CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; rilevato che il ricorso avverso le sentenze per reati di competenza del giudice di pace è ammesso solo per violazione di legge; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata, in parte tende inammissibilmente ad una diversa ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, pag. 3 del ricorso), ed in parte è manifestamente infondato, laddove contesta la qualificazione giuridica del fatto che è stata invece ineccepibilmente effettuata dal Tribunale (pagg. 1-2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05