CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18228/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Angelo deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha rilevato, con motivazione congrua e logica (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), che le modalità dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare e i motivi arbitrari della condotta escludevano la particolare tenuità del fatto, in quanto l'imputato, invece di recarsi a sostenere gli esami ematici autorizzati, si è recato dalla moglie, intimandole, con un coltello, di rientrare a casa con lui; Considerato che il difensore, con il secondo motivo, ha censurato la mancata declaratoria dell'improcedibilità del reato di minacce per difetto della condizione di procedibilità della querela e il vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Ritenuto che la censura relativa al difetto di procedibilità è manifestamente infondata, in quanto il reato di minacce è procedibile di ufficio, in quanto aggravato, ai sensi dell'art. 339 cod. pen. dall'uso di strumenti atti ad offendere; Considerato che il secondo motivo proposto, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. è inammissibile, in quanto il difensore si è limitato a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche, senza riferire la rilevanza delle stesse alle risultanze del caso di specie e la Corte di appello ha congruamente motivato il divieto delle attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti, anche specifici, dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21