CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr FATTO E DIR, — 1. Con ia di Salerno riformava parziairi,erte ; se;a a sentenza con cui il tribunaie ,•,,iev'a condannato Cerbone fvlarld .;W':LOr relazione al reato in rubrica ascrittogii. 2. Avverso la sentenza deiia it_cHiiaie. di cui chiede l'annullamento, ha proposto cassazione l'imputato, lamentando, oi i.,Jzior,e, in punto di mancata esciusione i.e L cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p. 3. Il ricorso va dichiarato su censure di merito e generichiii- a a aWmità , che si risolvono, aera già dedotte in appello e j:0,. con la cui motivazione H rccrreare i.,endosi, pertanto, le stesse considerare non specii, 22renti, in guanto omettono di assolvere la argomentata avverso la senten;ii.a oggetto di i- Cass., Sez. 2, n. 42046 dei 17/iù 4. Alla dichlai-a,,, ;ci del ricorrente, ai sensi dell'art. 6 6 , c.p.p. a ca riei procedimento e della somma cibro ammende, tenuto corto ta dei motivi di impuonaz C t: -nane da colpa nella detern nissibilità (cfr. Corte COSLLUZICrca; i dichiara inammiss:Piie il al pagamento delle spese or Sr la favore della cassa dea anca Co