CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 1 aprile 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 624 e 625 (furto di acqua potabile utilizzata ad uso commerciale) e 56 e 515 cod. pen. (per la tentata frode in commercio, detenendo prodotti surgelati non denunciati come tali); Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata derubricazione della condotta di sottrazione dell'acqua dalla fontanella pubblica nell'indicato illecito amministrativo; - alla carenza di prova che i prodotti ittici detenuti fossero destinati alla ristorazione; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ric:orrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione sub B è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di sottrazione d'acqua in assenza di provvedimento autorizzativo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobr