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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 agosto 2026

Cassazione n. 24636/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 23703/2025Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 24636/2026Data pubblicazione 14/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 23703/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana n.500/01/2025 depositata il 22 aprile 2025.Visto l’atto depositato il 23 luglio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando l’adesione della controparte alla definizione agevolata delle entrate tributariecomunali;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 23703/2025Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 24636/2026Data pubblicazione 14/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 23703/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana n.500/01/2025 depositata il 22 aprile 2025.Visto l’atto depositato il 23 luglio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando l’adesione della controparte alla definizione agevolata delle entrate tributariecomunali;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24636/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris