CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TORIALE per la CASA del [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] –in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, alla via Tacito, n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceal ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elett ivamente domiciliato in Roma, alla piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 1813 dei 27.3/7.4.2018del Tribunale di Biella, udita la relazione nella camera di consiglio del 7 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. L ’ “Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA]” (già “Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella) domandava l’ammissione al passivo delfallimento della “[OSCURATO:PERSONA] ” , dichiarato dal Tribunale di Biella. Esponeva che aveva in data 18.6.2008 stipulato con la fondazionepoi fallita una convenzione “relativa all’utilizzo congiunto dei locali dell’[OSCURATO:PERSONA]”, convenzione in virtù della quale la fondazione, da un canto, le aveva affidato la completa gestione del “reparto autosufficienti” posto al secondo piano dell’edificio adibito a sededella stessa fondazioneed essa agenzia , d’altro canto, si era impegnata alla riqualificazione della porzione immobiliare datale in gestione mercé realizzazione di tredici unità abitative per un intervento del valore complessivo di euro 275.000,00. Esponeva altresì che aveva in data 13.12.2010 stipulato con la fondazione poi fallita uncontratto di comodato avente ad oggetto le tredici unità abitative che essa ricorrente aveva medio temporerealizzato, contratto di comodato poi novellato conscrittura del 30.12.2011. Chiedeva l’ammissione al passivoin chirografo, gradatamente, per l’importo di euro 342.994,32in via principale giusta l’art. 2 del contratto di comodato e l’art. 12 della convenzione del 18.6.2008 , per l’importo di euro 2 54. 914,52 in via subordinata giusta l’art. 2 del contratto di comodato, per l’ i mporto di euro 254.914,52 ovvero per altro minore importo ritenuto di giustizia in via ulteriormente subordinata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.2. I l g iudice d elegato denegava l’ammissione al passivo per l’importo domandato in via principale e per quello domandato in via dapprima subordinata, attesa l’inopponibilità al fallimento del contratto di comodato e della convenzione in data 18.6.2008, altresì non configurandosi nella specie alcuna ipotesidi recesso unilaterale ; ammetteva al passivo la ricorrente per il credito, quantificato nel minor ammontare di euro 190 .000,00, domandato in via ulteriormente subordinataai sensi dell’art. 2041 cod. civ., tenuto conto dei lavori eseguiti e dell’ammortamento delle migliorie a front e dell’util izzo delle unità abitative per circa cinque anni da parte dell’agenzia ricorrente. 3. L’ “Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione allo stato passivo. Deduceva in relazione all’importo la cui ammissione era stata domandata in via principale che la convenzione in data 18.6.2008 ed il contratto di comodato erano senz’altro opponibili al fallimento. Deduceva in relazione all’importo la cui ammissione era stata domandata in via subordinata che il contratto di comodato era opponibile siccome munito di data certa e che il comodato aveva avuto prosecuzione con il fallimento, sicché doveva ritenersi che il curatore avesse esercitato il diritto di recesso non già che fosse subentrato nel comodato. Deduceva in relazione all’importo la cui ammissione era stata domandata in via ulteriormente subordinata che aveva errato il g.d. a quantificare la pretesa nella minor somma di euro 190.000,00. Resisteva il curatore del fallimento. 4.Con decreto n. 1813/2018 il Tribunale di Biella rigettava l’opposizione. Premetteva il tribunale che la domanda ex art. 2041 cod. civ. era stata accolta,siccome si era acquisito riscontro che la ricorrente aveva senza dubbio sostenuto spese per la ristrutturazione e per la riqualificazione del compendio immobiliare a tutto vantaggio della fondazionepoi fallita. Indi evidenziava che la disposta ammissione, non impugnata dall’opponente, aveva comportato la formazione di un giudicato interno fallimentare in ordine alla qualificazione del titolo in forza del quale il credito era stato ammesso. Evidenziava inoltre che permanevacomunque in ordinealla pretesa creditoria exart. 2041 cod. civ. l’interesse dell’opponente a far valere l’eventuale maggior credito,né, ad escludere siffatto interesse, poteva concorrere la circostanza che l’opponente avesse domandato altresì, a titolo di arricchimento senza giusta causa, l’ammissione per “l’altra minore somma ritenenda”. Evidenziava quindi che la quantificazionedella pretesa ex art. 2041 cod. civ. era frutto di una ben precisa ponderazione ; che , d’altr onde , l’ “ Agenzia ” non aveva presentato osservazioniin sede di verifica né aveva articolato in maniera analitica ragioni atte a dar conto della eccessiva decurtazione dell’importo invocato a titolo di arricchimentosenza giusta causa. Evidenziava in particolare che a fronte delle ragioni , ancorate all’accertamento del nominato c onsulente, fondanti la decisione del g.d., “nessun puntuale argomento a contrario è stato avanzato dal ricorrente” (così decreto impugnato, pag. 4) ovvero alla domanda non avevano fatto seguito né allegazioni né deduzioni probatoriea sostegno dell’asserito maggior credito exart. 2041 cod. civ. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’ “Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA]”; ne ha chiesto, sulla scorta di se tt e motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione.Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 6.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo l a ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 100 e 324 cod. proc. civ. Deduce che ha formulato le sue domandein via gradata. Deduce dunque che ha errato il T ribunale di Biella a ritenere che, in dipendenza dell’accoglimento dell’istanza formulata in via ulterior ment e subordinata, operasse una preclusione da giudicato interno fallimentare in relazione all’istanzadi ammissione formulata in via principale ed all’istanza di ammissione formulata in via dapprima subordinata. Deduce che l’assunto del tribunale contrasta con i principi in materia di interesse ad impugnare, siccome l’opposizione a stato passivo, pur divergendo dall’appello,è pur sempre un mezzo di impugnazione. 8.Con il secondo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. Deduce chela circostanza per cui avesse domandato l’ammissione al passivo in via residuale ex art. 2041 cod. civ., non ha fa tto venir meno l’interesse a proporre opposizioneavverso il decreto del g.d. nella parte in cui erano state rigettate le istanze di ammissione formulate in via prioritaria e d era stata parzialmente accolta l’istanza di ammissione formulata in via ulteriormente subordinata.9.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che il Tribunale di Biella, in dipendenza della ritenuta preclusione da giudicato interno fallimentare, ha omessodi pronunciarsi in ordine all e istanz e di ammissioneformulate in via principale ed in via dapprima subordinata . Deduce segnatamente che il t ribunale ha omesso l’esame delle questioni concernentil’opponibilità al fallimento della convenzione in data 18.6.2008 e del contratto di comodatoin data 13.12.2010. 10.Con il quarto motivo l a ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 72 e 104 l.fall. e dell’art. 2704 cod. civ. Deduce che l’opponibilità al fallimento della convenzione in data 18.6.2008 nonpuò essere posta in dubbio . Deduce segnatamente che il curatoredel fallimento giammai l’ha contestata , siccome si èlimitato ad addure l’inopponibilità del contratto di comodato; che , d’altro canto,il curatore del fallimento ha provveduto a locare e poi a cedere il complesso immobiliare comprendente le unità immobiliari oggetto della convenzione e poi del comodato. Deduce quindi che, attesal’opponibilità al fallimento degli accordi di cui alla convenzione, per effettodel recesso anticipato dagli stessi accordi d a parte del curatore si configura senz’altro il diritto di essa ricorrente di conseguire l’ammissione al passivo per l’importo domandato in via principale giusta le prefigurazioni di cui all’art. 12 della convenzione.11.Con il quinto motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 64 e 66 l.fall. e dell’art. 2704 cod. civ. Deduce che il contratto di comodato , munito di data certa anteriore al fallimento, è opponibileal fallimento; che del resto il comodato è stato stipulato oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento e non è stato fatto oggetto di domanda di inefficacia o di revoca. Deduce quindi che, attesa l’opponibilità al fallimento del contratto di comodato, ne deriva l’applicabilità dell’art. 2 del contratto medesimo, sicché, ove la fondazione avesse voluto conseguire la restituzione dei beni prima della scadenza, avrebbe dovuto rimborsare ad essa ricorrente le opere eseguite,il tutto conformemente alla documentazione allegata e non contestata ex adverso. 12.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 72 e 104 l.fall. e degli artt. 1324 e 1362 cod. civ. Deduce che il tribunale, in dipendenzadella ritenuta preclusione da giudicato interno fallimentare,ha omesso di considerare il significato della dichiarazione del curatoredi non intendere subentrare nel contratto di comodato . Deduceche il tribunale aveva disposto l’esercizio provvisorio . Deduce dunque che operala regola generale della prosecuzione dei rapporti pendenti alla data del fallimento, sicché il comodato ha avutoprosecuzione con il curatore del fallimento almeno sino a quando l’organo gestoriodella procedura ha manifestatola volontà di sciogliersene. Deduce quindi che la determinazione del curatore di sciogliersi dal contratto pendente ha avuto il significato di un recesso unilaterale dal contratto, con la conseguenza, ex art. 2 del lo stesso contratto , che va riconosciuto ad essa ricorrente quanto domandato con l’istanza di ammissione al passivo sulla scorta dei documenti non contestati ex adverso. 13.Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 2041 cod. civ. Deduce che in sede di quantificazionedel credito ex art. 2041 c .c. il tribunale ha recepito acriticamente il parere del consulente. Deduce che la percentuale annua del 3% di ammortamento delle migliorie è stata determinata in maniera immotivata ed è stata applicata in maniera indifferenziata alle spese sostenute da essa ricorrente,senza tener conto, ossia, delladiversa tipol og i a d elle spese. Deduce che il consulente avrebbe dovuto accertare l’effettivo incremento di valore dell’immobile scaturito dalle opere eseguite e commisurare l’indennizzo exart. 2041 cod. civ. all’ammontare delle spese sostenute, qualora tal ultimo importofosse risultato inferiore all’incremento di valore. Deduce che ha contestato ab origine la quantificazione del proprio credito operata dal g.d., instando per l’ammissione di c.t.u., e ha provveduto alle debite allegazioni documentali. 