CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~e le conclusioni del PG Giro 4>J4E ckz n L I L [OSCURATO:PERSONA]. u2 ~1.J, ln.3. te- e, Me..0-1,10. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] ELISEI con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Forlì in data 21 settembre 2011, irrevocabile il 16 ottobre 2011 (condanna alla pena di un anno di reclusione per falsi commessi il 21 settembre 2011). A ragione della decisione, osservava che, per effetto della sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lucca il 5 aprile del 2016, irrevocabile il 23 giugno 2016 (per fatti commessi il 7 aprile 2011), in forza della quale era stata riconosciuta la continuazione con i reati, anteriormente commessi, giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento sub nn. 2), 3), 4), 5) e 6) (aventi ad oggetto fatti commessi tra il 18 febbraio e il 5 aprile 2011), ed era stata rideterminata la pena complessiva in anni 1, mesi 10 di reclusione e 400,00 euro di multa, si era registrato il superamento del limite di 2 anni di pena detentiva fissato dall'art. 163 cod. pen. Va precisato che l'ordinanza in esame fa riferimento anche a una seconda decisione "pregiudicante" (quale fattore determinante la revoca del beneficio), ossia alla sentenza n. 381/17 emessa in data 10 maggio 2017 dal Tribunale di Siena (irrevocabile il 29 maggio 2017: l'ultima in ordine cronologico che ha applicato un ulteriore aumento di pena per la continuazione con i reati già unificati dal G.U.P. di Lucca con la citata sentenza del 5 aprile 2016, con rideterminazione della pena detentiva complessiva nella misura di due anni di reclusione). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge processuale, avendo il giudice dell'esecuzione pronunciato ordinanza in pendenza di un ricorso per cassazione avverso precedente provvedimento, interferente con la decisione oggi impugnata. Espone la difesa della ricorrente che, con ordinanza del 23 marzo 2019, il giudice dell'esecuzione di Lucca aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa alla condannata con la sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 10 maggio 2017 (irrevocabile il 29 maggio 2017); il provvedimento era stato oggetto di ricorso per cassazione, depositato il 17 aprile 2019. In seguito, in data 11 luglio 2019, il P.M. di Siena aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa alla ELISEI con la sentenza resa dal G.U.P. di Forlì in data 21 settembre 2011. Con ordinanza del 7 settembre 2020 il giudice dell'esecuzione di Siena si era dichiarato incompetente in favore del giudice di Lucca, che, in data 22 dicembre 2020, aveva emesso, infine, il provvedimento oggi impugnato. Ciò posto, la difesa della ricorrente si duole che con l'ordinanza del 23 marzo 2019 il giudice dell'esecuzione sia andato ultra petita, perché avrebbe disposto la revoca della sospensione concessa con sentenza diversa da quella indicata dal P.M. di Forlì, nel senso che quest'ultimo aveva chiesto la revoca del beneficio concesso con la sentenza del G.U.P. di Forlì in data 21 settembre 2011, mentre il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione della pena concessa con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Siena in data 10 maggio 2017 (questo tema sarebbe stato, comunque, devoluto, a detta del difensore della condannata, al vaglio della Corte di cassazione con il ricorso depositato il 17 aprile 2019). Da tale errore, si conclude nel ricorso, era scaturita l'odierna ordinanza, il cui oggetto sarebbe tuttora sottoposto al vaglio del giudice di legittimità; in pendenza di tale ricorso, in definitiva, il giudice adìto non avrebbe potuto decidere, se non in violazione del divieto del bis in idem. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che il divieto del bis in idem è ammesso in executivis solo nel caso della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Il giudice di merito, in primo luogo, non ha preventivamente verificato se, come dedotto dalla difesa della ricorrente, esistesse un ricorso per cassazione pendente, cosa riguardasse e se avesse interferenza o meno con la domanda sulla quale si è pronunciato. Sotto questo profilo, l'ordinanza è inficiata da carenza di motivazione. In secondo luogo, lo stesso giudice non ha individuato esattamente - avendo richiamato due sentenze, non una sola - la causa di revoca del beneficio in relazione alla data di commissione dei successivi reati poi unificati per continuazione. La mancata precisazione non è improduttiva di conseguenze. Infatti, se si dovesse considerare la decisione resa dal Tribunale di Siena in data 10 maggio 2017, essa, essendo divenuta irrevocabile il 29 maggio 2017, quindi più di cinque anni dopo l'irrevocabilità della sentenza con la quale fu concessa la prima sospensione (16 ottobre 2011), non potrebbe per ciò stesso reputarsi 'pregiudicante' (ci troviamo, infatti, per come desumibile dal tenore dell'ordinanza impugnata, nell'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen.); mentre, diversamente, si potrebbe ritenere 'pregiudicante' la sentenza emessa dal G.U.P. di Lucca il 5 aprile 2016, divenuta irrevocabile il 23 giugno 2016, quindi entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima decisione con pena sospesa (16 ottobre 2011). Anche sotto questo decisivo profilo, pertanto, la motivazione si rivela carente. 3. Si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, che provvederà a colmare le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari d