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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35573/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 28130 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) elettivamente domiciliataai fini del presente giudizio presso il loro studio in Roma, alla viadella Scrofa, n. 57 ; - controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti–buona fede Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campanian. 358 5 / 19 / 21 depositata i n data 26 / 0 4 /20 2 1 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamento con ilquale era rideterminata l'iva per l'anno 2013 a seguito di verifica fiscale:in particolare, l'Ufficio contestava la deducibilità di costi e ivariferiti a sei fatture emesse. per sponsoriz zazioni sportive in quantoderivanti da operazioni soggettivamente inesistenti; - la CTP accoglieva in parte il ricorso ritenendo non dubbio che la società ricorrente avrebbe dovuto avvedersi che alcune delle fatturein discussione, n. 116, 128, 151, 173 e ra no state e messe dalla ASD [OSCURATO:PERSONA] , soggetto con il quale nessun rapporto contrattuale intercorreva neppure per il tramite di concessionario asseritamente gestore dei diritti sportivi e di immagini; - diversamente doveva dirsi per le fatture n. 144 e n. 192 , emesse dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] , ente per la cui sponsorizzazione era statostipulato un contratto con la società Napoli M A.MA. a r.l. a favoredella quale era stato effettuato il pagamento; - l' A genzia delle entrate e la società proponevano distinti appelli alla pronuncia di primo grado; la contribuente proponeva anche appelloincidentale; la CTR con la pronuncia impugnata rigettava gliappelli riuniti confermando la sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte l' A mministrazion e finanziaria con atto affidato a un motivo; l a società contribuente resiste con controricorsoe presenta ricorso incidentale articolato in sei motivi cheillustra con memoria ; Consideratoche: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il Collegio ritiene che la controversia non sia di immediata evidenza decisoria; p.q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 28130 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) elettivamente domiciliataai fini del presente giudizio presso il loro studio in Roma, alla viadella Scrofa, n. 57 ; - controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti–buona fede Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campanian. 358 5 / 19 / 21 depositata i n data 26 / 0 4 /20 2 1 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamento con ilquale era rideterminata l'iva per l'anno 2013 a seguito di verifica fiscale:in particolare, l'Ufficio contestava la deducibilità di costi e ivariferiti a sei fatture emesse. per sponsoriz zazioni sportive in quantoderivanti da operazioni soggettivamente inesistenti; - la CTP accoglieva in parte il ricorso ritenendo non dubbio che la società ricorrente avrebbe dovuto avvedersi che alcune delle fatturein discussione, n. 116, 128, 151, 173 e ra no state e messe dalla ASD [OSCURATO:PERSONA] , soggetto con il quale nessun rapporto contrattuale intercorreva neppure per il tramite di concessionario asseritamente gestore dei diritti sportivi e di immagini; - diversamente doveva dirsi per le fatture n. 144 e n. 192 , emesse dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] , ente per la cui sponsorizzazione era statostipulato un contratto con la società Napoli M A.MA. a r.l. a favoredella quale era stato effettuato il pagamento; - l' A genzia delle entrate e la società proponevano distinti appelli alla pronuncia di primo grado; la contribuente proponeva anche appelloincidentale; la CTR con la pronuncia impugnata rigettava gliappelli riuniti confermando la sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte l' A mministrazion e finanziaria con atto affidato a un motivo; l a società contribuente resiste con controricorsoe presenta ricorso incidentale articolato in sei motivi cheillustra con memoria ; Consideratoche: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il Collegio ritiene che la controversia non sia di immediata evidenza decisoria; p.q
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