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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:861
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0319_INF

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T‑319/19) «Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Atto regolamentare – Termine di ricorso – Tardività – Atto non impugnabile – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità»

1. Atti delle istituzioni – Decisione che modifica la regolamentazione sul regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati al Parlamento europeo – Atto di portata generale – Procedura di reclamo – Inapplicabilità – Salvaguardia del termine d’impugnazione – Insussistenza – Tardività del ricorso – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; decisione del Parlamento recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, art. 72) (v. punti 24‑32)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto meramente informativo – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 34‑38)

3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mancanza di precisione riguardo agli atti impugnati – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 41‑44)

4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Liquidazione che può aver luogo solo in seguito alla decisione che conclude il procedimento – [OSCURATO:PERSONA] prematura – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 133 e 170) (v. punti 46, 47) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ( GU 2018, C 466, pag. 8 ), della lettera del 26 marzo 2019 del presidente del Parlamento recante rigetto del ricorso amministrativo proposto avverso la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, e di tutti gli atti adottati conseguentemente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0319_INF Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T‑319/19) «Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Atto regolamentare – Termine di ricorso – Tardività – Atto non impugnabile – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità» 1. Atti delle istituzioni – Decisione che modifica la regolamentazione sul regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati al Parlamento europeo – Atto di portata generale – Procedura di reclamo – Inapplicabilità – Salvaguardia del termine d’impugnazione – Insussistenza – Tardività del ricorso – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; decisione del Parlamento recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, art. 72) (v. punti 24‑32) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto meramente informativo – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 34‑38) 3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mancanza di precisione riguardo agli atti impugnati – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 41‑44) 4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Liquidazione che può aver luogo solo in seguito alla decisione che conclude il procedimento – [OSCURATO:PERSONA] prematura – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 133 e 170) (v. punti 46, 47) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ( GU 2018, C 466, pag. 8 ), della lettera del 26 marzo 2019 del presidente del Parlamento recante rigetto del ricorso amministrativo proposto avverso la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, e di tutti gli atti adottati conseguentemente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo.
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