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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20208/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 settembre 2020 (dep. il 29 settembre 2021) la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] HORLACHER - ha confermato la sentenza in data 11 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la responsabilità dell'imputato, quale amministratore unico e liquidatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, e l'aveva condannato alla pena giustizia con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile costituita.2.

Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in relazione alla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, poiché all'imputato alloglotta non sarebbero stati tradotti gli atti (e in particolare l'invito a eleggere domicilio nel territorio dello Stato), e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata gli ha attribuito un'idonea e sufficiente conoscenza della lingua italiana.

3. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria con la quale ha ribadito quanto esposto nel ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo si è dedotto che la notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini sarebbe nulla a cagione della violazione dell'art. 169, commi 1 e 4, cod. proc. pen. e per l'incompletezza delle ricerche dell'imputato eseguite i sensi degli artt. art, 159 e 160 cod. proc.; e che ne sarebbe derivata la nullità dello stesso avviso di conclusione delle indagini, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi.

Il ricorrente ha assunto, anzitutto, che nel caso di specie vi fosse incertezza sull'indirizzo all'estero dell'HORLACHER («presumibilmente [...] estrapolato dalla relazione del curatore fallimentare di quasi dieci anni prima, [...] l'unico documento in cui appare»), ragion per cui l'Autorità procedente, al fine della notifica all'estero, avrebbe dovuto indirizzare il provvedimento da notificare al competente consolato (cfr. d.p.r. 200/1967).

Inoltre, essendo stata eseguita a mezzo del servizio postale, la notificazione dell'invito a eleggere domicilio in Italia sarebbe nulla (per violazione degli artt. 169 e 170 cod. proc. pen.) in quanto il piego raccomandato in discorso risulterebbe rifiutato, senza che sull'avviso di ricevimento sia stato indicato che è stato dato avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso o l'immissione nella cassetta della corrispondenza; l'Autorità procedente avrebbe dovuto dare corso alle nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. al fine della declaratoria di irreperibilità dell'imputato, posto che la situazione in esame sarebbe «assimilabile» a quella in cui risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto; dunque, sarebbe stata illegittima la notifica degli atti al difensore ex art. 169 cod. proc. pen.

Inoltre, l'Autorità procedente non avrebbe atteso i trenta giorni previsti dall'art. 169, comma 1, cit., nominando un difensore di ufficio il giorno stesso della raccomandata.

Nel caso in esame, peraltro, occorreva tenere conto del disposto dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e sospendere il procedimento, tenuto conto pure che ai sensi dell'art. 162, comma 4 -bis, cod. proc. pen., l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione l'assenso del difensore.

Infine, con riguardo alla detta notificazione all'estero è stato erroneamente attribuito il ruolo di esercente un pubblico servizio al portalettere che svolge la propria attività sul territorio tedesco. 1.1.

Il motivo in esame è manifestamente infondato oltre che generico, nei termini che si chiariscono.

Ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen. (che disciplina le notificazioni all'imputato all'estero), «se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato.

Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore».

Questa Corte, in un caso analogo al presente, ha già condivisibilmente affermato che «è rituale la notificazione eseguita a mani del difensore allorché la raccomandata spedita all'imputato dimorante all'estero ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen. venga dallo stesso rifiutata e l'ufficiale postale straniero abbia provveduto alla sua restituzione barrando sul modulo la relativa voce pre-stampata e apponendovi la data e la sottoscrizione» (Sez. 6, n. 39685 del 25/09/2009, M.K., Rv. 244705 - 01).

Nel caso in esame risulta - come esposto dal difensore - che all'HORLACHER è stato inviato (presso un indirizzo di Korb, in Germania) l'invito ex art. 169, comma 1, cit. mediante la lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e che essa è stata rifiutata, non costando invece che l'indirizzo fosse erroneo.

E sotto tale ultimo punto di vista il ricorso si è limitato ad addurre in maniera del tutto generica, se non ipotetica, che l'indirizzo dell'imputato non fosse certo.

Inoltre, dal fatto che - come esposto dalla difesa - l'Autorità procedente abbia nomina di un difensore di ufficio all'imputato prima che decorressero i trenta giorni previsti dall'art. 169, comma 1, cit. non deriva alcun vizio, poiché il termine in discorso è posto per consentire all'imputato (o all'indagato) di effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, dunque, quel che rileva è che la notificazione al difensore (e non la sua nomina d'ufficio, che ex se non reca alcun pregiudizio all'interessato) sia ritualmente eseguita dopo che sia inutilmente decorso il detto termine, profilo in ordine al quale nulla è stato dedotto.

In conclusione, non può ravvisarsi la nullità della notifica dell'invito ex art. 169, comma 1, cit. né la nullità delle notifiche e degli atti successivi.

2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa si è doluta della mancata traduzione all'imputato alloglotta degli atti del procedimento, segnatamente dell'invito a eleggere domicilio nel territorio dello Stato; ed ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'HORLACHER avesse un'idonea conoscenza della lingua italiana sulla scorta del fatto che egli abbia esercitato attività in Italia.

La difesa ha rappresentato che: l'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non ha mai vissuto in Italia; la maggior parte delle comunicazioni tre lui e l'amministratore della società fallita avvenivano in inglese; durante il periodo in cui ne è stato liquidatore, si è sempre fatto assistere da uno studio commerciale presso il quale era domiciliato per la carica; gli scambi di informazioni tra lui ed il curatore fallimentare sono sempre avvenuti tramite mail (e il ricorrente si avvaleva di un traduttore); il curatore non ha mai avuto contatti diretti con l'HORLACHER (dunque, non vi è alcuna certezza sull'identità del soggetto con cui il primo si è relazionato) né gli ha mai parlato nemmeno al telefono; durante le indagini non è stato sentito; erroneamente sarebbe stato valorizzato quanto rassegnato dal curatore e dai testi MATTIOL e MORICHI.

Ne conseguirebbe la nullità dell'invito a eleggere domicilio nel territorio dello Stato e di tutti gli atti successivi.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

La sentenza impugnata, oltre a rilevare che l'imputato ha per lungo tempo svolto ricoperto la carica di amministratore ed è stato socio di una società di diritto italiano, ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali gli ha attribuito la conoscenza della lingua italiana, richiamando le deposizioni dei testi MATTIOLO e SOLLAZZO, dalle quali ha tratto che l'HORLACHER impartiva in prima persona in lingua italiana disposizioni ai dipendenti, nonché quanto rassegnato dal curatore in ordine alle proprie interlocuzioni per posta elettronica e al telefono con l'imputato.

