CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 45511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso quello del Tribunale di Catania del 21/10/2020 e rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stesso decreto. [OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato il decreto. Con il decreto appellato, [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e di versamento di una cauzione; inoltre era stata disposta la confisca di un immobile. L'atto di appello contestava l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] alla data del decreto di primo grado, nonché la sproporzione tra le risorse utilizzate per l'acquisto degli immobili confiscati e i redditi leciti del nucleo familiare. Quanto al primo profilo, il decreto sottolineava che Ferrera era stato condannato con due sentenze per la partecipazione all'associazione mafiosa Santapaola - Ercolano; la seconda pronuncia atteneva a fatti commessi fino all'aprile del 2010. Secondo la Corte territoriale, la pericolosità sociale di Ferrera era ancora attuale: non era necessaria alcuna particolare motivazione per gli appartenenti ad associazione di tipo mafioso, in mancanza di elementi da cui fosse possibile desumere il venire meno della partecipazione era venuta meno per effetto di un recesso personale o della disintegrazione del sodalizio. Dagli atti non emergevano elementi dimostrativi del recesso di Ferrera dall'associazione criminosa, tuttora operante. La militanza era durata' per venti anni e la posizione dell'appellante era apicale. Nonostante la distanza temporale dai fatti, in assenza di chiari segnali di distacco dall'associazione, la pericolosità sociale doveva ritenersi attuale. Con riferimento alla confisca di un immobile sito in Viagrande, acquistato nel 2003, il Tribunale aveva escluso tra le fonti di cui il nucleo familiare aveva la disponibilità lecita la somma di euro 70.000, ricavata dalla cessione nel 2003 di una ditta intestata alla moglie di Ferrera: ciò in quanto non erano state dimostrate le condizioni per la restituzione del finanziamento ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], né risultava la restituzione di tale finanziamento; inoltre, tra i redditi del 2000, non era stata conteggiata la somma di euro 72.304,00 ottenuta dalla vendita di un immobile acquistato nel 1998, in quanto l'acquisto era stato realizzato mediante l'utilizzo di fondi illeciti. La Corte correggeva tale decisione, nel senso di non conteggiare soltanto una minor somma, corrispondente ai fondi di illecita provenienza utilizzati.Veniva ritenuta irrilevante e inattendibile la documentazione, prodotta solo in sede di appello, diretta a dimostrare che l'acquisito dell'immobile era stato finanziato con il ricavato della vendita di altro immobile da parte dei genitori della moglie di Ferrera. Veniva ribadito l'inserimento tra gli addebiti, per l'anno 1999, delle spese per l'investimento per l'avvio della ditta successivamente venduta. Inoltre, veniva confermato che la somma ottenuta a titolo di finanziamento, in quanto destinata e vincolata agli investimento nell'attività di impresa, non poteva essere ricompresa fra le entrate del nucleo familiare del proposto. Sulla base di un'ampia argomentazione, la Corte riteneva che, per la restituzione del finanziamento ottenuto per l'attività di impresa, fossero state utilizzate somme di illecita provenienza. In definitiva, l'intero corrispettivo ottenuto dalla vendita dell'attività di impresa non poteva essere conteggiato tra le disponibilità lecite. Di conseguenza, nell'anno di acquisto dell'immobile di Viagrande, sussisteva la sproporzione indicata dal Tribunale. La Corte riteneva che il Tribunale avesse correttamente usato le tabelle ISTAT al fine di determinare le spese familiari. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 1 e 4 d. Igs. 159 del 2011 con riferimento alla misura di prevenzione personale e apparenza della motivazione sulla attualità della pericolosità sociale. La valutazione della Corte territoriale riesumava il giudizio meramente presuntivo censurato dalla sentenza delle Sezioni Unite, Gattuso. Il ricorrente richiama anche l'insegnamento della Corte Costituzionale. L'affermazione del decreto che fosse sufficiente la mancanza di qualsiasi atto di dissociazione da parte del preposto era pretestuosa: si trattava di dato del tutto fittizio, tenuto conto del lungo periodo trascorso e della assenza di vincoli partecipativi attuali. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 24 d. Igs. 159 del 2011 e mancanza di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza della correlazione temporale tra la condizione di pericolosità e l'incremento patrimoniale confisca bile. L'accusa avrebbe dovuto dimostrare che i beni suscettibili di confisca erano frutto di attività illecite o ne costituivano il reimpiego. Nel caso di specie, nessuna perimetrazione temporale era stata effettuata. In un terzo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 24 d. Igs. 159 del 2011 e motivazione apparente con riferimento alla affermata sussistenza dei presupposti per la confisca di prevenzione.Le allegazioni difensive dimostravano la esatta ricostruzione dei cespiti patrimoniali e delle provviste economiche del nucleo familiare di Ferrera. Il decreto non menzionava il ricavato della vendita, nel 2003, di un terreno, per un prezzo superiore a euro 117.000: un dato che ribaltava le conclusioni cui la Corte era giunta. Su questo aspetto il decreto era mancante di motivazione. In un quarto motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento al principio di sproporzionalità. Il decreto non forniva motivazione sull'esistenza di uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni. Il ricorrente allega note integrative del consulente di parte. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il decreto impugnato richiama l'insegnamento della sentenza della Sezioni Unite, Gattuso con riferimento alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale dei soggetti appartenenti alle associazioni mafiose. Pur ribadendo che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, le Sezioni Unite hanno precisato che, nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01). Nel caso in esame, la partecipazione di Ferrera al clan Santapaola - Ercolano per venti anni è stata accertata dalle sentenze penali di condanna, così come la posizione apicale da lui assunta fino al 2010. Il decreto evidenzia l'assenza di chiari segnali di distacco dall'associazione criminale e applica la presunzione predetta, sul presupposto che il clan mafioso è ancora attivo ed operante. A fronte di tale - certamente sintetica - motivazione, il ricorrente non contrappone alcunché: non deduce, quindi, la mancata valutazione da parte della Corte territoriale di elementi dimostrativi del recesso dall'associazione criminale dalla difesa, limitandosi a ricordare lo scioglimento del clan Cavadduzza - Ferrera (dato palesemente irrilevante, atteso che la partecipazione a quel clan risaliva alla prima fase della militanza mafiosa del ricorrente) e a sottolineare il decorso del tempo. 2. Il secondo motivo di ricorso è 'manifestamente infondato. Se è presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene, la pericolosità sociale è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). La partecipazione di Ferrera all'associazione di stampo mafioso Santapaola - Ercolano è stata definitivamente affermata per il periodo 1991 - 2010: tutte le vicende economiche e, in particolare, l'acquisto dell'immobile confiscato sono comprese in questo ampio arco temporale. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La vendita dell'immobile di Volterra menzionata nel motivo di ricorso è successiva all'acquisto di quello di Viagrande oggetto della confisca; anche il versamento della somma di euro 117.000 a titolo di acconto, risalendo al 2/12/2003, è successivo all'acquisto, operato nel luglio di quell'anno. Di conseguenza, correttamente i giudici di merito non hanno tenuto conto di quelle cifre per verificare la sproporzione al momento dell'acquisto. 4. Il quarto motivo di ricorso è generico. Il ricorrente, per censurare la valutazione di sproporzione tra i redditi leciti del nucleo familiare di Ferrera e le somme impiegate per l'acquisto dell'immobile confiscato, richiama il dettato delle Sezioni Unite, Montella, peraltro emessa con riferimento alla confisca "allargata" di cui all'art. 12 sexies legge n. 306 del 1992, sostenendo che, per disporre la confisca, non sarebbe sufficiente una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma uno squilibrio incongruo e significativo da verificare al momento dell'acquisizione dei singoli beni. Ebbene: il decreto, sulla base dell'ampia e analitica motivazione, giunge ad affermare che, al momento dell'acquisto dell'immobile di Viagrande, la disponibilità lecita del nucleo familiare di Ferrera era inferiore di oltre euro 85.000 rispetto alla somma versata, vale a dire la quasi totalità della somma pagata per l'acquisto dell'immobile; ne ha dedotto che l'investimento era stato effettuato con somme di provenienza illecita. Risultano, quindi, integrati i presupposti dell'art. 24 cit.: acquisto di valore sproporzionato al reddito lecito o all'attività economica, impossibilità di giustificare la legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. P.Q.