CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10163/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; considerato che: - il primo motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i reati - e il secondo motivo - con cui si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto dell'imputato sub specie della bancarotta fraudolenta per distrazione e non anche della bancarotta preferenziale - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un'alternativa ricostruzione dei fatti per il tramite di enunciati assertivi, senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); inoltre, quanto alla prospettata bancarotta preferenziale, la prospettazione difensiva difetta pure di specificità poiché non si confronta con la motivazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che - in maniera conforme a diritto - ha rimarcato, con riguardo alle erogazioni in favore del ricorrente, che non constasse in alcun modo la determinazione dei suoi compensi e più a monte il compimento di attività da remunare; - il terzo motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata qualificazione della bancarotta documentale ai sensi dell'art. 217 legge fall.- è del tutto generico nella parte in cui assume che sono stati dedotti alla Corte di merito elementi che deporrebbero al più per un agire colposo dell'imputato e rappresenta - dato ex se non dirimente - che il fatto dell'imputato avrebbe avuto ad oggetto una sola annualità; - il quarto e il quinto motivo - con cui si deducono, rispettivamente, il vizio di motivazione e la violazione di legge penale in ordine al nesso causale tra le condotte e il fallimento e il dolo dell'imputato rispetto a esso -, sono affidati a enunciati assertivi (anche nella parte in cui richiamano la necessità che le distrazioni espongano a pericolo le ragioni creditorie e assumono l'insussistenza dell'elemento soggettivo) e sono altresì manifestamente infondati nella parte in cui prospettano la necessità di un nesso causale non richiesto per i delitti in imputazione (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016 - dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 - 01; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260142 - 01); - il sesto motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla commisurazione della pena - è del tutto generico e versato in fatto, non muovendo alcuna effettiva censura alla motivazione della sentenza impugnata e, quanto alla commisurazione della pena detentiva, comunque è manifestamente infondato poiché essa è stata determinata nel minimo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme