CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 22306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza proposto dalla Corte di appello di Napoli nei confronti del Tribunale di Napoli; Con ordinanza emessa il 04/10/2022 dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 4 ottobre 2022 la Corte di appello di Napoli sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa il 31 gennaio 2022 dal Presidente del Tribunale di Napoli, in persona del giudice civile individuato tabellarmente. Più precisamente, con ordinanza emessa il 31 gennaio 2022, il Presidente del Tribunale di Napoli, in persona del giudice civile individuato tabellarmente, nel procedimento n. 313/2022 R.G., si dichiarava funzionalmente incompetente a pronunciarsi sull'opposizione proposta dagli amministratori giudiziari dei beni sequestrati dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ex art.321 cod. proc. pen., avverso il decreto di liquidazione dei loro compensi professionali, ritenendo competente a provvedere sull'impugnazione la Corte di appello di Napoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. A sua volta, investita dell'opposizione proposta dagli amministratori giudiziari dei beni, la Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa il 4 ottobre 2022, si dichiarava funzionalmente incompetente, sollevando conflitto di competenza negativo ex art. 28 cod. proc. pen. e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Nel sollevare il conflitto di competenza negativo, la Corte di appello di Napoli rilevava che, nel caso di specie, doveva farsi applicazione del combinato disposto degli artt. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 15 d.lgs. n. 159 del 2011 e 702- bis cod. proc. civ., che comportava la sua incompetenza funzionale in favore del Presidente del Tribunale di Napoli. Ne discendeva la competenza del Presidente del Tribunale di Napoli a pronunciarsi a pronunciarsi sull'opposizione proposta dagli amministratori giudiziari dei beni avverso il decreto di liquidazione dei loro compensi professionali, con la conseguente proposizione del conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, contemporaneamente, ricusavano la cognizione della medesima questione loro deferita, rappresentata dall'opposizione proposta, nel procedimento n. 313/2022 RG., dagli amministratori giudiziari dei beni sequestrati dal Giudice delle indagini v preliminari del Tribunale di Napoli, ex art. 321 cod. proc. pen., avverso il decreto di liquidazione dei loro compensi professionali. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, l'opposizione proposta dagli amministratori giudiziari dei beni sequestrati avverso il decreto di liquidazione dei loro compensi professionali veniva proposta in epoca anteriore al 15 luglio 2022, con la conseguenza che, come evidenziato nell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 28 cod. proc. pen., la competenza a pronunciarsi sull'impugnazione doveva ritenersi attribuita al Presidente del Tribunale di Napoli, in persona del giudice civile individuato tabellarmente, per effetto del combinato disposto degli artt. 170 d.P.R. n.115 del 2002, 15 d.lgs. n. 159 del 2011 e 702-bis cod. proc. civ. Non può, in proposito, non rilevarsi che l'opzione ermeneutica sostenuta pregevolmente dalla Corte di appello di Napoli trae il suo, incontroverso, fondamento sistematico dalla previsione dell'art. 5 cod. proc. civ., che, sull'individuazione del momento di determinazione della giurisdizione e della competenza, afferma: «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo». Per converso, l'opzione ermeneutica sostenuta dal Tribunale di Napoli, che fonda la sua incompetenza funzionale sull'applicazione del combinato disposto degli artt. 42, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. non è sostenibile nel caso di specie, trovando applicazione per le sole impugnazioni proposte dopo la data del 17 luglio 2022, in linea con quanto previsto dall'art. 389, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che stabilisce: «Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2». Ne discende che la disciplina sulla base della quale il Tribunale di Napoli fa derivare la competenza funzionale della Corte di appello di Napoli non può essere applicata nel caso di specie, essendo entrata in vigore il 15 luglio 2022, in epoca successiva alla proposizione della impugnazione da parte degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro preventivo dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli. 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dalla Corte di appello di Napoli, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Presidente del Tribunale di Napoli a pronunciarsi sull'opposizione proposta dagli amministratori giudiziari dei beni sequestrati, ex art. 321 cod. proc. pen., avverso il decreto di liquidazione dei loro compensi professionali, al quale devono trasmettersi gli atti processuali. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Presidente del Tribunale di Napol