CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22487/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15427/2017 del ruolo generale, proposto DA P ADOVAN S TEFANO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59E11 D548 B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1959, ed ivi residente al Piazzale dei Giochi n. 39, quale erede di [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 24L61 I209 F), deceduta a Ferrara il 15 dicembre 2015, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55L30 A944 I) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61S14 H501 Y), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via G. Antonelli n. 50. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 3638/13/2016 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna (Bologna), depositata il 13 dicembre 2016, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia era l’avviso di accertamento n. FEO111021/2013 notificato il 20 maggio 2014, con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ferrara - Territorio attribuiva al fabbricato sito in Ferrara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 (in catasto fabbricato, al folio 384, mapp. 127, sub. 1, senza rendita catastale in quanto “unità collabente”, cat. F/2, come da variazione del 31 agosto 2004, n. 39039- 1/2004), la categoria A/7, la classe 1 e la rendita catastale di 1.646, 21 €, sulla base dei dati derivanti dalla variazione n. 8425.1/2013 dell’8 ottobre 2013; 2. la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna) accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 218/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Ferrara; 3. [OSCURATO:PERSONA], nella richiamata qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 12 giugno 2017,sulla base di tre motivi, depositando, poi, in data 11 aprile 2023, memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1. cod. proc. civ., chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio; 4. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 24 luglio 2017; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la citata memoria, notificata in data 11 aprile 2023 alla controparte, l’istante ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando e documentando che, con successivo avviso di accertamento n. 376 del 20 gennaio 2015, notificato il 4 marzo 2015, l’Ufficio aveva, in sede di autotutela, modificato l’atto oggetto della presente controversia, rideterminando il classamento all'epoca attribuito, sempre considerando il bene non collabente, ma riconoscendo all’unità immobiliare in oggetto la categoria A/3, la classe 3 ed una rendita di 1.482,23 €, con data di efficacia 17 giugno 2000, coeva a quella di presentazione della d.o.c.f.a. di variazione; 2. il ricorrente ha depositato il predetto atto di modifica dell’avviso oggetto di controversia, dando atto che in relazione allo stesso pende il ricorso per cassazione n. 12074/2021 di ruolo generale, al quale, in via subordinata, si è chiesta la riunione; 3. la modifica dell’atto impugnato in sede di autotutela e la sua sostituzione con quello recante il n. 376 del 20 gennaio 2015, esclude l’oggetto e la ragione medesima (l’originario avviso impugnato) della lite, per cui la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere (cfr., sul principio, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 8 marzo 2024, n. 6391); 4. la modifica unilaterale della pretesa da parte dell’amministrazione prima della sentenza di primo grado, la mancata costituzione della contribuente in appello, la sussistenza della predetta modifica dell’atto in epoca precedente allo stesso ricorso per cassazione, giustifica la compensazione delle spese del giudizio; 5. l’esito del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672); P . Q . M . la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per c