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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18984/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30246/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FABIO D'AGNONE ed elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 1311 ,MI - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e VINCENZO !FIORINI e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, via Lima 20; - contron'corrente - avverso la sentenza n. 43/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 288/2017; (vi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Campobasso, riformando la pronuncia del Tribunale di Isernia, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] con cui il medesimo aveva sostenuto che i rapporti di lavoro socialmente utile intercorsi con il Comune di Venafro si erano in realtà svolti in difformità dei progetti per i quali essi erano stati stipulati e si erano connotati come svolgimenti di lavoro dipendente;

2. la Corte territoriale riteneva, sulla base della documentazione prodotta e della valutazione di base ad essa delle dichiarazioni rese in interrogatorio libero dalla parte, che fosse comprovato l'inserimento del lavoratore, durante il lungo periodo di oltre quindici anni, nell'organizzazione dell'ente, per lo svolgimento di un servizio rientrante nei fini istituzionali e con mansioni assolutamente ordinarie e connotate da radicale difformità dal progetto enunciato, il tutto con osservanza di orari prestabiliti e secondo le direttive e le indicazioni del dirigente di riferimento;

3. La Corte d'Appello, per quanto qui ancora interessa, riconosceva quindi sia le differenze retributive tra il rapporto di 1.s.u. ed il lavoro dipendente, sia il diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di rapporti a termine;

4. Il Comune di Venafro ha impugnato per cassazione la sentenza di appello con tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso; Ric. 2020 n. 30246/2020 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -2-

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

6. il Comune ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 04.01444J-

1. il primo motivo di ricorso efferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 c.c., del d. lgs. 468/1997 e dell'art. 1, co. 1, d. lgs. 81/2000, nonché dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e con esso si afferma che l'esistenza di indici sintomatici della subordinazione non sarebbe sufficiente a riportare il lavoro svolto ad un rapporto di pubblico impiego di fatto, a tal fine mancando prova sia sul discostarsi delle mansioni svolte rispetto a quelle poste a base del progetto di 1.s.u., sia della corresponsione di un compenso qualificabile come salario, profili rispetto ai quali la motivazione della Corte territoriale era del tutto erronea o assente;

2. il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed ancora la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., con riferimento al non avere la Corte di merito dato conto della prova della diversità delle mansioni rispetto al progetto di 1.s.u.;

3. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi;

4. intanto non è vero che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione la diversità di mansioni tra i progetti di 1.s.u, e il lavoro concretamente svolto presso l'ente territoriale;

5. si legge nella sentenza impugnata che il progetto riguardava attività di manutenzione degli edifici comunali, il recupero di aree verdi e la sostituzione della segnaletica stradale e che il lavoro invece consistette Ric. 2020 n. 30246/2020 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -3- nell'adibizione del ricorrente, come geometra, all'attività amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA], dapprima nel settore dei condoni edilizi e successivamente alle pratiche del terremoto, in cui egli operava da solo come se di quell'articolazione fosse il titolare;

6. la palese differenza esistente non necessitava certo di ulteriori spiegazioni e dunque la conclusione della Corte territoriale rispetto alla «radicale diffirmità dal progetto» non può dirsi immotivata, sol coordinando tra loro le varie articolazioni motivazionali della pronuncia;

7. quanto poi alla questione sulla natura "salariale" del compenso, l'impostazione del ricorso sul punto è priva di ogni fondatezza;

8. l'ipotetica natura di quanto corrisposto in relazione al rapporto di 1.s.u. è infatti del tutto ininfluente, a fronte di un'attività che assume tutte le connotazioni essenziali all'identificazione di una natura subordinata del lavoro svolto, in primis attraverso il parametro della direzione da parte dei superiori e dell'inserirnento stabile in un servizio proprio dei fini istituzionali dell'ente, profili entrambi cui la Corte ha fatto espresso riferimento;

9. l'effettiva portata di un rapporto di lavoro, sorretto da regole inderogabili tra cui quella di cui all'art. 2126 c.c., non consente di dare rilievo alcuno al dato formale della denominazione del compenso, che costituisce la mera conseguenza giuridica, in punto corrispettivo, della realtà quale sia in concreto accertata;

10. il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 5, d. lgs. 165/2001, del d. lgs. 467/1998, d. lgs. 368/2001, nonché dell'art. 32 L. 183/2010 e della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 1223 c.c., oltre che error in indicando rispetto all'acquiescenza e rinuncia alle risultanze della c.t.u.; Ric. 2020 n. 30246/2020 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -4-

11. il motivo da un primo punto di vista sostiene che, prevedendo la normativa interna la possibilità di proroga dei rapporti di 1.s.u., non si poteva ritenere che la loro reiterazione fosse abusiva e che comunque spettava al ricorrente allegare e dimostrare il verificarsi di un danno, anche sotto il profilo della perdita di chance di una migliore occupazione alternativa;

12. l'assunto è infondato;

13. una volta accertato che il rapporto si è svolto secondo canoni diversi da quelli propri della sua veste formale, trova applicazione, anche per quanto riguarda il danno c.d. eurounitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine, la disciplina propria del lavoro subordinato e, qui, in particolare, del rapporto di pubblico impiego, datore essendo un Comune e quindi un ente pubblico non economico;

14. ciò è già stato affermato per l'ipotesi„ del tutto analoga, della riqualificazione in termini di lavoro subordinato (pubblico) di rapporti apparentemente autonomi (C. 10951/2018) e va ribadito anche nella relazione tra la veste formale di un rapporto arassistenziale) di 1.s.u.ed un effettivo rapporto sostanziale di impiego pubblico di fatto;

15. è del resto evidente che lo svolgersi e protrarsi del lavoro in concreto svolto al di fuori delle regole proprie del 1.s.u. rende palesemente illegittimi i termini volta a volta apposti ai contratti formali ed incardina, come (seppure sinteticamente) affermato dalla Corte di merito, l'abusivo ricorso ad una successione illegittima di contratti a termine, con l'effetto di indebita precarizzazione che le misure sanzionatorie sono chiamate a contrastare;

16. rispetto a quest'ultima fattispecie non è poi vero che C, S.U. 5072/2016 richieda la prova di uno specifico danno per il riconoscimento del ristoro parametrato sui valori di cui all'art. 32 L. 183/2010, perché anzi secondo tale arresto il danno, sotto il profilo Ric. 2020 n. 30246/2020 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -5- della indebita precarizzazionc del lavoratore, è da aversi per presunto, con finalità dissuasive e necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento interno della Direttiva 1999/70/CE, necessitando semmai prova concreta l'eventuale richiesta di danni ulteriori, qui non avanzata;

17. sotto un diverso profilo il motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per avere infondatamente affermato che il Comune avesse rinunciato alle osservazioni critiche alla c.t.u., sul presupposto che il difensore non avesse insistito rispetto ad esse all'udienza di discussione finale in appello;

18. al di là di tale specifico profilo, il motivo è inammissibile perché neanche prospetta le ragioni di critica alla c.t.ia. che dovrebbero portare ad una diversa conclusione del giudizio, sicché, anche a fronte dell'affermazione della Corte territoriale in ordine alla assenza di vizi logici e tecnici nella redazione dell'elaborato, la censura rimane ad un grado di astrattezza tale da non integrare i necessari presupposti di prcgnanza, in violazione dei requisiti di specificità sottesi all'intero disposto dell'art. 366 c.p.c., senza contare il difetto della indispensabile concludcnza richiesta per riconoscere effettiva alla censura un'effettiva capacità impugnatoria;

19. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Venafro al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 °A) ed accessori di legge e con distrazione in favore della difesa antista.taria.

Ric. 2020 n. 30246/2020 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -6-- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30246/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FABIO D'AGNONE ed elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 1311 ,MI - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e VINCENZO !FIORINI e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, via Lima 20; - contron'corrente - avverso la sentenza n. 43/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 288/2017; (vi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Campobasso, riformando la pronuncia del Tribunale di Isernia, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] con cui il medesimo aveva sostenuto che i rapporti di lavoro socialmente utile intercorsi con il Comune di Venafro si erano in realtà svolti in difformità dei progetti per i quali essi erano stati stipulati e si erano connotati come svolgimenti di lavoro dipendente; 2. la Corte territoriale riteneva, sulla base della documentazione prodotta e della valutazione di base ad essa delle dichiarazioni rese in interrogatorio libero dalla parte, che fosse comprovato l'inserimento del lavoratore, durante il lungo periodo di oltre quindici anni, nell'organizzazione dell'ente, per lo svolgimento di un servizio rientrante nei fini istituzionali e con mansioni assolutamente ordinarie e connotate da radicale difformità dal progetto enunciato, il tutto con osservanza di orari prestabiliti e secondo le direttive e le indicazioni del dirigente di riferimento; 3. La Corte d'Appello, per quanto qui ancora interessa, riconosceva quindi sia le differenze retributive tra il rapporto di 1.s.u. ed il lavoro dipendente, sia il diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di rapporti a termine; 4. Il Comune di Venafro ha impugnato per cassazione la sentenza di appello con tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso; Ric. 2020 n. 30246/2020 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 6. il Comune ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 04.01444J- 1. il primo motivo di ricorso efferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 c.c., del d. lgs. 468/1997 e dell'art. 1, co. 1, d. lgs. 81/2000, nonché dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e con esso si afferma che l'esistenza di indici sintomatici della subordinazione non sarebbe sufficiente a riportare il lavoro svolto ad un rapporto di pubblico impiego di fatto, a tal fine mancando prova sia sul discostarsi delle mansioni svolte rispetto a quelle poste a base del progetto di 1.s.u., sia della corresponsione di un compenso qualificabile come salario, profili rispetto ai quali la motivazione della Corte territoriale era del tutto erronea o assente; 2. il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed ancora la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., con riferimento al non avere la Corte di merito dato conto della prova della diversità delle mansioni rispetto al progetto di 1.s.u.; 3. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi; 4. intanto non è vero che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione la diversità di mansioni tra i progetti di 1.s.u, e il lavoro concretamente svolto presso l'ente territoriale; 5. si legge nella sentenza impugnata che il progetto riguardava attività di manutenzione degli edifici comunali, il recupero di aree verdi e la sostituzione della segnaletica stradale e che il lavoro invece consistette Ric. 2020 n. 30246/2020 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- nell'adibizione del ricorrente, come geometra, all'attività amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA], dapprima nel settore dei condoni edilizi e successivamente alle pratiche del terremoto, in cui egli operava da solo come se di quell'articolazione fosse il titolare; 6. la palese differenza esistente non necessitava certo di ulteriori spiegazioni e dunque la conclusione della Corte territoriale rispetto alla «radicale diffirmità dal progetto» non può dirsi immotivata, sol coordinando tra loro le varie articolazioni motivazionali della pronuncia; 7. quanto poi alla questione sulla natura "salariale" del compenso, l'impostazione del ricorso sul punto è priva di ogni fondatezza; 8. l'ipotetica natura di quanto corrisposto in relazione al rapporto di 1.s.u. è infatti del tutto ininfluente, a fronte di un'attività che assume tutte le connotazioni essenziali all'identificazione di una natura subordinata del lavoro svolto, in primis attraverso il parametro della direzione da parte dei superiori e dell'inserirnento stabile in un servizio proprio dei fini istituzionali dell'ente, profili entrambi cui la Corte ha fatto espresso riferimento; 9. l'effettiva portata di un rapporto di lavoro, sorretto da regole inderogabili tra cui quella di cui all'art. 2126 c.c., non consente di dare rilievo alcuno al dato formale della denominazione del compenso, che costituisce la mera conseguenza giuridica, in punto corrispettivo, della realtà quale sia in concreto accertata; 10. il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 5, d. lgs. 165/2001, del d. lgs. 467/1998, d. lgs. 368/2001, nonché dell'art. 32 L. 183/2010 e della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 1223 c.c., oltre che error in indicando rispetto all'acquiescenza e rinuncia alle risultanze della c.t.u.; Ric. 2020 n. 30246/2020 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- 11. il motivo da un primo punto di vista sostiene che, prevedendo la normativa interna la possibilità di proroga dei rapporti di 1.s.u., non si poteva ritenere che la loro reiterazione fosse abusiva e che comunque spettava al ricorrente allegare e dimostrare il verificarsi di un danno, anche sotto il profilo della perdita di chance di una migliore occupazione alternativa; 12. l'assunto è infondato; 13. una volta accertato che il rapporto si è svolto secondo canoni diversi da quelli propri della sua veste formale, trova applicazione, anche per quanto riguarda il danno c.d. eurounitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine, la disciplina propria del lavoro subordinato e, qui, in particolare, del rapporto di pubblico impiego, datore essendo un Comune e quindi un ente pubblico non economico; 14. ciò è già stato affermato per l'ipotesi„ del tutto analoga, della riqualificazione in termini di lavoro subordinato (pubblico) di rapporti apparentemente autonomi (C. 10951/2018) e va ribadito anche nella relazione tra la veste formale di un rapporto arassistenziale) di 1.s.u.ed un effettivo rapporto sostanziale di impiego pubblico di fatto; 15. è del resto evidente che lo svolgersi e protrarsi del lavoro in concreto svolto al di fuori delle regole proprie del 1.s.u. rende palesemente illegittimi i termini volta a volta apposti ai contratti formali ed incardina, come (seppure sinteticamente) affermato dalla Corte di merito, l'abusivo ricorso ad una successione illegittima di contratti a termine, con l'effetto di indebita precarizzazione che le misure sanzionatorie sono chiamate a contrastare; 16. rispetto a quest'ultima fattispecie non è poi vero che C, S.U. 5072/2016 richieda la prova di uno specifico danno per il riconoscimento del ristoro parametrato sui valori di cui all'art. 32 L. 183/2010, perché anzi secondo tale arresto il danno, sotto il profilo Ric. 2020 n. 30246/2020 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- della indebita precarizzazionc del lavoratore, è da aversi per presunto, con finalità dissuasive e necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento interno della Direttiva 1999/70/CE, necessitando semmai prova concreta l'eventuale richiesta di danni ulteriori, qui non avanzata; 17. sotto un diverso profilo il motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per avere infondatamente affermato che il Comune avesse rinunciato alle osservazioni critiche alla c.t.u., sul presupposto che il difensore non avesse insistito rispetto ad esse all'udienza di discussione finale in appello; 18. al di là di tale specifico profilo, il motivo è inammissibile perché neanche prospetta le ragioni di critica alla c.t.ia. che dovrebbero portare ad una diversa conclusione del giudizio, sicché, anche a fronte dell'affermazione della Corte territoriale in ordine alla assenza di vizi logici e tecnici nella redazione dell'elaborato, la censura rimane ad un grado di astrattezza tale da non integrare i necessari presupposti di prcgnanza, in violazione dei requisiti di specificità sottesi all'intero disposto dell'art. 366 c.p.c., senza contare il difetto della indispensabile concludcnza richiesta per riconoscere effettiva alla censura un'effettiva capacità impugnatoria; 19. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Venafro al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 °A) ed accessori di legge e con distrazione in favore della difesa antista.taria. Ric. 2020 n. 30246/2020 sez. ML - ud. 21-12-2021 -6-- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di co
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