Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 11362/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di minaccia e lesioni.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova e alla affermazione di responsabilità Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte, oltre a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, si sostanziano in una denunzia di vizi motivazionali, non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Esse, peraltro, sono pedissequamente reiterative di quelle proposte con l'atto di appello e risultano già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di minaccia e lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova e alla affermazione di responsabilità Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, oltre a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, si sostanziano in una denunzia di vizi motivazionali, non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. Esse, peraltro, sono pedissequamente reiterative di quelle proposte con l'atto di appello e risultano già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11362/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris