Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 120/1974
ECLI:IT:COST:1974:120
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA]
contro [OSCURATO:PERSONA] di risparmio di Padova e Rovigo, per ottenere la
ricostruzione della carriera e le conseguenti differenze di stipendio,
il tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del c.c.n.l. 14 ottobre 1953 per il personale dipendente
dalle Casse di risparmio (reso obbligatorio erga omnes in base al
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912), secondo cui l'inquadramento degli
impiegati nella prima e seconda categoria va fatto esclusivamente sulla
base del titolo di studio richiesto al momento dell'assunzione.
Rileva il giudice a quo che la norma impugnata, ricollegando la
qualifica impiegatizia soltanto al titolo di studio, e prescindendo del
tutto dalle mansioni esercitate, contrasterebbe con l'art. 36 della
Carta, dovendosi desumere dalla proporzionalità della retribuzione
alla qualità e quantità del lavoro prestato, che tutti coloro i quali
abbiano svolto eguali mansioni debbano godere del medesimo trattamento
economico e quindi giuridico, indipendentemente dal titolo di studio
che fosse stato richiesto e posseduto all'epoca dell'assunzione.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 22 marzo 1972 chiedendo dichiararsi
l'inammissibilità o quanto meno l'infondatezza della questione
prospettata.
La difesa dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione,
in assenza di qualsiasi motivazione in tema di rilevanza, posto che la
norma impugnata disciplina i requisiti per l'inquadramento del
personale al momento dell'assunzione in servizio ma nulla dispone in
ordine alla retribuzione spettante in base alle mansioni concretamente
svolte, sicché un'ipotetica dichiarazione d'incostituzionalità non
produrrebbe alcun effetto nel giudizio pendente innanzi al tribunale
avente ad oggetto il pagamento di differenze di stipendio e la
ricostruzione della carriera.
Prosegue quindi l'Avvocatura generale osservando che l'invocato
principio costituzionale non può concernere il tema delle qualifiche
spettanti al lavoratore, limitandosi a garantire la proporzionalità
della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, mentre
la norma impugnata, avente un diverso oggetto, non impedisce
l'applicazione dell'art. 2103, secondo comma, c.c., secondo cui il
dipendente adibito a mansioni superiori ha diritto al corrispondente
trattamento economico.
Si è costituito in questa sede il sig. [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato
l'11 gennaio 1972, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della
questione ed in subordine, ove la Corte ritenesse di poter entrare nel
merito, l'illegittimità delle norme impugnate.
Osserva la difesa del Sortino che giusta le sentenze della Corte
costituzionale nn. 106 e 107 del 1962 l'inserzione, nei decreti
delegati (che hanno reso esecutivi erga omnes i contratti collettivi)
di clausole "in contrasto con norme imperative di legge" e "a maggior
ragione con precetti costituzionali" si deve considerare "inoperante e
incapace di conferire ad esse forza di legge", ex art. 5 della legge n.
741 del 1959, sicché tali clausole debbono considerarsi come
disposizioni meramente contrattuali. Sarebbe spettato quindi al
tribunale di Padova decidere in ordine all'illegittimità di tali
clausole.
Conclude tuttavia la difesa della parte privata che ove la
questione fosse ammissibile, essa risulterebbe fondata per i motivi
indicati nell'ordinanza di rimessione.
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle conclusioni
prese.
:
La Corte deve decidere se il d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella
parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 4 del c.c.n.l. 14
ottobre 1953 - secondo cui gli impiegati delle Casse di risparmio
appartengono alla prima o alla seconda categoria esclusivamente in base
al titolo di studio richiesto al momento dell'assunzione - contrasti o
meno con l'art. 36 della Costituzione, per il dubbio che risulti
violato il principio della proporzionalità della retribuzione alla
qualità e quantità del lavoro prestato.
Tanto la parte privata quanto l'Avvocatura generale dello Stato
chiedono dichiararsi l'inammissibilità.
La parte privata assume che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, le questioni di legittimità di clausole contrattuali collettive
per asserto contrasto con norme imperative di legge (come appunto
quella sollevata dal tribunale di Padova) restano soggette al sindacato
del giudice ordinario e sono sottratte a quello della Corte.
La questione va dichiarata inammissibile.
Questa Corte esaminando con la sentenza n. 106 del 1962 la
complessa tematica derivante dall'emanazione della legge 14 luglio
1959, n. 741, e dei conseguenti decreti delegati, nell'evidenziare il
fine perseguito dal legislatore con la delega - da interpretarsi in
armonia con le garanzie costituzionali vigenti in tema di libertà
sindacale - ha espressamente chiarito che il conferimento
dell'efficacia generale alle clausole contrattuali non può alterarne
la natura e i limiti, né può consentire "che clausole contrarie a
norme di legge imperative si trasformino in norme aventi vigore di
legge".
Nella successiva sentenza n. 107 la Corte ha ribadito che
l'eventuale contrasto con norme imperative di legge "e a maggior
ragione con precetti costituzionali" non dà luogo, per le ragioni
suddette, ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma
ad un problema di mera interpretazione, rimesso, secondo i principi, al
giudice ordinario.
Tale giurisprudenza è stata successivamente confermata (sentenza
n. 129 del 1963) e recentemente fatta propria anche dalle Sezioni unite
della Cassazione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912 - nella parte in cui ha reso
obbligatorio erga omnes l'art. 4 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 14 ottobre 1953 per il personale dipendente dalle Casse di
risparmio - sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere