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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15183/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21912/202O proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti – nonchè [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - intimati – F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 Numero sezionale 4722/2022 Numero di raccolta generale 15183/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7116/2019, depositata il 20.11.2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.5.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Nella controversia tra i Filigenzi-Paolino e [OSCURATO:PERSONA] con i due figli ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 20.11.2019, ha respinto l’impugnazione proposta da questi ultimi contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Latina n. 2146/2010) che aveva accertato l’appartenenza agli attori del fondo censito in catasto al foglio 150 particelle 208 e 65; aveva dato atto che la striscia di terreno su cui insisteva la recinzione costitutiva parte del fondo degli attori; aveva ordinato ai convenuti di astenersi dal compiere atti di molestia e turbativa; aveva rigettato le ulteriori domande degli attori e quelle riconvenzionali.

Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha osservato: -che dagli accertamenti compiuti dall’ausiliario sulla scorta del frazionamento allegato all’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra i danti causa delle parti era emerso che i Filigenzi-Paolino avevano apposto la recinzione su un’area di loro proprietà e che la particella 175 reclamata dai convenuti-appellanti era scaturita da un errore catastale; - che dell’atto di divisione del 1966 non poteva tenersi conto in quanto non opponibile agli appellati (estranei) e che la particella 175 era stata soppressa dall’Agenzia del Territorio di Latina a seguito di collaudo di ufficio; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 Numero sezionale 4722/2022 -che priva di rilievo era la consulenza tecnica svolta in altro giudizio Numero di raccolta generale 15183/2022Data pubblicazione 12/05/2022 promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] contro altri soggetti.

Dichiarandosi eredi della Ambruosi, ricorrono per cassazione Alfonso e [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

Resistono con controricorso la Paolino e il Filigenzi.

Sulla proposta del relatore, sfavorevole all’accoglimento, il ricorso è stato avviato all’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cpc.

I ricorrenti hanno depositato una memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 412/2022 il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio di merito.

Costoro, ricevuta la notifica in data 18.2.2022, sono rimasti intimati.

In prossimità dell’odierna adunanza i ricorrenti hanno depositato una nuova memoria. 2.1 Col primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 cpc, rimproverandosi al giudice del gravame di avere errato nella valutazione delle prove e nel non avere considerato le risultanze documentali che evidenziavano l’erroneità delle conclusioni a cui era pervenuto l’ausiliare.

Si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere non più esistente la particella 175 e nell’escludere l’illegittimo accorpamento di essa nella particella 65 intestata agli attori Filigenzi-Paolino.

I ricorrenti richiamano inoltre gli atti notarili del 1951 e 1966, i documenti del Comune di Latina, nonché la relazione del CTU Scipione resa in altro giudizio di apposizione di termini davanti al Giudice di Pace, che ben poteva essere utilizzata una volta acquisita al processo.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 2.2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa Numero sezionale 4722/2022Numero di raccolta generale 15183/2022 applicazione degli artt. 115,116 nonché l’omesso esame di un fatto Data pubblicazione 12/05/2022 decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cpc), rimproverando ancora una volta l’omesso esame dei rilievi critici alla consulenza del geom.

Cardinali svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, degli atti di divisione del 30.11.1951 e del 7.6.1966 nonché il certificato storico ventennale, certificato di destinazione urbanistica del 2.9.2004 sulla destinazione della p.lla 175 e alcune lettere del Comune di Latina. 3 Rileva il Collegio, condividendo la proposta del relatore, che il ricorso è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

È inammissibile nella parte in cui, al primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 345 cpc (norma che riguarda la proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello, l’ammissione di nuovi mezzi di prova e la produzione documentale in appello) senza però illustrare in alcun modo la censura.

Per il resto, invece, il ricorso è manifestamente infondato.

Innanzitutto, è da escludersi la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, che ricorre in tutt’altre ipotesi certamente qui non ricorrenti.

Le sezioni unite, con la Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037, hanno affermato che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 Numero sezionale 4722/2022 convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale Numero di raccolta generale 15183/2022Data pubblicazione 12/05/2022 attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

E ancora, sempre con la citata sentenza, le SSUU hanno affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Nel caso di specie, come si è detto, la Corte d’Appello ha fondato la sua decisione sugli accertamenti compiuti dall’ausiliario ed eseguiti sulla scorta del frazionamento allegato all’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra i danti causa delle parti (cfr. sentenza pag. 5) e quindi non si vede come possa oggi sostenersi che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.

Il problema, semmai, riguarda esclusivamente la valutazione del materiale probatorio e la scelta di quello ritenuto più convincente, attività che però – come è noto - rientra nelle prerogative del giudice di merito e che non può formare oggetto di ricorso per cassazione, a meno di non stravolgere la natura di giudizio di legittimità (cfr. art. 111 Cost. comma 7).

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 Una tale attività non è dunque consentita in questa sede: il ricorso Numero sezionale 4722/2022Numero di raccolta generale 15183/2022 per cassazione, infatti, conferisce al giudice di legittimità non il Data pubblicazione 12/05/2022 potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra le tante, v.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 Rv. 620709; Sez.

L, Sentenza n. 2357 del 7.2.2004 Rv 569961).

E neppure ricorre l’omesso esame di fatto decisivo (nel senso inteso dall’art. 360 comma 1 n. 5 cpc e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. per tutte S.U. n. 8053/2014).

Solo per completezza, va rilevato che le memorie difensive non si confrontano con i suindicati principi di diritto, perché con essa i ricorrenti insistono nel censurare la valutazione delle prove, nel sottoporre una alternativa valutazione del materiale istruttorio e nel criticare le scelte del giudice di merito sugli elementi da privilegiare nella valutazione del materiale probatorio.

In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 Numero sezionale 4722/2022 P.Q.M.

Numero di raccolta generale 15183/2022Data pubblicazione 12/05/2022 la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 3.700.00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 5.5.2022.

