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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00914/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 5 maggio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta il 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Modena alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato ex art. 2, comma 1-bis, decreto legge n. 463 del 1983 perché, nella sua qualità di socio accomandatario della ditta [OSCURATO:PERSONA] & C.M.C., aveva omesso i versamenti e le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per complessivi C 27.827,04 (per le mensilità di novembre e dicembre 2012 e per quelle dal gennaio al dicembre 2013).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del diritto di difesa dell'imputato per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza ai fini dell'utilizzo della «rottamazione ter» la cui ammissione e il cui pagamento avrebbero determinato l'estinzione del reato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non aver tenuto conto della grave crisi economica subita dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] & C.M.C; per l'errato periodo di tempo preso in esame dal capo di imputazione (dal 1 novembre 2012 al 31 dicembre 2013), perché non corrispondente con l'anno solare, anche ai fini del superamento della soglia di punibilità: sono stati contestati 14 mesi ed il mese di dicembre 2013 rientrerebbe nel periodo di competenza dell'anno successivo.

Mancherebbe l'elemento soggettivo del reato contestato, come emergerebbe dalla testimonianza di Cinelli, che avrebbe evidenziato che l'imputato non percepì lo stipendio.

2.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è manifestamente infondato in quanto, effettivamente, alcune mensilità non versate rientravano in periodi diversi (novembre 2012 e dicembre 2013) e non è stato verificato il superamento della soglia di punibilità; per altro, alcune condotte erano già estinte per prescrizione prima della sentenza della Corte di appello.

Deve prendersi atto che i reati, contestati dal novembre 2012 al dicembre 2013, si sono estinti per prescrizione tra il 16 settembre 2020 ed il 16 ottobre 2021.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 5 maggio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta il 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Modena alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato ex art. 2, comma 1-bis, decreto legge n. 463 del 1983 perché, nella sua qualità di socio accomandatario della ditta [OSCURATO:PERSONA] & C.M.C., aveva omesso i versamenti e le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per complessivi C 27.827,04 (per le mensilità di novembre e dicembre 2012 e per quelle dal gennaio al dicembre 2013). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del diritto di difesa dell'imputato per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza ai fini dell'utilizzo della «rottamazione ter» la cui ammissione e il cui pagamento avrebbero determinato l'estinzione del reato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non aver tenuto conto della grave crisi economica subita dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] & C.M.C; per l'errato periodo di tempo preso in esame dal capo di imputazione (dal 1 novembre 2012 al 31 dicembre 2013), perché non corrispondente con l'anno solare, anche ai fini del superamento della soglia di punibilità: sono stati contestati 14 mesi ed il mese di dicembre 2013 rientrerebbe nel periodo di competenza dell'anno successivo. Mancherebbe l'elemento soggettivo del reato contestato, come emergerebbe dalla testimonianza di Cinelli, che avrebbe evidenziato che l'imputato non percepì lo stipendio. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è manifestamente infondato in quanto, effettivamente, alcune mensilità non versate rientravano in periodi diversi (novembre 2012 e dicembre 2013) e non è stato verificato il superamento della soglia di punibilità; per altro, alcune condotte erano già estinte per prescrizione prima della sentenza della Corte di appello. Deve prendersi atto che i reati, contestati dal novembre 2012 al dicembre 2013, si sono estinti per prescrizione tra il 16 settembre 2020 ed il 16 ottobre 2021. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per pres
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