CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20927/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] – Intimato – avverso la SENTENZAdi CORTE D ’ APPELLO BOLOGNA n. 1695/2018 depositata il02/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di un ’ ordinanza autorizzativa di sequestro conservativo ante causam in favore di [OSCURATO:PERSONA] ( odierno intimato ) quest’ultimo evocò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (odierna ricorrente) davanti al Tribunale di Parma al fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di euro 28.284,06 per: (i) la restituzione di un mutuo acceso dall’attore per le necessità della fidanzata [OSCURATO:PERSONA] e del quale la convenuta si sarebbe accollata il pagamento senza provvedervi, sino alla concorrenza di euro 18.284,06e (ii) per la restituzione della somma ulteriore di euro 10.000,00 che l’Arduini avrebbe consegnat o alla Contini per l’acquisto di un’autorimessa non andata a buon fine. L’Arduini chiese, inoltre, il risarcimento dei danni non patrimoniali, adducendo che l’accaduto avrebbe provocato incomprensioni con la fidanzata e sarebbe stato causa della rottura del loro rapporto sentimentale. 2. Costituendosi in giudizio, la Contini eccepì l ’ infondatezza delle pretese attoree, disconobbe la propria firma e scrittura relativamente alle due dichiarazioni unilaterali prodotte dall’attore, l’una relativa alpreteso accollo di mutuo, e l’altra significativa di una pretesa corresponsione della somma di euro 10.000,00a favore della [OSCURATO:PERSONA] (fidanzata dell’Arduini e avvocato in rapporti professionali con la Contini). 3. Il Tribunale di Parma , istruita la causa con consulenza grafologica e, in esito a questa, con prove testimoniali,accolse la domanda attorea relativa al pagamento della somma di euro 28.284,06. Rigettò la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto non provata, e condannò la Contini alle spese anche della fase cautelare. A sostegno della propria motivazione, il Tribunale dedusse di aver accertato l’infondatezza del disconoscimento della grafia e delle firme apposte dalla Contini sui documenti prodotti dall’Arduini, riportandosi agli esiti di CTU e ai contenuti delle prove testimoniali e documentali. 4. Avverso detta sentenza la Contini propose appello, s ulla scorta di un unico e complesso motivo con il quale lamentò, sostanzialmente, il fatto che il Tribunale avrebbe fatto malgoverno delle norme sostanziali e procedurali che regolano la prova, l’interpretazione del contratto, la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa e contraddittoria motivazione. 5. C on sentenza n. 2403/2013, depositata in data 2 / 7 /2018, oggetto di ricorso, dichiarata la contumacia dell’Arduini, la Corte di Appello di Bologna, ha rigettato il gravame e ha confermato integralmente la sentenza di prime cure. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che, in base ai documenti prodotti ed esaminati, l’accollo del debito, l’obbligo di restituzione e la mancata restituzione delle somme ed il mutuo risultavano pienamente provati. 6. Avverso tale sentenza la Contini propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi. 7. L ’ intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 8. La trattazione è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 4, cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere travisato la domanda nei suoi elementi oggettivi (in specie, causa petendi) ed avere pronunciato su domanda non proposta, o diversa da quella proposta. La ricorrent e lamenta che la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione sui fatti rappresentati dalla testimone, violando i limiti della domanda e sostituendo la causa petendi dedotta dall’attore con altra estranea alla domanda. 2. Con il secondo motivo denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ., la v iolazione delle regole in tema di capacità dei testimoni ex art. 246 cod. proc. civ.; la nullità o inefficacia della prova de relato partium; la v iolazione dell ’ art. 189 cod. proc. civ. in punto di ritenuta rinuncia all’eccezione di incapacità dei testi. Si duole che la corte territoriale abbiarespinto il motivo di appello circa l’eccezione di incapacità a deporre della testimone Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , benché questa avesse un interesse che la legittimava alla partecipazione al giudizio, né abbia valutato l’inattendibilità della detta testimone, che ha deposto su fatti dei quali non aveva una conoscenza diretta, ma riferitile dall’Arduini. 3. Con il terzo motivo denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell ’ art. 2697 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. ; il t ravisamento delle prove orali; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.A detta della ricorrente la Corte territoriale non avrebbe analizzato in maniera corretta il quadro probatorio, nonostante palesi contraddizioni tra fatti dedotti e dimostrati e tra la testimonianza e la posizione dell’attore. La ricorrente lamenta inoltre che l ’ Arduini, per fondare la propria pretesa di rimborso, non avrebbe provato la causa della dazione di denaro a favore della medesima, così non assolvendo al suo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. 4. Con il quarto motivo denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2697 cod. civ. sul punto del quantum debeatur ; la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ. quanto all ’ i mporto di euro 10.000,00. La ricorrente ribadisce quanto illustrato nel motivo precedente circa la prova del pagamento della somma di denaro da parte dell’Arduini giustificatrice della pretesa restituzione.Denuncia, inoltre, la violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., posto che si sarebbe consentito all’attore Arduini di far valere in nome proprio un ipotetico diritto altrui. 5. Con il quinto motivo denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co, nn. 3, 4 e 5, cod . proc. civ. , la v iolazione e falsa applicazione de gli art t . 