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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06103/2026

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iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1- [OSCURATO:PERSONA] , nato in R omania il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2- [OSCURATO:PERSONA] l in Florin , nato in R omania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in (parziale) riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 23/10/2024, appellata dagli imputati, riduceva la pena, previo riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., ad anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa ciascuno, con revoca delle pene accessorie e conferma nel resto della appellata sentenza.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorsi congiuntiper cassazione il difensore di fiducia di entrambi gli imputati, con unico motivo deducendola nullità della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 129, 546, lett. e), cod. proc. pen.

In particolare, la sentenza viene censurata nella parte in cui i giudici di appello si sono limitati alla enunciazione della inapplicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., con clausola di stile che non consente alcun controllo giurisdizionale.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per indeducibilità della descritta censura.

Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715- 01 ; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 -01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234- 01).

In particolare,la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 -01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura delmotivo ed ai profili di colpa ravvisabili , appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro

3.000. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 15/01/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1- [OSCURATO:PERSONA] , nato in R omania il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2- [OSCURATO:PERSONA] l in Florin , nato in R omania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in (parziale) riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 23/10/2024, appellata dagli imputati, riduceva la pena, previo riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., ad anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa ciascuno, con revoca delle pene accessorie e conferma nel resto della appellata sentenza. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorsi congiuntiper cassazione il difensore di fiducia di entrambi gli imputati, con unico motivo deducendola nullità della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 129, 546, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, la sentenza viene censurata nella parte in cui i giudici di appello si sono limitati alla enunciazione della inapplicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., con clausola di stile che non consente alcun controllo giurisdizionale. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per indeducibilità della descritta censura. Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715- 01 ; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 -01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234- 01). In particolare,la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 -01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01). Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura delmotivo ed ai profili di colpa ravvisabili , appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/20
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