14.Il primo ed il secondo motivo di ricorso s ono senza dubbio connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri motivi. 15.Vanno ovviamente premess i gli insegnament i di questa Corte . Ovvero l’insegnamento secondo cui l’opposizione a stato passivo, rimedio di natura impugnatoria ancorché non assimilabile all’appello,mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall. (cfr. Cass. 25.2.2011, n. 4708). Nonché l’insegnamento secondo cui, ove la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbiaaccolto la domanda subordinata, e non quella principale incompatibile, nonimplica soltanto la qualificazion e giuridica dei fatti esposti dall’attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata; con la conseguenza che l’attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l’onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all’accoglimento dell’impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dal giudice circa l’esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale (cfr. Cass. 16.6.2003, n. 9631; Cass.30.5.2013, n. 13602). 16.Su tale scorta si rileva nella specie quanto segu e . Il giudice delegato –va ribadito - aveva denega to l’ammissione al passivo per l’importo domandato in via principale e per l’importo domandato in via dapprima subordinata ed aveva fatto luogo all’ammissione al passivo per il credito domandato in via ulteriormente subordinata -quantificato nel minor ammontare di euro 190.000,00 -a titolo di arricchimento senza giusta causa.L’ “Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA]”, con l’opposizione al passivo all’uopo esperita,ha, a sua volta, formulato in via gradata ( ed al netto dell’ammontare per il quale era stata già disposta l’ammissione) espress a richiesta di ammissioneper l’importo già invocatoin via principale, per l’importo già invocato in via in primo luogo subordinata e per l’ import o maggiore già invocato(ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.) in via in secondo luogo subordinata (si vedano le conclusioni rassegnate con l’atto di opposizione, quali riportate alle pagine 1 e 2 dell’impugnato decreto, coincidenti con quelle testualmente riprodottealle pagine 9 – 10 del ricorso per c assazi on e ) . Negli espostitermini, innegabilmente, l’ “ Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA]”, con l’esperita opposizione ex art. 98 l.fall., ha non solo impugnato il rigetto della domanda principale ed il rigetto della domanda in primo luogo subordinata ma purlo stesso parziale accoglimento della domanda in secondo luogo subordinata. Negli esposti termini, innegabilmente, inoltre, l’ “Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA]”, reiterando con l’esperita opposizione l’iniziale gradata scansione delle sue domande, ha condizionato l’accoglimento dell’opposizione in ordine alla domanda in secondo luogo subordinata al mancato accoglimento dell’opposizione in ordine alla domanda principale edin ordine alla domanda in primo luogo subordinata. 17.In tal guisa per nulla si giustifica l’affermazione del Tribunale di Biella secondo cui l’ammissione in parte del credito ex art. 2041 cod. civ. aveva comportato la formazionedi un giudicato “ interno ” fallimentare, “tale per cui il titolo in forza del quale il creditoè stato ammesso non può più essere individuato e determinato altrimenti” (così decreto impugnato, pag. 4), cosicché “ogni questionein ordine all’opponibilità alla procedura di quanto contrattualmente stabilito ed all’esercizio del potere di scioglimento da parte del curatore [doveva] ritenersi superata” (così decreto impugnato, pag. 4). 18.In tal guisa, altresì, sussiste l’ “ error in iudicando ”, sub specie di falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ.,denunciato segnatamente con il primo motivo di ricorso. In tal guisa, ancora, sussiste l’ “ error in iudicando ”, sub specie di falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. d enunc i ato e con il primo e con il secondo motivo di ricorso. Evidentemente, l’accoglimento, pergiunta parziale, della domanda esperita in via ulteriormente subordinata non era e non è valso a caducare l’interesse ad opporsi allo stato passivo, onde -se del caso - conseguire , attesi i rituali termini in cui l’opposizione è stata formulata, l’ammissione per gli importi invocati in via principale eper gli importi invocati in via in primo luogo subordinata. 19.Va da ultimo appieno recepito il rilievo veicolato dal passaggio finale del secondo mezzo di impugnazione. Ovvero la deduzione secondo cui non ha alcuna valenza la circostanza per cui l’opponente non avesse formulato osservazioni ai sensi dell’art. 95, 2° co., l.fall. Invero,questa Corte spiega che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, 2° co., l.fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod.proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24160).20.In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso il decreto n. 1813 dei 27.3/7.4.2018 del Tribunale di Biella va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa c omposizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 21.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenutaa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo il decreto n. 1813 dei 27.3/7.4.2018 del Tribunale di Biella e rinvia a llo stesso tr ibunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti nell’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo ed il settimo mot