Il Presidente est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21912/202O proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti – nonchè [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - intimati – F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 Numero sezionale 4722/2022 Numero di raccolta generale 15183/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7116/2019, depositata il 20.11.2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.5.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Nella controversia tra i Filigenzi-Paolino e [OSCURATO:PERSONA] con i due figli ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 20.11.2019, ha respinto l’impugnazione proposta da questi ultimi contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Latina n. 2146/2010) che aveva accertato l’appartenenza agli attori del fondo censito in catasto al foglio 150 particelle 208 e 65; aveva dato atto che la striscia di terreno su cui insisteva la recinzione costitutiva parte del fondo degli attori; aveva ordinato ai convenuti di astenersi dal compiere atti di molestia e turbativa; aveva rigettato le ulteriori domande degli attori e quelle riconvenzionali. Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha osservato: -che dagli accertamenti compiuti dall’ausiliario sulla scorta del frazionamento allegato all’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra i danti causa delle parti era emerso che i Filigenzi-Paolino avevano apposto la recinzione su un’area di loro proprietà e che la particella 175 reclamata dai convenuti-appellanti era scaturita da un errore catastale; - che dell’atto di divisione del 1966 non poteva tenersi conto in quanto non opponibile agli appellati (estranei) e che la particella 175 era stata soppressa dall’Agenzia del Territorio di Latina a seguito di collaudo di ufficio; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 Numero sezionale 4722/2022 -che priva di rilievo era la consulenza tecnica svolta in altro giudizio Numero di raccolta generale 15183/2022Data pubblicazione 12/05/2022 promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] contro altri soggetti. Dichiarandosi eredi della Ambruosi, ricorrono per cassazione Alfonso e [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. Resistono con controricorso la Paolino e il Filigenzi. Sulla proposta del relatore, sfavorevole all’accoglimento, il ricorso è stato avviato all’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cpc. I ricorrenti hanno depositato una memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 412/2022 il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio di merito. Costoro, ricevuta la notifica in data 18.2.2022, sono rimasti intimati. In prossimità dell’odierna adunanza i ricorrenti hanno depositato una nuova memoria. 2.1 Col primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 cpc, rimproverandosi al giudice del gravame di avere errato nella valutazione delle prove e nel non avere considerato le risultanze documentali che evidenziavano l’erroneità delle conclusioni a cui era pervenuto l’ausiliare. Si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere non più esistente la particella 175 e nell’escludere l’illegittimo accorpamento di essa nella particella 65 intestata agli attori Filigenzi-Paolino. I ricorrenti richiamano inoltre gli atti notarili del 1951 e 1966, i documenti del Comune di Latina, nonché la relazione del CTU Scipione resa in altro giudizio di apposizione di termini davanti al Giudice di Pace, che ben poteva essere utilizzata una volta acquisita al processo. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 2.2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa Numero sezionale 4722/2022Numero di raccolta generale 15183/2022 applicazione degli artt. 115,116 nonché l’omesso esame di un fatto Data pubblicazione 12/05/2022 decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cpc), rimproverando ancora una volta l’omesso esame dei rilievi critici alla consulenza del geom. Cardinali svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, degli atti di divisione del 30.11.1951 e del 7.6.1966 nonché il certificato storico ventennale, certificato di destinazione urbanistica del 2.9.2004 sulla destinazione della p.lla 175 e alcune lettere del Comune di Latina. 3 Rileva il Collegio, condividendo la proposta del relatore, che il ricorso è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. È inammissibile nella parte in cui, al primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 345 cpc (norma che riguarda la proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello, l’ammissione di nuovi mezzi di prova e la produzione documentale in appello) senza però illustrare in alcun modo la censura. Per il resto, invece, il ricorso è manifestamente infondato. Innanzitutto, è da escludersi la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, che ricorre in tutt’altre ipotesi certamente qui non ricorrenti. Le sezioni unite, con la Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037, hanno affermato che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 Numero sezionale 4722/2022 convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale Numero di raccolta generale 15183/2022Data pubblicazione 12/05/2022 attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. E ancora, sempre con la citata sentenza, le SSUU hanno affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Nel caso di specie, come si è detto, la Corte d’Appello ha fondato la sua decisione sugli accertamenti compiuti dall’ausiliario ed eseguiti sulla scorta del frazionamento allegato all’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra i danti causa delle parti (cfr. sentenza pag. 5) e quindi non si vede come possa oggi sostenersi che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Il problema, semmai, riguarda esclusivamente la valutazione del materiale probatorio e la scelta di quello ritenuto più convincente, attività che però – come è noto - rientra nelle prerogative del giudice di merito e che non può formare oggetto di ricorso per cassazione, a meno di non stravolgere la natura di giudizio di legittimità (cfr. art. 111 Cost. comma 7). F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 Una tale attività non è dunque consentita in questa sede: il ricorso Numero sezionale 4722/2022Numero di raccolta generale 15183/2022 per cassazione, infatti, conferisce al giudice di legittimità non il Data pubblicazione 12/05/2022 potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra le tante, v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 Rv. 620709; Sez. L, Sentenza n. 2357 del 7.2.2004 Rv 569961). E neppure ricorre l’omesso esame di fatto decisivo (nel senso inteso dall’art. 360 comma 1 n. 5 cpc e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. per tutte S.U. n. 8053/2014). Solo per completezza, va rilevato che le memorie difensive non si confrontano con i suindicati principi di diritto, perché con essa i ricorrenti insistono nel censurare la valutazione delle prove, nel sottoporre una alternativa valutazione del materiale istruttorio e nel criticare le scelte del giudice di merito sugli elementi da privilegiare nella valutazione del materiale probatorio. In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21912/2020 Numero sezionale 4722/2022 P.Q.M. Numero di raccolta generale 15183/2022Data pubblicazione 12/05/2022 la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 3.700.00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 5.5.2022. Il Presidente est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C
Sentenza Cassazione n. 15183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris