CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 41023/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6599-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MOROSINI 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 3406 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2016 R.G.N. 932/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 4 novembre 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 13 - Bruno contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 1.2.16 la corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza del 23.1.14 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato del Bruno alle dipendenze di Corinaldesi, di conseguenza respingendo la pretesa di corresponsione della pensione di anzianità invocata dal lavoratore nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza ricorre il Bruno per due motivi; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 434 c.p.c. e 50 comma 1 lettera C bis legge 134 del 2012, per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: la questione non risulta infatti dalla sentenza impugnata e la parte non riporta in ricorso con apposita trascrizione l'appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez. L, Sentenza n. 7479 del 14/05/2003, Rv. 563076 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9734 del 21/05/2004, Rv. 580597 - 01; Sez. L, Sentenza n. 11477 del 12/05/2010, Rv. 613519 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021, Rv. 662072 - 01). Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c. in ordine all'accertamento del rapporto di lavoro. Il motivo è infondato. Premesso che nella specie non si ha alcuna violazione delle norme di legge evocate, si osserva che la corte territoriale ha motivato adeguatamente e correttamente, e che il motivo di ricorso tende a un riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01, secondo la quale con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 41. F