CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09553/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
duciaria s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e AchilleBuonafede- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2984/2021,depositata il 12 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Bologna, depositata il 12 novembre 2021, che,in riforma dell’ordinanza del Tribunale di Parma, ha respinto le sueNumero registro generale 31773/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9553/2026Data pubblicazione 14/04/2026domande di accertamento della nullità, per difetto di forma, dellapattuizione avente a oggetto commissioni dovute alla Cordusioe di condanna della società alla restituzione della somma di euro277.422,48, pari all’importo versato a tale titolo, oltre interessi;- la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure avevaaccertato che le parti non avevano pattuito per iscritto le commissioniin oggetto e, ritenuto che, mancando la prova di una siffattapattuizione, gli importi versati dalla ricorrente dovevano essere aquesta restituiti;- ha, quindi, accolto il gravame della società rilevando che il mandatofiduciario dedotto in giudizio aveva a oggetto un’operazione finanziariamolto complessa, non riconducibile a una mera negoziazione di azioni,e, in quanto tale, non era assoggettabile alle disposizioni del testo unicofinanza;- ha precisato che, quale società fiduciaria cd. statica, la appellante nonrientrava tra i soggetti abilitati allo svolgimento di attività diintermediazione finanziaria;- ha conseguentemente osservato che per il contratto di mandato nonera richiesto alcun requisito formale, che era dimostrata la conclusioneper facta concludentia della pattuizione controversa e che, comunque,il corrispettivo ivi previsto risultava corrispondente alla qualità eall’importanza delle prestazioni eseguita dalla società;- il ricorso è affidato a cinque motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, commi 1 e3, cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto fondato il primo motivodi appello, vertente sulla insufficiente motivazione della sentenza diNumero registro generale 31773/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9553/2026Data pubblicazione 14/04/2026prime cure, benché la stessa indicasse in modo chiaro le ragioni delladecisione, ravvisate nella mancata dimostrazione della conclusione diun accordo verbale in ordine al compenso preteso dalla società;- il motivo è inammissibile;- la parte risulta essere priva di un concreto interesse all’esame di taleprofilo, atteso che la sentenza di appello, dopo aver rilevato la nullitàdel provvedimento di primo grado per insufficiente motivazione, haprovveduto all’esame dei motivi di merito e ha ritenuto che gli stessifossero fondati;- la statuizione in ordine alla nullità della sentenza di primo grado,dunque, risulta priva di una concreta lesività in quanto inidonea aincidere sull’obbligo del giudice di appello di esaminare gli ulteriorimotivi di gravame, il cui accoglimento ha determinato la soccombenzadella parte;- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., per aver la Corte diappello omesso di considerare inammissibile il gravame in ragione dellamancata indicazione delle circostanze di fatto da cui derivava laviolazione di legge e della loro rilevanza;- il motivo è inammissibile;- in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questionedell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ.,integrante error in procedendo che legittima l'esercizio ad opera delgiudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudiziodi merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo dicensura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 7 giugno 2023, n.16028; Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass. 6 settembre 2021, n.24048);- tale principio, seppur da interpretarsi in maniera elastica e, dunque,nel senso che non impone la trascrizione del motivo o dei motivi diNumero registro generale 31773/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9553/2026Data pubblicazione 14/04/2026appello in questione, richiede comunque che il contenuto degli stessisia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamentecomprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale daconsentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (cfr. Cass.2 maggio 2023, n. 11325; Cass. 19 aprile 2022, n. 12481);- la ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, omettendo qualsiasiindicazione in ordine al contenuto del motivo di appello interessatodalla doglianza;- con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f., per aver la sentenza impugnataescluso l’applicazione della normativa di cui al testo unico finanza allesocietà fiduciarie che abbiano svolto attività di intermediazionefinanziaria;- il motivo è inammissibile;- la doglianza si fonda su un assunto, consistente nello svolgimento daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di attività di intermediazionefinanziaria che non trova conferma nella sentenza impugnata, la quale,anzi, sottolinea che la dedotta operazione finanziaria non rientrava,sotto il profilo oggettivo, nella negoziazione di azioni;- ne consegue che non rispetta il requisito per la formulazione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzionedell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito qualetermine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipicodel paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);- con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.2712, 2722 e 2723 cod. civ., per aver la Corte di appello escluso lanecessità che la pattuizione avente a oggetto il corrispettivo richiestodalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. richiedesse la forma scritta, benché sifosse in presenza di un patto aggiunto al contenuto di un documentocontrattuale;Numero registro generale 31773/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9553/2026Data pubblicazione 14/04/2026- evidenzia, in proposito, che anche laddove si applicasse l’art. 2723cod. civ., il giudice avrebbe dovuto indicare le circostanze chegiustificavano il ricorso alla prova per presunzioni;- con il quinto motivo critica la decisione impugnata per violazione efalsa applicazione dell’art. 1709 cod. civ., nella parte in cui ha ritenutoche il corrispettivo richiesto dalla fiduciaria e alla stessa versato fossecorrispondente alla qualità e importanza delle prestazioni eseguite;- i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- la Corte di appello ha ritenuto sussistente il diritto della societàfiduciaria al compenso richiesto e alla stessa versato in ragione delfatto che era stata dimostrata la conclusione della relativa pattuizione,sia pure per facta concludentia, e che, comunque, il relativo importoera corrispondente alla qualità e importanza delle prestazioni eseguitee del risultato utile conseguito dalla mandante;- si è, dunque, in presenza di due autonome rationes decidendi;- il quinto motivo, con cui si aggredisce la seconda delle riferite rationesdecidendi, si risolve in una contestazione della valutazione operata dalgiudice di merito in ordine alla misura del compenso che, attenendo aun accertamento di fatto, è a questi riservata e, dunque, non puòessere sindacata in questa sede con riferimento al paradigma dellaviolazione e falsa applicazione della legge;- la resistenza di tale ratio osta all’esame della questione prospettatacon il quarto motivo, con cui si aggredisce la diversa ratio dellasussistenza di una valida pattuizione sul corrispettivo, stante ladefinitività dell’autonoma motivazione non utilmente impugnata e,conseguentemente, l’impossibilità di tale questione, anche laddoveritenuta fondata, a condurre all’annullamento della sentenza (cfr., sulpunto, Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n.10815; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;Numero registro generale 31773/2021Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 9553/2026Data pubblicazione 14/04/2026- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]