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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44081/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo in relazione alla incensurabile ritenuta falsità dei marchi in base ai convergenti elementi di fatto considerati(v.

Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Rv. 260865); Ritenuto che manifestamente infondato è il secondo motivo in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla dedotta inconsapevolezza del ricorrente di opporsi ad un pubblico ufficiale, tenuto conto della incensurabile valutazione della inattendibilità delle sue dichiarazioni e dei testi a difesa, confusionarie e spesso contraddittorie, sulla base di quelle del teste Tedde e dei militari intervenuti, solo genericamente censura5ún appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29.9.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo in relazione alla incensurabile ritenuta falsità dei marchi in base ai convergenti elementi di fatto considerati(v. Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Rv. 260865); Ritenuto che manifestamente infondato è il secondo motivo in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla dedotta inconsapevolezza del ricorrente di opporsi ad un pubblico ufficiale, tenuto conto della incensurabile valutazione della inattendibilità delle sue dichiarazioni e dei testi a difesa, confusionarie e spesso contraddittorie, sulla base di quelle del teste Tedde e dei militari intervenuti, solo genericamente censura5ún appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9.202
Sentenza Cassazione n. 44081/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris