CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 41275/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè, sotto il versante di un asserito vizio di motivazione non altrimenti precisato nel suo effettivo portato e nella sua specifica declinazione avuto riguardo a quelle tipizzate dalla lettera e) dell'art 606 cod. proc. pen. , mette in discussione il dolo del reato di evasione dagli arresti domiciliari ascritto al ricorrente quando per contro le argomentazioni spese in sentenza danno adeguato e coerente conto della manifesta inconferenza della medesima doglianza già prospettata in appello ( atteso che l'essersi recato in farmacia per acquistare un non altrimenti specificato farmaco non influisce sulla consapevolezza dell'impugnato di aver lasciato il luogo di restrizione in assenza della necessaria autorizzazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Anna