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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02609/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, articolato in due doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Benevento il 28 febbraio 2019. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Benevento risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, il 28 febbraio 2019, alle ore 02.25, non veniva trovato nella sua abitazione negli orari prescritti dalla misura di sorveglianza con obbligo di soggiorno applicatagli dal Tribunale di Benevento il 20 maggio 2015. [OSCURATO:PERSONA] che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle contestazioni che gli venivano elevate, non forniva «alcuna giustificazione né alcuna ricostruzione alternativa dei fatti [...]», utile a chiarire la sua posizione. [OSCURATO:PERSONA] che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravato da significativi precedenti penali, per i quali aveva scontato sedici anni di reclusione, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, articolato in due doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Benevento il 28 febbraio 2019. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Benevento risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, il 28 febbraio 2019, alle ore 02.25, non veniva trovato nella sua abitazione negli orari prescritti dalla misura di sorveglianza con obbligo di soggiorno applicatagli dal Tribunale di Benevento il 20 maggio 2015. [OSCURATO:PERSONA] che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle contestazioni che gli venivano elevate, non forniva «alcuna giustificazione né alcuna ricostruzione alternativa dei fatti [...]», utile a chiarire la sua posizione. [OSCURATO:PERSONA] che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravato da significativi precedenti penali, per i quali aveva scontato sedici anni di reclusione, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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