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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 36312/2022

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corso n.20673/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 31 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Bottai, che li rappresenta e dife nde unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procur e special i allegatain calce al ricorso ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma , vi a [OSCURATO:PERSONA] n. 37 , presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo,per procura speciale allegata in calce al controricorso, OGGETTO Fallimento.

Opposizionestato passivo.

Ud. 2/12/2022 CC Cron.

R.G.N.20673/2019 controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Asti cron . n. 5826 /20 19 depositatoil 24.

5. 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.12.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiese ro l’ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dei creditivantati – rispettivamente nella misura di € 60.000 e di € 40.000, oltre accessori – a titolo di saldi d e i corrispettiv i pattuiti per la redazione dell’attestazione di fattibilità del piano (art. 161, comma 3, legge fall.) e della stima del limite di soddisfacimentodei crediti privilegiati in caso di liquidazione (art.160, comma 2, legge fall.), nell’ambito della procedura di concordato preventivo alla quale era stata ammessa la società , cui era poi succeduto il fallimento a seguito della mancata approvazione della proposta da parte della prescritta maggioranza dei creditori.

Il giudice delegato respinse le domande, ritenendo inesistente una pattuizione, opponibile al fallimento, in ordine ai compensi ai professionisti e pienamente satisfattivi – sulla base di una liquidazione dei compensi ancorata ai parametri del d.m. n. 140/2012 – gli importi già percepiti a titolo di accont o , ovverosia € 30.000, per [OSCURATO:PERSONA] , ed € 20.000 , per [OSCURATO:PERSONA], per entrambi oltre agli accessori di legge.

L’opposizione dei ricorrenti contro il decreto del giudice delegato venne respinta dal Tribunale di Asti , che ritenne inopponibili al fallimento i compensi indicati nel ricorso per ammissione al concordato, in mancanza di approvazione della proposta da parte dei creditori,e sufficiente un unico compenso per entrambe le relazioni, affermando che non poteva ricadere a danno dei creditori la scelta del debitore di nominare due distinti professionisti.

Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motiv o .

Si è costituit o con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti ha nno inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico complesso motiv o i ricorrent i denuncia no : «Violazione e falsa applicazione degli art t . 2233, 2704 e 2697 c.c., nonché degli artt. 160, comma 2, e 161, comma 3 [legge fall.], in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.».

I ricorrenti lamentano innanzitutto che il tribunale, confermando la decisione del giudice delegato, abbia disatteso l’accordo su ll’entità dei compensi risultante da l ricorso per ammissione al concordato preventivoe quindi proceduto ad una liquidazione giudiziale invece consentita dalla leg ge solo se il compenso non è convenuto tra le parti (art. 2233 c.c.) .

In secondo luogo, contestano l’affermazione del tribunale secondo cui sarebbe dovuto un unico compenso per le distinte relazioni richieste dagli artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, leggefall.

2. Il motivo è per un profilo infondato e per altro inammissibile. 2.1.Quanto al primo e principale aspetto , occorre precisare che non esiste un documento scritto, diverso dal ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, contenente l’incarico professionale.La circostanza è implicitamente pacifica nel ricorso ed esplicitamente dichiarata da lla difesa dei ricorrent i nella «memoria ex art. 378 c.p.c.» ( pag. 3: «i compensi, seppur non specificamente esposti in una autonoma lettera di incarico sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], sono stati da questa riconosciuti, sia in termini di distinta attività che di entità, nel ricorso per concordato ammesso dal Tribunale di Asti»).

Non viene, dunque, in discussione l’applicazione dell’art. 2704 c.c., che disciplina la «data della scrittura privata nei confronti del terzi», perché non c’è alcuna scrittura privata sottoscritta dai ricorrenti e dallasocietà poi fallita di cui si debba stabilire la data certaper l’o pponibil ità al fallimento .

La questione da esaminare invece, come correttamente rilevato dal Tribunale di Asti, è quella della efficacia e della opponibilità al fallimento di un a quantificazione del compenso spettante ai due professionisti che si assume «incapsulata nel corpo del ricorso ex art. 161 legge fall.»(pag. 11 del ricorso) .

In altri termini, i ricorrentiattribuiscono valore di accordo sull’entità del compenso alla dichi arazione sul relativo costo per la procedura contenuta nel ricorso, essendo questo sottoscritto anche dal legale rappresentante della società proponente.

E il tribunale, seppure con una motivazione parzialmente erronea che necessit a nella presente sede di un’integrazione (art. 384, comma 4, c.p.c.), ha risolto la questione in modo «conforme al diritto», ovverosia rilevando che il ricorso è il veicolo di una proposta, la quale è rivolta soltanto ai creditori concorsuali ed è destinata a diventare un accordo efficace, solo se approva ta con le prescritte maggioranz e e se tale accordo (è questa la parte mancante nella motivazione del decreto impugnato) viene omologato dal tribunale.

Proprio in quanto contenuta (solo) nel ricorso per concordato preventivo ( ora indicata dai ricorrenti come «incapsulata» nel ricorso ), la quantificazione del compenso spettante agli attestatori doveva intendersi come parte integrante della proposta rivolta ai creditori concorsuali (e del relativo pianoper l’esecuzione del concordato, che deve indicare esattamente i costi da sostenere e il conseguente fabbisogno finanziario della procedura), dunque associata al suo destino per quanto riguarda la validità e l’efficacia.

E così è stata correttamente intesa dal Tribunale di Asti.

Né si potrebbe sostenere che l’indicazione dei compensi spettanti agli attestatori nel ricorso per ammissione al concordato preventivo rappresenti la prova (confessoria, data la sottoscrizione del ricorso da parte del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) dell’esistenza di un precedente accordo in tal senso tra la società e i due professionisti.

Infatti, da un lato, non è questa l’allegazione dei ricorrenti, che invece insistono sul valore negoziale della stessa dichiarazione contenuta nel ricorso; dall’altro lato, tale dichiarazione non proverebbe comunque, di per sé, l’esistenza di un precedente accordo tra società e professionisti per il pagamento di compensi nella misura indicata nel ricorso anche a prescindere dall’esito della proposta di concordato.

Pertanto, non sussiste la violazione dell’art. 2233 c.c., perché il giudice di merito ha determinato il compenso dovuto ai professionisti in assenza di un efficaceaccordo tra le parti per la determinazione delcorrispettivo.

2.2. Per quanto riguarda poi l’affermazione del tribunale secondo cui sarebbe dovuto «un unico compenso»per le distinte relazioni previste dagli artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, legge fall., essa sarebbe senz’altro errata , se intesa in senso assoluto, ovverosia nel senso che per la predisposizione anche della relazione di cui all’art. 160, comma 2, legge fall. – oltre a quella, sempre necessaria a corredo della domanda di concordato, di cui all’art. 161, comma 3, legge fall. – non spetti alcun compenso aggiuntivo a gl i attestatori .

I nfatti, si tratta di due elaborati distinti per contenuto e funzione, sicché l’«unico compenso» dovrebbe comunque tenere conto del complesso delle prestazioni svolte, anche nel caso in cui venisse a tal fine incaricato un unico professionista.

In realtà il Tribunale di Asti ha semplicemente inteso rafforzare la condivisione del giudizio già espresso dal giudice delegato sulla ritenuta congruità della determinazione dei compensi in misura pari agli importi già percepiti dai due professionisti con la considerazione che «la scelta di due soggetti, in luogo di un solo professionista», non deve comportare maggiori oneri per i creditori.

E ciò in confronto al caso dell’incarico a un unico professionista , il quale avrebbe senz’altro avuto diritto a una maggiorazione del compenso, ma avrebbe al contempo potuto limitare le attività aggiuntive richieste per redigere la seconda relazione elaborando ed utilizzando in modo originario le conoscenze di dati già acquisite e le valutazioni già effettuate per redigere la prima.

Si tratta, in definitiva, di nient’altro che di un aspetto motivazionale argomentativo della valutazione del tribunale sulla congruità de i compensi determinati dal giudice delegato applicando i parametri d i cui d.m. n. 140/2012 .

Valutazione che spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Fermo restando c he i ricorrenti né con l’opposizione allo stato passivo, né con il ricorso per cassazione hanno denunciato la violazione o la falsa applicazione di quei parametri normativi, avendo sempre insistito solo sulla (infondata) tesi della presenza di un accordo sui compensi che ne avrebbe impedito l’u tilizza zione .

Il che rende inammissibile il ricorso per tale secondo profilo.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con la correzione della motivazione come da parte espositiva.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso , corretta la motivazione co me in parte espositiva; condanna i ricorrent i in solido al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese di lite , che liquida in € 7.500 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; a i sensi dell ’ art. 13 , co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma1-bis, dello stesso arti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso n.20673/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 31 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Bottai, che li rappresenta e dife nde unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procur e special i allegatain calce al ricorso ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma , vi a [OSCURATO:PERSONA] n. 37 , presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo,per procura speciale allegata in calce al controricorso, OGGETTO Fallimento. Opposizionestato passivo. Ud. 2/12/2022 CC Cron. R.G.N.20673/2019 controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Asti cron . n. 5826 /20 19 depositatoil 24. 5. 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.12.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiese ro l’ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dei creditivantati – rispettivamente nella misura di € 60.000 e di € 40.000, oltre accessori – a titolo di saldi d e i corrispettiv i pattuiti per la redazione dell’attestazione di fattibilità del piano (art. 161, comma 3, legge fall.) e della stima del limite di soddisfacimentodei crediti privilegiati in caso di liquidazione (art.160, comma 2, legge fall.), nell’ambito della procedura di concordato preventivo alla quale era stata ammessa la società , cui era poi succeduto il fallimento a seguito della mancata approvazione della proposta da parte della prescritta maggioranza dei creditori. Il giudice delegato respinse le domande, ritenendo inesistente una pattuizione, opponibile al fallimento, in ordine ai compensi ai professionisti e pienamente satisfattivi – sulla base di una liquidazione dei compensi ancorata ai parametri del d.m. n. 140/2012 – gli importi già percepiti a titolo di accont o , ovverosia € 30.000, per [OSCURATO:PERSONA] , ed € 20.000 , per [OSCURATO:PERSONA], per entrambi oltre agli accessori di legge. L’opposizione dei ricorrenti contro il decreto del giudice delegato venne respinta dal Tribunale di Asti , che ritenne inopponibili al fallimento i compensi indicati nel ricorso per ammissione al concordato, in mancanza di approvazione della proposta da parte dei creditori,e sufficiente un unico compenso per entrambe le relazioni, affermando che non poteva ricadere a danno dei creditori la scelta del debitore di nominare due distinti professionisti. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motiv o . Si è costituit o con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti ha nno inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico complesso motiv o i ricorrent i denuncia no : «Violazione e falsa applicazione degli art t . 2233, 2704 e 2697 c.c., nonché degli artt. 160, comma 2, e 161, comma 3 [legge fall.], in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.». I ricorrenti lamentano innanzitutto che il tribunale, confermando la decisione del giudice delegato, abbia disatteso l’accordo su ll’entità dei compensi risultante da l ricorso per ammissione al concordato preventivoe quindi proceduto ad una liquidazione giudiziale invece consentita dalla leg ge solo se il compenso non è convenuto tra le parti (art. 2233 c.c.) . In secondo luogo, contestano l’affermazione del tribunale secondo cui sarebbe dovuto un unico compenso per le distinte relazioni richieste dagli artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, leggefall. 2. Il motivo è per un profilo infondato e per altro inammissibile. 2.1.Quanto al primo e principale aspetto , occorre precisare che non esiste un documento scritto, diverso dal ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, contenente l’incarico professionale.La circostanza è implicitamente pacifica nel ricorso ed esplicitamente dichiarata da lla difesa dei ricorrent i nella «memoria ex art. 378 c.p.c.» ( pag. 3: «i compensi, seppur non specificamente esposti in una autonoma lettera di incarico sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], sono stati da questa riconosciuti, sia in termini di distinta attività che di entità, nel ricorso per concordato ammesso dal Tribunale di Asti»). Non viene, dunque, in discussione l’applicazione dell’art. 2704 c.c., che disciplina la «data della scrittura privata nei confronti del terzi», perché non c’è alcuna scrittura privata sottoscritta dai ricorrenti e dallasocietà poi fallita di cui si debba stabilire la data certaper l’o pponibil ità al fallimento . La questione da esaminare invece, come correttamente rilevato dal Tribunale di Asti, è quella della efficacia e della opponibilità al fallimento di un a quantificazione del compenso spettante ai due professionisti che si assume «incapsulata nel corpo del ricorso ex art. 161 legge fall.»(pag. 11 del ricorso) . In altri termini, i ricorrentiattribuiscono valore di accordo sull’entità del compenso alla dichi arazione sul relativo costo per la procedura contenuta nel ricorso, essendo questo sottoscritto anche dal legale rappresentante della società proponente. E il tribunale, seppure con una motivazione parzialmente erronea che necessit a nella presente sede di un’integrazione (art. 384, comma 4, c.p.c.), ha risolto la questione in modo «conforme al diritto», ovverosia rilevando che il ricorso è il veicolo di una proposta, la quale è rivolta soltanto ai creditori concorsuali ed è destinata a diventare un accordo efficace, solo se approva ta con le prescritte maggioranz e e se tale accordo (è questa la parte mancante nella motivazione del decreto impugnato) viene omologato dal tribunale. Proprio in quanto contenuta (solo) nel ricorso per concordato preventivo ( ora indicata dai ricorrenti come «incapsulata» nel ricorso ), la quantificazione del compenso spettante agli attestatori doveva intendersi come parte integrante della proposta rivolta ai creditori concorsuali (e del relativo pianoper l’esecuzione del concordato, che deve indicare esattamente i costi da sostenere e il conseguente fabbisogno finanziario della procedura), dunque associata al suo destino per quanto riguarda la validità e l’efficacia. E così è stata correttamente intesa dal Tribunale di Asti. Né si potrebbe sostenere che l’indicazione dei compensi spettanti agli attestatori nel ricorso per ammissione al concordato preventivo rappresenti la prova (confessoria, data la sottoscrizione del ricorso da parte del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) dell’esistenza di un precedente accordo in tal senso tra la società e i due professionisti. Infatti, da un lato, non è questa l’allegazione dei ricorrenti, che invece insistono sul valore negoziale della stessa dichiarazione contenuta nel ricorso; dall’altro lato, tale dichiarazione non proverebbe comunque, di per sé, l’esistenza di un precedente accordo tra società e professionisti per il pagamento di compensi nella misura indicata nel ricorso anche a prescindere dall’esito della proposta di concordato. Pertanto, non sussiste la violazione dell’art. 2233 c.c., perché il giudice di merito ha determinato il compenso dovuto ai professionisti in assenza di un efficaceaccordo tra le parti per la determinazione delcorrispettivo. 2.2. Per quanto riguarda poi l’affermazione del tribunale secondo cui sarebbe dovuto «un unico compenso»per le distinte relazioni previste dagli artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, legge fall., essa sarebbe senz’altro errata , se intesa in senso assoluto, ovverosia nel senso che per la predisposizione anche della relazione di cui all’art. 160, comma 2, legge fall. – oltre a quella, sempre necessaria a corredo della domanda di concordato, di cui all’art. 161, comma 3, legge fall. – non spetti alcun compenso aggiuntivo a gl i attestatori . I nfatti, si tratta di due elaborati distinti per contenuto e funzione, sicché l’«unico compenso» dovrebbe comunque tenere conto del complesso delle prestazioni svolte, anche nel caso in cui venisse a tal fine incaricato un unico professionista. In realtà il Tribunale di Asti ha semplicemente inteso rafforzare la condivisione del giudizio già espresso dal giudice delegato sulla ritenuta congruità della determinazione dei compensi in misura pari agli importi già percepiti dai due professionisti con la considerazione che «la scelta di due soggetti, in luogo di un solo professionista», non deve comportare maggiori oneri per i creditori. E ciò in confronto al caso dell’incarico a un unico professionista , il quale avrebbe senz’altro avuto diritto a una maggiorazione del compenso, ma avrebbe al contempo potuto limitare le attività aggiuntive richieste per redigere la seconda relazione elaborando ed utilizzando in modo originario le conoscenze di dati già acquisite e le valutazioni già effettuate per redigere la prima. Si tratta, in definitiva, di nient’altro che di un aspetto motivazionale argomentativo della valutazione del tribunale sulla congruità de i compensi determinati dal giudice delegato applicando i parametri d i cui d.m. n. 140/2012 . Valutazione che spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Fermo restando c he i ricorrenti né con l’opposizione allo stato passivo, né con il ricorso per cassazione hanno denunciato la violazione o la falsa applicazione di quei parametri normativi, avendo sempre insistito solo sulla (infondata) tesi della presenza di un accordo sui compensi che ne avrebbe impedito l’u tilizza zione . Il che rende inammissibile il ricorso per tale secondo profilo. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con la correzione della motivazione come da parte espositiva.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso , corretta la motivazione co me in parte espositiva; condanna i ricorrent i in solido al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese di lite , che liquida in € 7.500 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; a i sensi dell ’ art. 13 , co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma1-bis, dello stesso arti
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