CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1566/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Sistina, 48 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Sagramoso , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 30 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4456 /201 8 , depositata il 12 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: marchio -licenza - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositatail 12 ottobre 2018, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accertato il credito risarcitorio della [OSCURATO:PERSONA]. nella minor somma di euro 140.995,39, oltre interessi convenzionali, e condannato l’odierna ricorrente al pagamento di tale importo; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva : i ) respinto le domande della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di accertamento dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA]. del contratto di licenza d’uso del marchio «D2 – DSQAURED 2 » , prospettato in relazione alla violazione dell’obbligo della concedente di effettu are investimenti pubblicitari per la promozione delle vendite delle calzature maschili oggetto di licenza, e di condanna alla restituzione della somma di euro 1.723.537,51 versata a titolo di contributo alle spese pubblicitarie a fronte del menzionato obbligo assunto dalla concedente, oltre interessi legali; ii) accolto , sia pure non integralmente, l e domand e riconvenzionalidella [OSCURATO:PERSONA]. di condanna al pagamento della royalt i es maturate, quantificate in euro 175.065,79, oltre interessi, e al risarcimento dei danni per l’inadempimento dell’obbligo di commercializzare i prodotti nell’ambito di canali di vendita autorizzato, quantificati in euro 2.000,00; -ha, quindi, accolto parzialmente il gravame, riducendo l’importo delle royaltiesmaturate, ma confermando la statuizione del giudice di primo grado in ordine all’infondatezza della domanda di restituzione delle somme versate a titolo di contributo alle spese pubblicitarie della concedente, ritenendo che tale attribuzione patrimoniale non fosse in relazione sinallagmatica con l’obbligo della concedente di effettua re spese pubblicitarie aventi a oggetto i prodotti indicati nel contratto, avuto riguardo alla discrezionalità contrattualmente riconosciuta alla concedente in ordine alla modalità di esecuzione di tali spese e all’assenza di un obbligo di rendiconto sul punto;-il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. ; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 167, primo comma, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata affermato che la clausola contrattuale che disciplinava lo svolgimento dell’attività pubblicitaria e promozione non prevedeva obbligazioni reciproche legate da un nesso sinallagmatico; -evidenzia, in particolare, che la controparte non aveva mai contestato che l’accordo concluso prevedeva il suo obbligo di effettuare investimenti pubblicitari relativi alle calzature maschili oggetto di licenza e che tale obbligazione fosse legata sinallagmaticamente con l’obbligazione, gravante sulla licenziataria, di versare una somma, pari al 6% del fatturato netto, per l’effettuazione di tali investimenti; -il motivo è inammissibile; - grava sul ricorrente per cassazione che lamenti la mancata considerazione da parte del giudice di appello di una circostanza di fatto che assume non essere stata contestata indicare in quale atto tale circostanza sia stata allegata, riproducendone, altresì, il relativo contenuto al fine di consentire alla Corte di valutare l’ ammissibilità della doglianza (cfr. Cass. 4 aprile 2022, n. 10761; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062); -parte ricorrente non ha assolto a siffatto onere, per cui la doglianza si presenta priva della necessaria specificità; -in ogni caso, si osserva che il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documentio di altri elementi di prova (così, Cass. 5 marzo 2020, n.6172; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744; Cass. 21 giugno 2016, n. 12748); - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, disp. prel.,1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod. civ., per aver la Corte di appello interpretato la clausola di cui all’art. 13 del contratto di licenza nel senso che tra l’obbligazione, sulla medesima gravante, di versare una somma, pari al 6% del fatturato netto, per l’effettuazione di investimenti pubblicitari e quella della concedente di eseguire tali investimenti non intercorresse un nesso sinallagmatico, in violazione del criterio ermeneutico letterale, di quello della comune intenzione delle parti, di quello sistematico , nonché di quelli rappresentat i dall’equo contemperamento degli interessi delle partie dalla buona fede; -il motivo è fondato; - va rammentato che l ’attività di interpretazione del contratto , che consiste nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di meritoed è sindacabile in sede di legittimità qualora, come nel caso in esame, venga fatta valere la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; -occorre, dunque, convenire sulla necessità di cogliere il discrimine tra la sussunzione fattuale, sulla scorta della qualeil giudice del merito ha insindacabilmente interpretato il contratto e le sue clausole, e la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici legali, delle quali è chiamata a conoscere questa Corte; -tale discrimine è dato cogliere laddove la sentenza di merito, piuttosto che interpretare il contratto facendo ricorso ai parametri legali, dando conto delle risultanze istruttorie poste alla base della sussunzione, operi attraverso enunciazioni inconoscibili, perché frutto di una congetturazione interiore, eludendo i precetti normativi di cui all'art.1362 e segg.cod. civ. ( cfr., sul punto, Cass. 25 novembre 2019, n.30686); -orbene, nella specie, la Corte di appello ha riferito che la contestata clausola negoziale (art. 13) prevedeva l’impegno dellaLicenziataria «a mettere a disposizione della Concedente per le spese di pubblicità e promozione il 6% (sei per cento) da conteggiarsi sulla stessa base di calcolo delle royalties …» (primo paragrafo), aggiungendo che « Le attività promozionali e pubblicitarie poste a carico della Licenziataria, nella misura sopra indicata, verranno effettuate secondo la propria discrezionalità e senza obbligo di rendiconto, direttamente dalla Concedente unicamente tenuta a far conoscere alla Licenziataria la tipologia e l’entità dell’investimento»(secondo paragrafo); -ha, quindi, escluso che le obbligazioni reciproche contemplate dall’art. 13 dell’accordo di licenza fossero legate da un nesso sinallagmatico, argomentando dalla discrezionalità riservata alla concedente nella individuazione delle modalità di effettuazione delle spese pubblicitarie e in assenza di un obbligo di rendiconto; -ciò posto, pur non essendo consentito a questa Corte privilegiare una interpretazione piuttosto che altra offerta dal giudice di secondogrado, in quantoè inibito il riesame del merito in sede di legittimità ( Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136), né investitoil risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass.10 febbraio 2015, n. 2465), deve, tuttavia, rilevarsiche la Corte territoriale si è discostata dal primario canone dell’interpretazione letterale non utilizzando il criterio ermeneutico anzidetto, pur facendovi espresso riferimento, e, per talevia, è incorsa in una violazione dell’art. 1362 cod. civ.; - non si tratta della mera contrapposizione tra due divers e interpretazioni, quanto della elusione del criterio letteral e richiamato per essere stato, invece,il percorso argomentativo del giudicante che, affidandosiad una congettura interiore, si è discosta to da tale criterio;-la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento almotivo a ccolt o e rinvia, anche per le spe