convenire che, in considerazione della complessità del diritto societario e della varietà delle legislazioni
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, le quali non di rado risentono della particolare situazione economica del singolo Stato membro, occorre
cautela. Il governo irlandese giustamente rileva che una modifica del diritto societario, sia essa apportata dal legislatore
o dalla giurisprudenza, dovrebbe essere prima di tutto meditata a fondo. Il legislatore comunitario si troverebbe qui nella
situazione migliore per contemperare le posizioni dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri. Se la Corte riconoscesse un principio generale
di parità di trattamento degli azionisti nel senso auspicato dai ricorrenti del procedimento principale, le conseguenze di
un tale riconoscimento non sarebbero prevedibili.
110.
Infine, a proposito della funzione dei principi generali di strumenti per colmare le lacune (
82
), occorre considerare che il ricorso ad essi in settori ad elevata densità normativa come quello del diritto societario è
meno necessario che in altri settori regolamentati in termini meno rigorosi.
Esigenze connesse alla certezza del diritto
111.
Un orientamento giudiziale restrittivo risulterebbe opportuno, non per ultimo, anche per ragioni di tutela del legittimo affidamento
e di certezza del diritto. I principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento
giuridico comunitario. Pertanto, essi devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie, ma anche dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie (
83
).
112.
Il principio di certezza del diritto è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti
nella sfera del diritto comunitario (
84
). Il riconoscimento di un principio generale di parità di trattamento degli azionisti solleverebbe, tuttavia, molte questioni
in ordine al suo preciso ambito di applicazione ratione materiae, ratione personae e ratione temporis. La Corte dovrebbe all’occorrenza
stabilire quali presupposti debbano ricorrere nel caso concreto affinché si possa applicare questo principio generale.
113.
Risulterebbe altresì problematico stabilire il preciso momento a partire dal quale questo principio generale possa reclamare
la sua validità nel diritto comunitario. Come sopra esposto, il riconoscimento di un siffatto principio comporterebbe in definitiva
un’applicazione retroattiva dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2004/25, il che – considerata la chiara scelta del legislatore
in ordine al preciso momento di entrata in vigore di tale disciplina – violerebbe il principio di irretroattività. In linea
di massima, il principio della certezza del diritto osta a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una
data anteriore alla sua pubblicazione. Una deroga è tuttavia possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga uno scopo di
interesse generale e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (
85
). Nel presente caso, tuttavia, non si comprende come un’eventuale violazione del principio di irretroattività possa essere
imposta dall’interesse generale.
c) Conclusione
114.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la mia conclusione è che nel diritto comunitario non esiste un principio generale
di parità di trattamento degli azionisti il quale tuteli gli azionisti di minoranza di una società, in caso di acquisizione
del controllo di essa da parte di un’altra società, conferendo loro il diritto di cedere i propri titoli alle stesse condizioni
di tutti gli altri azionisti.
115.
Alla luce di tale conclusione non mi sembra necessario prendere in esame la sentenza Mangold. Il presupposto per poter trasporre
tale giurisprudenza nel caso in esame consiste nell’indubbia individuazione di un principio generale nel diritto comunitario
che rende possibile l’applicazione proprio di questo principio generale ancor prima dell’entrata in vigore di una specifica
disposizione di diritto derivato avente sostanzialmente il medesimo contenuto. La Corte nella sentenza Mangold ha infatti
statuito che il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro non è sancito dalla direttiva 2000/78,
ma costituisce un principio generale del diritto comunitario. La Corte ha fondato tale sua conclusione sulla constatazione
che il divieto di discriminazione in ragione dell’età trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni
costituzionali comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri (
86
). Come sopra rilevato, tuttavia, tale presupposto nel presente caso non sussiste.
2. Sulla seconda questione
116.
Risulta, pertanto, a questo punto superfluo risolvere la seconda questione pregiudiziale. Le seguenti osservazioni valgono
solo per l’ipotesi in cui la Corte, contrariamente alla tesi qui sostenuta, dovesse risolvere in senso affermativo la prima
questione pregiudiziale.
117.
In via preliminare occorre rilevare che le disposizioni menzionate dal giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale
impongono obblighi soltanto all’emittente delle azioni e alla società, ma non agli azionisti nelle loro reciproche relazioni.
118.
Mentre gli artt. 17 e 18 della direttiva 2004/109 stabiliscono obblighi a carico dell’emittente delle azioni, l’art. 4 della
direttiva 2007/35 impone alla società un obbligo di parità di trattamento. L’art. 42 della direttiva 77/91 non stabilisce,
invece, a chi di preciso debbano rivolgersi le disposizioni emanate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in attuazione della direttiva stessa
per garantire la parità di trattamento degli azionisti (
87
). Nondimeno tutte le disposizioni di questa direttiva riguardano operazioni della società stessa, come la costituzione di
una società per azioni, o la salvaguardia, l’aumento e la diminuzione del suo capitale, nonché il ritiro forzato di azioni.
Qualora per tali operazioni sia prevista una delibera dell’assemblea, ad esempio per l’aumento del capitale ai sensi dell’art. 25,
n. 1, della direttiva 77/91, ciò deve avvenire nel rispetto della regola della parità di trattamento. Se ne desume che gli
organi societari, ma non gli azionisti stessi, sono vincolati alla regola della parità di trattamento.
119.
Tale constatazione è peraltro conforme all’orientamento prevalente della dottrina giuridica. [OSCURATO:PERSONA] tale orientamento la
società è l’unica diretta destinataria del principio di diritto societario di parità di trattamento (
88
). Per contro, nelle relazioni tra soci vige tutt’al più un obbligo di fedeltà (
89
) che, in quanto tale, obbliga il socio a tener conto degli interessi degli altri soci quando esercita i suoi diritti societari.
Non è invece possibile desumere ulteriori obblighi dell’azionista nei confronti degli altri azionisti della sua società.
120.
In senso contrario alla possibilità per i ricorrenti del procedimento principale di invocare direttamente un principio generale
di parità di trattamento degli azionisti depone, inoltre, il fatto che in via di principio i principi generali vincolano soltanto
le istituzioni comunitarie e gli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché le loro articolazioni interne, ma non i singoli nelle loro reciproche
relazioni (
90
). Ciò è dovuto sia all’origine sia allo scopo dei principi generali, consistente nel tutelare i singoli contro illegittime
violazioni dei loro diritti fondamentali da parte delle autorità (
91
).
121.
D’altra parte non si può nemmeno ignorare che in alcuni casi il diritto comunitario crea anche diritti soggettivi nelle relazioni
tra soggetti privati. Ciò vale ad esempio per le disposizioni del diritto derivato (
92
). Tuttavia, di regola tali norme impongono obblighi a carico dei singoli solo dopo la loro trasposizione nel diritto nazionale
o in sede di interpretazione conforme alle direttive, in quanto le direttive di per sé non producono effetti orizzontali (
93
). Per altro verso la giurisprudenza riconosce che determinate disposizioni di diritto primario, come ad esempio i divieti
di discriminazione di cui agli artt. 12 CE, 39 CE, 49 CE e 141 CE, possono produrre effetti orizzontali (
94
).
122.
A sostegno della possibilità di invocare direttamente i principi generali nelle relazioni tra soggetti privati, non può comunque
essere richiamata la sentenza Mangold, dal momento che la Corte in tale sentenza non ha preso posizione sulla questione se
il divieto di discriminazione in ragione dell’età abbia anche effetto orizzontale (
95
). Indipendentemente dal fatto che il procedimento principale all’origine di quella causa riguardava una controversia di diritto
civile, la Corte, adita in via pregiudiziale, doveva sostanzialmente decidere se il diritto comunitario ostava ad una disposizione
nazionale in base alla quale i datori di lavoro potevano concludere senza limiti di sorta contratti di lavoro a tempo determinato
con lavoratori che avessero compiuto i cinquantadue anni. Si trattava, pertanto, principalmente di verificare la compatibilità
del diritto nazionale con i precetti del diritto comunitario.
123.
Tutto ciò considerato, la seconda questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che il principio generale di parità
di trattamento degli azionisti – ammesso che davvero esista un siffatto principio nel diritto comunitario – potrebbe trovare
applicazione soltanto nelle relazioni tra una società e i suoi azionisti.
3. Sulla terza questione
124.
La terza questione pregiudiziale è stata posta solo per il caso in cui le prime due questioni siano risolte in senso affermativo.
Poiché nella presente sede si è ritenuto non esistente un principio generale di parità di trattamento degli azionisti e le
questioni giuridiche alla base di tale opinione sono state già affrontate in sede di analisi della prima e della seconda questione
pregiudiziale, a mio avviso risulta superfluo risolvere la terza questione pregiudiziale.
C –
Conclusioni
125.
In conclusione, è possibile rilevare che in senso contrario al riconoscimento di un siffatto principio generale depone in
primo luogo il fatto che la parità di trattamento degli azionisti non riveste rango costituzionale né nell’ordinamento giuridico
comunitario, né negli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
96
). Dalla precedente analisi è altresì emersa la mancanza di un consolidato orientamento della dottrina giuridica a favore dell’esistenza
di un siffatto principio generale (
97
). Considerando, inoltre, che tale principio è circoscritto allo specifico settore del diritto societario, esso non possiede
nemmeno quella validità generale all’interno di un ordinamento giuridico che è invece tipica dei principi generali (
98
).
126.
D’altra parte, anche nell’ipotesi in cui la Corte, contrariamente alla tesi qui sostenuta, dovesse ritenere esistente un siffatto
principio generale, sarebbe assai dubbio che tale principio possa prescrivere una conseguenza giuridica a tal punto determinata
da poter creare in capo agli azionisti di minoranza un diritto all’acquisto obbligatorio (
99
). Attesa la divisione delle funzioni tra le istituzioni comunitarie esistente nel diritto comunitario istituzionale, la prescrizione
di una siffatta conseguenza giuridica spetta esclusivamente al legislatore comunitario, il quale dovrebbe, se del caso, stabilirne
con precisione, mediante l’emanazione di un’apposita norma, i presupposti giuridici (
100
). Il riconoscimento – sotto forma di principio generale di creazione giurisprudenziale – di un diritto all’acquisto obbligatorio
in capo agli azionisti di minoranza, non sarebbe conforme alle intenzioni del legislatore comunitario. Esso comporterebbe
in definitiva un’applicazione retroattiva della direttiva 2004/25, con conseguente pregiudizio anche delle esigenze connesse
alla certezza del diritto (
101
).
127.
Sulla base dell’analisi sopra svolta concludo nel senso che non esiste un principio generale di parità di trattamento degli
azionisti quale specifica espressione del principio generale di uguaglianza, il quale tuteli gli azionisti di minoranza di
una società, in caso di acquisizione del suo controllo da parte di un’altra società, conferendo loro il diritto di cedere
i propri titoli alle stesse condizioni di tutti gli altri azionisti.
128.
Qualunque sia la qualificazione giuridica della parità di trattamento degli azionisti, occorre constatare che essa può creare
diritti e obblighi esclusivamente nelle relazioni tra la società e i suoi azionisti, ma non nelle relazioni tra azionisti (
102
).
VII –
Conclusione
129.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation
come segue:
1) Nel diritto comunitario non esiste un principio generale che impone la parità di trattamento degli azionisti e che tutela
gli azionisti di minoranza di una società conferendo loro, in caso di acquisizione del controllo della società, il diritto
di cedere le proprie azioni alle stesse condizioni degli altri azionisti.
2) Un principio generale di parità di trattamento degli azionisti potrebbe trovare tutt’al più applicazione soltanto nelle relazioni
tra una società e i suoi azionisti.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie
che sono richieste, negli [OSCURATO:PERSONA], alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli
interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni
del capitale sociale della stessa (GU L 26, pag. 1).
3
– Raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1977, 77/534/CEE, di un codice di condotta europeo concernente le transazioni
sui valori mobiliari (GU L 212, pag. 37).
4
– Direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/279/CEE, concernente il coordinamento delle condizioni per l’ammissione di valori
mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (GU L 66, pag. 21).
5
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/34/CE, riguardante l’ammissione di valori mobiliari
alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184, pag. 1).
6
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, 2004/109/CE, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390, pag. 38).
7
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto
(GU L 142, pag. 12).
8
– Sentenza 22 novembre 2005, causa C‑144/04, Mangold ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9981).
9
– Sentenza 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5689).
10
– Sentenza 23 novembre 1999, causa C‑149/96, Portogallo/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8395).
11
– V., tra le altre, sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C‑320/90 a C‑322/90, Telemarsicabruzzo e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑393,
punti 6 e 7); 14 luglio 1998, causa C‑284/95, [OSCURATO:PERSONA]Tech ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4301, punti 69 e 70) e causa C‑341/95, Bettati
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4355, punti 67 e 68); 21 settembre 1999, cause riunite da C‑115/97 a C‑117/97, [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6025, punto 37); 11 settembre 2003, causa C‑207/01, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8875, punto 24); 9 settembre
2004, causa C‑72/03, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8027, punto 10), nonché sentenza 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2843, punto 17).
12
– V., tra le altre, ordinanze 30 aprile 1998, cause riunite C‑128/97 e C‑137/97, Testa e Modesti ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2181, punto
6); 11 maggio 1999, causa C‑325/98, Anssens ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2969, punto 8), nonché sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla
nota 11 (punto 25), e Enirisorse, cit. supra alla nota 11 (punto 18).
13
– Sulla competenza processuale della Corte di precisare o di riformulare, nell’ambito del procedimento pregiudiziale di cui
all’art. 234 CE, le questioni pregiudiziali, v. sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Redmond ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2347, punto 26).
14
– [OSCURATO:PERSONA], A., in
Handbuch des Rechtsschutzes der [OSCURATO:PERSONA]
, II ed., Monaco, 2003, § 10, punto 38, pag. 225, la soluzione della questione sottoposta non può essere fornita in termini
talmente astratti da risultare inutile per il giudice nazionale ai fini della decisione del procedimento principale. Per ragioni
di rispetto dell’ambito di competenze del giudice nazionale, tuttavia, la questione non può nemmeno essere risolta in termini
così concreti da anticipare l’applicazione del diritto comunitario.
15
– V. [OSCURATO:PERSONA], J.,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2006, pag. 65, e [OSCURATO:PERSONA], E.,
Institutional balance and democratic legitimacy in the decision‑making process of the EU
, Bristol, 2006, pag. 145.
16
– Sentenza 16 luglio 1956, causa 8/55, [OSCURATO:PERSONA] de Belgique/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 197, in particolare
pag. 311).
17
– Sentenza 21 giugno 1958, causa 13/57, [OSCURATO:PERSONA]- und Stahlindustrie/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 253, in
particolare pag. 304).
18
– Sentenza 22 marzo 1961, cause riunite 42 e 49/59, SNUPAT/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 99, in particolare pag. 169).
19
– Sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hofmann‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 461, in particolare pag. 511).
20
– Sentenza 15 luglio 1960, cause riunite 43/59, 45/59 e 48/59, von Lachmüller e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 903, in particolare
pag. 989).
21
– Sentenza 12 luglio 1962, causa 14/61, Hoogovens/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 473, in particolare pag. 549).
22
– Sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1753, in particolare pag. 1769).
23
– Tridimas, T.,
[OSCURATO:PERSONA] of EU Law
, II ed., Londra, 2006, pagg. 17 e seg., e pagg. 29 e seg., da un lato sottolinea la funzione dei principi generali del diritto
comunitario di strumenti per colmare le lacune quale conseguenza del fatto che l’ordinamento giuridico comunitario è un ordinamento
giovane e recente, bisognevole di ulteriore sviluppo. Peraltro il Trattato CE costituisce un trattato‑quadro con numerose
disposizioni formulate in termini generali e numerosi concetti giuridici indeterminati, che conferiscono alla Corte l’ulteriore
compito di sviluppare il diritto. Dall’altro lato, l’Autore sottolinea la funzione dei principi generali di strumenti di interpretazione
per l’interpretazione del diritto derivato. Lenaerts, K./[OSCURATO:PERSONA], P.,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
, II ed., Londra, 2005, punto 17‑066, pag. 711, osservano che l’amministrazione, per interpretare il diritto comunitario,
ricorre di regola ai principi generali, soprattutto in caso di punti oscuri o di lacune nella normativa oggetto di interpretazione.
24
– In tal senso [OSCURATO:PERSONA], J., op. cit. alla nota 15, pag. 65.
25
– V. Schweitzer, M./Hummer, W./Obwexer, W.,
Europarecht
, pag. 65, punti 240 e seg.
26
– In tal senso Lengauer, A.‑M.,
Kommentar zu EU- und EG-Vertrag
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), Vienna, 2004, art. 220, punto 27, pag. 65.
27
– In tal senso Schweitzer, M./Hummer, W./Obwexer, W., op. cit. alla nota 25, punto 244, pag. 66; [OSCURATO:PERSONA], T.,
Europarecht
, III ed., Monaco, 2005, punto 21, pag. 144.
28
– È pacifico che i principi generali hanno il rango di diritto primario [v. Schroeder, W.,
EUV/EGV – Kommentar
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), art. 249, pag. 2159, punto 15]. La Corte ha più volte statuito che gli atti giuridici emanati
dalle istituzioni comunitarie devono essere valutati alla luce dei principi generali. V. sentenze 12 novembre 1969, causa
29/69, Stauder ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 419, punto 7), e 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3727, punti 14 e seg.).