La difesa ha inteso confutare tali elementi di fatto con meri assedi di segno contrario, in alcun modo suffragati, muovendo censure del tutto apodittiche alla statuizione impugnata.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2020 (dep. il 29 settembre 2021) la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] HORLACHER - ha confermato la sentenza in data 11 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la responsabilità dell'imputato, quale amministratore unico e liquidatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, e l'aveva condannato alla pena giustizia con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile costituita.2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in relazione alla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, poiché all'imputato alloglotta non sarebbero stati tradotti gli atti (e in particolare l'invito a eleggere domicilio nel territorio dello Stato), e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata gli ha attribuito un'idonea e sufficiente conoscenza della lingua italiana. 3. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria con la quale ha ribadito quanto esposto nel ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo si è dedotto che la notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini sarebbe nulla a cagione della violazione dell'art. 169, commi 1 e 4, cod. proc. pen. e per l'incompletezza delle ricerche dell'imputato eseguite i sensi degli artt. art, 159 e 160 cod. proc.; e che ne sarebbe derivata la nullità dello stesso avviso di conclusione delle indagini, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi. Il ricorrente ha assunto, anzitutto, che nel caso di specie vi fosse incertezza sull'indirizzo all'estero dell'HORLACHER («presumibilmente [...] estrapolato dalla relazione del curatore fallimentare di quasi dieci anni prima, [...] l'unico documento in cui appare»), ragion per cui l'Autorità procedente, al fine della notifica all'estero, avrebbe dovuto indirizzare il provvedimento da notificare al competente consolato (cfr. d.p.r. 200/1967). Inoltre, essendo stata eseguita a mezzo del servizio postale, la notificazione dell'invito a eleggere domicilio in Italia sarebbe nulla (per violazione degli artt. 169 e 170 cod. proc. pen.) in quanto il piego raccomandato in discorso risulterebbe rifiutato, senza che sull'avviso di ricevimento sia stato indicato che è stato dato avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso o l'immissione nella cassetta della corrispondenza; l'Autorità procedente avrebbe dovuto dare corso alle nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. al fine della declaratoria di irreperibilità dell'imputato, posto che la situazione in esame sarebbe «assimilabile» a quella in cui risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto; dunque, sarebbe stata illegittima la notifica degli atti al difensore ex art. 169 cod. proc. pen. Inoltre, l'Autorità procedente non avrebbe atteso i trenta giorni previsti dall'art. 169, comma 1, cit., nominando un difensore di ufficio il giorno stesso della raccomandata. Nel caso in esame, peraltro, occorreva tenere conto del disposto dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e sospendere il procedimento, tenuto conto pure che ai sensi dell'art. 162, comma 4 -bis, cod. proc. pen., l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione l'assenso del difensore. Infine, con riguardo alla detta notificazione all'estero è stato erroneamente attribuito il ruolo di esercente un pubblico servizio al portalettere che svolge la propria attività sul territorio tedesco. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato oltre che generico, nei termini che si chiariscono. Ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen. (che disciplina le notificazioni all'imputato all'estero), «se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore». Questa Corte, in un caso analogo al presente, ha già condivisibilmente affermato che «è rituale la notificazione eseguita a mani del difensore allorché la raccomandata spedita all'imputato dimorante all'estero ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen. venga dallo stesso rifiutata e l'ufficiale postale straniero abbia provveduto alla sua restituzione barrando sul modulo la relativa voce pre-stampata e apponendovi la data e la sottoscrizione» (Sez. 6, n. 39685 del 25/09/2009, M.K., Rv. 244705 - 01). Nel caso in esame risulta - come esposto dal difensore - che all'HORLACHER è stato inviato (presso un indirizzo di Korb, in Germania) l'invito ex art. 169, comma 1, cit. mediante la lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e che essa è stata rifiutata, non costando invece che l'indirizzo fosse erroneo. E sotto tale ultimo punto di vista il ricorso si è limitato ad addurre in maniera del tutto generica, se non ipotetica, che l'indirizzo dell'imputato non fosse certo. Inoltre, dal fatto che - come esposto dalla difesa - l'Autorità procedente abbia nomina di un difensore di ufficio all'imputato prima che decorressero i trenta giorni previsti dall'art. 169, comma 1, cit. non deriva alcun vizio, poiché il termine in discorso è posto per consentire all'imputato (o all'indagato) di effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, dunque, quel che rileva è che la notificazione al difensore (e non la sua nomina d'ufficio, che ex se non reca alcun pregiudizio all'interessato) sia ritualmente eseguita dopo che sia inutilmente decorso il detto termine, profilo in ordine al quale nulla è stato dedotto. In conclusione, non può ravvisarsi la nullità della notifica dell'invito ex art. 169, comma 1, cit. né la nullità delle notifiche e degli atti successivi. 2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa si è doluta della mancata traduzione all'imputato alloglotta degli atti del procedimento, segnatamente dell'invito a eleggere domicilio nel territorio dello Stato; ed ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'HORLACHER avesse un'idonea conoscenza della lingua italiana sulla scorta del fatto che egli abbia esercitato attività in Italia. La difesa ha rappresentato che: l'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non ha mai vissuto in Italia; la maggior parte delle comunicazioni tre lui e l'amministratore della società fallita avvenivano in inglese; durante il periodo in cui ne è stato liquidatore, si è sempre fatto assistere da uno studio commerciale presso il quale era domiciliato per la carica; gli scambi di informazioni tra lui ed il curatore fallimentare sono sempre avvenuti tramite mail (e il ricorrente si avvaleva di un traduttore); il curatore non ha mai avuto contatti diretti con l'HORLACHER (dunque, non vi è alcuna certezza sull'identità del soggetto con cui il primo si è relazionato) né gli ha mai parlato nemmeno al telefono; durante le indagini non è stato sentito; erroneamente sarebbe stato valorizzato quanto rassegnato dal curatore e dai testi MATTIOL e MORICHI. Ne conseguirebbe la nullità dell'invito a eleggere domicilio nel territorio dello Stato e di tutti gli atti successivi. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. La sentenza impugnata, oltre a rilevare che l'imputato ha per lungo tempo svolto ricoperto la carica di amministratore ed è stato socio di una società di diritto italiano, ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali gli ha attribuito la conoscenza della lingua italiana, richiamando le deposizioni dei testi MATTIOLO e SOLLAZZO, dalle quali ha tratto che l'HORLACHER impartiva in prima persona in lingua italiana disposizioni ai dipendenti, nonché quanto rassegnato dal curatore in ordine alle proprie interlocuzioni per posta elettronica e al telefono con l'imputato. La difesa ha inteso confutare tali elementi di fatto con meri assedi di segno contrario, in alcun modo suffragati, muovendo censure del tutto apodittiche alla statuizione impugnata. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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