CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 11362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di minaccia e lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova e alla affermazione di responsabilità Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, oltre a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, si sostanziano in una denunzia di vizi motivazionali, non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. Esse, peraltro, sono pedissequamente reiterative di quelle proposte con l'atto di appello e risultano già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente