CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; to9 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, nonostante il termine si sostiene decorso prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, perché la difesa non considera che, al termine massimo di legge, dovevano essere aggiunti 60 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. (da rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per legittimo impedimento del difensore dell'imputato), sicché il termine di prescrizione prorogato risulta successivo alla data della pronuncia della sentenza d'appello. Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato ed inammissibile, di talchè l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Infatti, dinanzi ad un ricorso per gli altri aspetti del tutto inammissibile, come è quello di specie, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la prescrizione non è rilevabile se intervenuta successivamente alla pronuncia della Corte d'Appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; vedi anche, in motivazione, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1