29
– Così anche Wegener, B., in Calliess/Ruffert (a cura di),
Kommentar zu EUV/EGV
, III ed., Monaco, 2007, art. 220, punto 37, pag. 1956, e Tridimas, T., op. cit. alla nota 23, pagg. 2 e seg.
30
– V. sentenza 9 agosto 1994, causa C‑359/92, Germania/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3681). Già prima della codificazione di tale
concetto nell’art. 5, terzo comma, CE, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina era pacifico che l’esercizio delle competenze
comunitarie dovesse avvenire nel rispetto della proporzionalità [v. Lienbacher, G.,
EU‑Kommentar
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), I ed., [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], 2000, art. 5 CE, punto 36, pag. 270].
31
– V. sentenza 10 giugno 1980, causa 32/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2403).
32
– V. sentenza del Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett, e a./BEI ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑813).
33
– V. sentenza 6 luglio 2000, causa C‑402/98, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5501).
34
– V. sentenza 13 febbraio 1969, causa 14/68, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1).
35
– V. sentenza 4 luglio 1963, causa 32/62, Alves ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 99).
36
– V. sentenze 14 luglio 1972, causa 55/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 887); 28 maggio 1980, cause
riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1677); 29 giugno 1994, causa C‑135/92, Fiskano/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2885);
24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5373, punto 21); 21 settembre 2000, causa C‑462/98 P,
Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7183, punto 36); 12 dicembre 2002, causa C‑395/00, Cipriani ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11877, punto
51); 13 settembre 2007, cause riunite C‑439/05 P e C‑454/05 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7141),
nonché sentenza 18 dicembre 2008, causa C‑349/07, Sopropré ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10369, punti 36 e 37).
37
– V. sentenza 25 ottobre 1978, causa 125/77, [OSCURATO:PERSONA]‑Honig ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1991).
38
– V. sentenza 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5469).
39
– V. sentenza 14 febbraio 1978, causa 68/77, IFG/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 353).
40
– V. sentenza del Tribunale 25 maggio 2004, causa T‑154/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1493, punto 45).
41
– V. sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, causa T‑306/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3533, punto 277).
42
– V. sentenza 18 marzo 1980, cause riunite 154/78, 205/78, 206/78, da 226/78 a 228/78, 263/78 e 264/78, 39/79, 31/79, 83/79
e 85/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 907).
43
– V. sentenza Kuhner, cit. supra alla nota 36.
44
– V. sentenza 5 maggio 1981, causa 804/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1045).
45
– V. sentenza 30 marzo 1995, causa C‑65/93, Parlamento/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑643, punto 21).
46
– V. sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 19).
47
– V. sentenza 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4930).
48
– V. sentenza 12 luglio 1984, causa 237/83, Prodest ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3153).
49
– V. sentenza 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1365).
50
– V. sentenze 3 ottobre 2006, causa C‑17/05, Cadman ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9583, punto 28); 26 giugno 2001, causa C‑381/99, Brunnhofer
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4961, punto 28), nonché sentenza 17 settembre 2002, causa C‑320/00, Lawrence e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7325, punto
12). Questa formula attraversa, con minime variazioni, la giurisprudenza della Corte e compare evidentemente per la prima
volta nella sentenza Ruckdeschel e a., cit. supra alla nota 22 (punto 7).
51
– In tal senso Basedow, J., «[OSCURATO:PERSONA] der Nichtdiskriminierung im europäischen [OSCURATO:PERSONA]», in
[OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]
, 2008, pag. 230, in particolare pag. 244. A suo avviso al divieto generale di discriminazioni (ovvero al principio generale
di uguaglianza) non può essere riconosciuta alcuna autonoma rilevanza operativa nel diritto privato europeo. Il suo ruolo
sarebbe quello di un principio ermeneutico che agevola la comprensione del diritto positivo, in quanto ci consente di inquadrare
i singoli atti giuridici in un contesto più ampio e di verificarne la coerenza sistematica. [OSCURATO:PERSONA] tale Autore il principio
in parola sarebbe privo di un proprio contenuto normativo. Mazière, P.,
Le principe d’égalité en droit privé
, Aix‑en‑Provence, 2003, pagg. 429 e seg., contesta l’esistenza di un principio generale di uguaglianza nel diritto privato.
L’Autore si esprime in termini assai critici sui tentativi di introdurre il principio di uguaglianza nel diritto privato.
52
–
OCSE – Principi di [OSCURATO:PERSONA] – Nuova versione 2004
, Parigi, 2004, pag. 23.
53
– Ibidem.
54
– Ibidem, pag. 47.
55
– Nulla del genere può desumersi dal regolamento (CE) del Consiglio 8 ottobre 2001, n. 2157, relativo allo statuto della
Società europea (SE), entrato in vigore l’8 ottobre 2004 (GU L 294, pag. 1). Il regolamento, pur non prevedendo espressamente
la parità di trattamento degli azionisti, consente tuttavia agli [OSCURATO:PERSONA] membri di emanare disposizioni a tutela degli azionisti
di minoranza.
56
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli
azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17).
57
– La natura non vincolante delle raccomandazioni e dei pareri non significa, tuttavia, che essi siano giuridicamente privi
di qualsiasi rilevanza [in tal senso Ruffert, M., in Calliess/Ruffert (a cura di), op. cit. alla nota 29, punto 126, pag. 2165].
[OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza della Corte – a prescindere dalla natura non vincolante delle raccomandazioni e a prescindere dal
fatto che esse non possono far sorgere, in capo ai singoli, diritti che questi ultimi possano vantare dinanzi ai giudici nazionali
– detti giudici devono tuttavia tenerle in considerazione ai fini della soluzione delle controversie loro sottoposte. Ciò
vale ad esempio in sede di interpretazione di disposizioni nazionali attuative del diritto comunitario, ovvero ai fini dell’integrazione
di disposizioni comunitarie vincolanti (v. sentenze 15 giugno 1976, causa 113/75, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 983; 9 giugno 1977,
causa 90/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1091; 13 dicembre 1989, causa C‑322/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4407, punto 9, nonché sentenza
21 gennaio 1993, causa C‑188/91, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑363, punto 18).
58
– Tridimas, T., op. cit. alla nota 23, pag. 1, si chiede come si possa distinguere un principio generale da una regola specifica.
A suo avviso un primo criterio di distinzione è costituito dalla validità generale del principio, intendendo per «generale»
il fatto che il principio deve presentare un certo grado di astrattezza. Un secondo criterio è costituito dalla rilevanza
del principio all’interno di un ordinamento giuridico.
59
– Così anche Verse, D.,
[OSCURATO:PERSONA] im Recht der Kapitalgesellschaften
, Tubinga, 2006, pag. 2, che parla di canone giuridico basilare del diritto societario.
60
– In tal senso Verse, D., op. cit. alla nota 59, pag. 557. [OSCURATO:PERSONA], C.,
Der allgemeine kapitalmarktrechtliche [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], 2007, pag. 239, che a sua volta ritiene esistente un principio generale di parità di trattamento nel diritto
dei mercati dei capitali a tutela degli investitori.
61
– Grundmann, S.,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2004, pag. 145.
62
– [OSCURATO:PERSONA], Y.,
L’égalité entre actionnaires
, [OSCURATO:PERSONA], 2004, pag. 937.
63
– V. Hütte, A.,
[OSCURATO:PERSONA] im deutschen und französischen Recht der Personengesellschaften
, Aquisgrana, 2003, pag. 180. [OSCURATO:PERSONA], C., op. cit. alla nota 60, pag. 241, il principio di parità di trattamento
nel diritto dei mercati dei capitali trova il suo fondamento teorico-giuridico nell’idea di giustizia.
64
– [OSCURATO:PERSONA], Y., op. cit. alla nota 62, pag. 937.
65
– In questo senso [OSCURATO:PERSONA], Y., op. cit. alla nota 62, pag. 937. [OSCURATO:PERSONA], C., op. cit. alla nota 60, pag. 18, che
i principi non sono norme e pertanto, in via di principio, non sono direttamente applicabili. Sarebbe sempre necessario richiamare
una norma di legge, suscettibile di interpretazione, o un concetto come punto di riferimento; Verse, D., op. cit. alla nota 59,
pag. 96, auspica che la Corte fornisca in futuro linee guida generali, svincolate dal singolo caso, per la concretizzazione
del principio di parità di trattamento.
66
– Consultabili sul sito Internet della direzione generale della [OSCURATO:PERSONA] europea «Mercato interno» (http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_de.htm).
67
– V. relazione Winter I, capitolo I («Parità di condizioni di partenza per le offerte pubbliche di acquisto»), pagg. 20 e
21.
68
– V. relazione Winter I, capitolo II («Prezzo adeguato per le offerte obbligatorie»), pag. 55.
69
– V. pagg. 33 e segg. della memoria della [OSCURATO:PERSONA].
70
– V. paragrafo 87 delle presenti conclusioni.
71
– Dall’art. 22 della direttiva 2004/25 risulta, infatti, che tale direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, e cioè il 22 maggio 2004. Ai sensi dell’art. 21, n. 1, inoltre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2006.
72
– La divisione dei poteri, risalente alle teorie di [OSCURATO:PERSONA] (1632‑1704), Charles de Montesquieu (1689‑1755) e [OSCURATO:PERSONA] (1724‑1804), è un basilare principio di organizzazione della maggior parte delle moderne Costituzioni democratiche e
costituisce un tratto distintivo dello Stato di diritto. Grazie alla divisione dei poteri il potere politico dello Stato viene
suddiviso in funzioni. Attraverso il reciproco controllo dei poteri si mira ad ottenere un contenimento del potere statale.
Tradizionalmente si tratta dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Così scriveva Montesquieu nel suo libro «De l’esprit
des lois» («Lo spirito delle leggi»), pubblicato nel 1748: «Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura
il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, perché si può temere che lo stesso monarca o lo stesso
senato facciano delle leggi tiranniche per attuarle tirannicamente. Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato
dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà
dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo,
il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Tutto sarebbe perduto se la stessa persona, o lo stesso corpo di grandi,
o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le pubbliche risoluzioni,
e quello di giudicare i delitti o le liti dei privati».
73
– In tal senso Schweitzer, M./Hummer, W./Obwexer, W., op. cit. alla nota 25, pag. 178, punto 653; anche [OSCURATO:PERSONA], E.,
op. cit. alla nota 15, pag. 122, parla di «divisione delle funzioni». [OSCURATO:PERSONA], T., op. cit. alla nota 27, § 5, punto
5, pag. 80, la divisione dei poteri statali in legislativo, esecutivo e giudiziario all’interno della Comunità europea viene
declinata diversamente a favore di uno specifico equilibrio istituzionale tra le istituzioni comunitarie. In particolare,
tra Parlamento, Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] i compiti sono suddivisi diversamente da quanto avviene a livello statale. Anche nella
Comunità europea si ottiene il risultato di un reciproco controllo e di un equilibrio dei poteri («checks and balances»).
Nell’equilibrio istituzionale delle istituzioni si rispecchia un fondamentale principio dello Stato di diritto. Esso comporta
che ogni istituzione esercita le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni, e che eventuali violazioni
di tale regola possono essere sanzionate grazie al controllo della Corte.
74
– Sentenze 13 giugno 1958, causa 9/56, Meroni ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 11) e causa 10/56, Meroni ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 51).
75
– V. sentenze 17 dicembre 1970, causa 25/70, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel/Köster ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1161,
punto 9), e Parlamento/Consiglio, cit. supra alla nota 45 (punto 21).
76
– Sentenza 22 maggio 1990, causa 70/88, Parlamento/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2041, punti 21 e 22).
77
– Sentenza Parlamento/Consiglio, cit. supra alla nota 76 (punto 23).
78
– [OSCURATO:PERSONA], E., op. cit. alla nota 15, pag. 137, l’art. 220 CE attribuisce in definitiva alla Corte la competenza
di stabilire ciò che è «diritto», senza che, tuttavia, tale competenza sia precisamente delimitata. La Corte, contribuendo
allo sviluppo dei principi generali, avrebbe fatto ampio uso della sua competenza di concreare il diritto. L’Autrice esprime
la preoccupazione che ciò potrebbe offuscare i confini tra attività giurisdizionale ed attività politica.
79
– In tal senso Louis, J.‑V.,
L’ordre juridique communautaire
, VI ed., [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 1993, pagg. 119 e 120. [OSCURATO:PERSONA] tale Autore la Corte non può sfruttare la presenza di lacune
legislative nel diritto comunitario per sostituirsi al legislatore comunitario. Deve piuttosto preservare il necessario orientamento
restrittivo («judicial self-restraint»).
80
– V. sentenza del Tribunale 6 ottobre 2005, cause riunite T‑22/02 e T‑23/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4065, punti 82 e seg.). In tale sentenza il Tribunale ha riconosciuto la competenza del legislatore comunitario
di stabilire i termini di prescrizione. Ad avviso del Tribunale, infatti, si fa ricorso alla prescrizione nella misura risultante
da un contemperamento tra l’esigenza di certezza del diritto e l’esigenza di legalità in funzione delle circostanze storiche
e sociali che prevalgono nella società in una determinata epoca. Per questa ragione, la prescrizione è rimessa alla discrezione
del solo legislatore. V. sentenza della Corte 31 maggio 2001, cause riunite C‑122/99 P e C‑125/99 P, D e Svezia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4319,
punti 37 e seg.) In tale sentenza la Corte ha statuito che il giudice comunitario non può interpretare lo Statuto del personale
in modo da equiparare al matrimonio situazioni giuridiche che ne sono distinte, come l’unione stabile registrata. Spetta unicamente
al legislatore adottare, se del caso, provvedimenti che possano influire su tale situazione, per esempio modificando i termini
dello Statuto. V. inoltre sentenze della Corte 7 gennaio 2004, causa C‑117/01, K.B. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑541, punto 28); 2 ottobre
2003, cause riunite C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) e a./[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11421, punto 106), nonché sentenza 24 settembre 2001, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie
di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7869, punto 139).
81
– V. punti 39‑45 della memoria del governo irlandese.
82
– V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni.
83
– Sentenza 26 aprile 2005, causa C‑376/02, Stichting «[OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3445, punto 32).
84
– Sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑569, punto 20); sentenza del Tribunale 31
gennaio 2002, causa T‑206/00, Hult/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pag. I‑A‑19 e II‑81, punto 38).
85
– V., in tal senso, sentenze 11 luglio 1991, causa C‑368/89, Crispoltoni ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3695, punto 17); 29 aprile 2004, cause
riunite C‑487/01 e C‑7/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5337, punto 59), nonché sentenza Stichting «[OSCURATO:PERSONA]»,
cit. supra alla nota 83 (punto 33); v. anche Corte eur. D.U., sentenza [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
del 23 ottobre 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, § 80).
86
– Sentenza Mangold, cit. supra alla nota 8 (punti 74 e 75).
87
– Già nelle mie conclusioni presentate il 4 settembre 2008 nella causa C‑338/06, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, sentenza 18 dicembre
2008, ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10139, paragrafo 60), ho sottolineato il contenuto normativo decisamente indeterminato dell’art. 42 della
direttiva 77/91.
88
– Hütte, A., op. cit. alla nota 63, pag. 71 e pag. 82; [OSCURATO:PERSONA], Y., op. cit. alla nota 62, pag. 255 e pag. 259; Verse, D.,
op. cit. alla nota 59, pag. 562; Hüffer, U.,
Kommentar zum Aktiengesetz
, V ed., Monaco, 2002, §53a, punto 4, pag. 250.
89
– Hütte, A., op. cit. alla nota 63, pag. 72.
90
– In questo senso Tridimas, T., op. cit. alla nota 23, pag. 36 e pag. 44.
91
– Ibidem, pag. 47.
92
– V. ad esempio direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra
le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22); direttiva del Consiglio 27 novembre 2000,
2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(GU L 303, pag. 16), nonché direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281,
pag. 31).
93
– La Corte ha statuito, con una giurisprudenza costante, che il principio della certezza del diritto osta a che le direttive
possano creare obblighi a carico dei singoli. Conseguentemente il singolo non può far valere la direttiva in quanto tale (v.
sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 723, punto 48; 14 luglio 1994, causa C‑91/92, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3325, punto 20, nonché sentenza 7 gennaio 2004, causa C‑201/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6325, punto 56).
94
– Così ad esempio l’art. 141 CE relativo al principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli
di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. La Corte ha precisato con la sua giurisprudenza che
il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, enunciato dagli artt. 12 CE, 39 CE e 49 CE, si applica anche alle
relazioni tra privati (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1405; 8 aprile 1976, causa 43/75, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 455;
Bosman, cit. supra alla nota 47, nonché sentenza 6 giugno 2000, causa C‑281/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4139, punto 36).
95
– In tal senso Preis, U., «Verbot der Altersdiskriminierung als Gemeinschaftsgrundrecht», in
[OSCURATO:PERSONA] für Arbeitsrecht
, n. 8, 2006, pag. 402.
96
– V. paragrafi 87 e 88 delle presenti conclusioni.
97
– V. paragrafi 89‑93 delle presenti conclusioni.
98
– V. paragrafo 94 delle presenti conclusioni.
99
– V. paragrafo 98 delle presenti conclusioni.
100
– V. paragrafi 103‑109 delle presenti conclusioni.
101
– V. paragrafi 111 e 112 delle presenti conclusioni.
102
– V. paragrafi 117‑123 delle presenti conclusioni.