1273 e 2721 cod. civ. in correlazione con l’art. 1324 cod. civ. quanto alla prova testimoniale del presunto accollo; la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di invalidità/inefficacia dell’accollo di debito; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente sostiene che la “dichiarazione di accollo”è stata resa unilateralmente dall’Arduini, in assenza di un ’ accettazione che perfeziona sse il contratto, prima della venuta ad esistenza del debito e priva di una qualsiasi volontà di obbligarsi da parte della medesima. Di talché risulterebbe violato l’art. 1273 cod. civ., anche in ragione del fatto che l’accollo presuppone l’esistenza del debito e non può riguardare un debito futuro. Inoltre, la “dichiarazione di accollo” sarebbe totalmente astratta, non palesando la causa sottostante, dal che conseguirebbe la sua nullità per mancanza di causa. Si d enuncia, inoltre,la violazione dell ’ art. 2721 cod. civ., in quanto, in assenza di una pattuizione contrattuale di accollo validamente perfezionata, la Corte territoriale avrebbe ammesso la prova per testi in relazione ad un atto unilaterale di contenuto patrimoniale di valore ben superiore al limite di cui all’art. 2721 cod. civ., senza che venisse motivata tale decisione. 6. Con il sesto motivo denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co, nn. 3 e 5,cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. e/o artt. 1813 e segg.; l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte territoriale avrebbe travisato e mal interpretato la scrittura privata firmata dalla ricorrente. 7. Con il settimo motivo denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt.195-196 cod. proc. civ.La ricorrente lamenta che l a Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alla perizia grafologica della CTU espletata in primo grado, senza tener conto delle critiche mosse a tale CTU dal proprio consulente di parte. 8. Con l ’ ottavo motivo denuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicaz ione degli artt. 91 e 92,comma 2, cod. proc. civ. , l amen tando che la Corte d ’ Appello non ha accolto il motivo relativo alle spese di giudizio. Illustra che il giudice di prime curenon ha applicato la l. n. 263/2005 relativa alle spese, e che l ’ abbia condannata alla rifusione di tutte le spese di primo grado, senza alcun temperamento e nonostante la parziale soccombenza dell’attore. 9. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che , in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., la ricorrente omette di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure, e cioè a dire: (i)la CTU; (ii) la prova testimoniale (e in particolare i capitoli 5, 6, 7, e 8 suiqualiha deposto la teste [OSCURATO:PERSONA]); (iii)il procedimento cautelare, l’atto di appello, il separato giudizio di merito, indicato a p. 15 del ricorso [ “ questa circostanza attiene ad un fatto irrilevante e diverso da quello posto dall’attore a fondamento della sua pretesa, di cui non fornisce dimostrazione, salvo dimostrare l’interagire fra parte e testimone; prova ne sia che la stessa circostanza è stata dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel separato giudizio di merito (…) che la contrappone all’odierna ricorrente”]. 9.1 Con particolare riferimento al secondo motivo, va ulteriormente osservato che la ricorrente non dàinvero debitamente conto di aver tempestivamente censurato la deposizione testimoniale della [OSCURATO:PERSONA] a verbale immediatamente dopo la relativa assunzione o nel primo atto difensivo immediatamente successivo. 9.2 Infatti, qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l ’ eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendosi la revoca del provvedimento emesso. In caso contrario, l’eccezione deve intendersi rinunciata con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (Cass., S ez. III, sent. 10/04/2012, n. 5643; Cass., S ez. III, 30/10/2009, n. 23054; Cass., Sez. III, 25/9/2009, n. 20652; Cass., Sez. I, 3/4/2007, n. 8358; Cass., Sez. III, 29/3/2005, n. 655; Cass., Sez. II, 7/2/2003, n. 1840). 9.3 Neppure astrattamente ipotizzabile è altresì la denunciata violazione dell’art.115 cod. proc. civ. – norma che sancisce il principio secondo cuiil giudice decide “ iuxta alligata et probata partium ” – giacché essa “puòessere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudiceha dichiarato espressamente di non dov er osservare la regola contenutanella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli” (Cass., Sez. III, sent. 10/6/2016, n. 11892). 9.4 Esula, pertanto, dal vizio denunciato la censura con la quale si addebiti al giudice di merito di avere errato nella complessiva valutazione delle risultanze processuali, poiché in tal caso la norma che viene in rilievo è l’art. 116 cod. proc. civ. 9.5 In relazi one all ’ art. 116 cod. proc. civ., secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., va conside rato che “ poich é l ’ art. 116 cod. proc. civ., prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); (b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)” ( Cass., S ez. 6 - 3, ord. 4/07/2017, n. 16467; Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543; Cass., n. 13960 / 2014 ; Cass. , n. 20119/2009; Cass.,n. 26965/2007; ma soprattutto Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34474). L’intero ricorso, per come concretamente argomentato, si rivela essere, sostanzialmente, una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal Giudice, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, una rivisitazione del suo giudizionon consentita a questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12568 del 2019,in motivazione; Cass. n. 13881 del2015; Cass., n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass.n.6694 del 2009). 10. Come è noto , spetta soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova(Cass., Sez. 6-3, ord. 4/07/2017, n. 16467; Cass., Sez. I, sent. 23/05/2014, n. 11511 ; Cass., n. 25608/2013; Cass. , n. 6288/2011; Cass. , n. 6694/2009 ; Cass.,n. 15489/2007; Cass. , n. 4766/2006) . 11. Con particolare riferimento al terzo, al quinto e sesto motivo, va ulteriormente osservato che la ricorrente nemmeno argomenta in ordine a criteri legali di interpretazione ex artt. 1362 ss. cod. civ., nella specie asseritamente violati dalla Corte di merito, laddove, atteso che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in effetti in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. , il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (di recente, Cass., Sez. II, 4/05/2022, n. 25370; Cass., 14/05/2017, n. 27136). 12. Senza sottacersi che giusta principio consolidato della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra, Cass. sez. I, sent. 17.3.2014, n. 6125, Cass. sez. III, sent. 20.11.2009, n. 24539” (così Cass . 14/05/2017, n. 27136). 13. Per quanto specificamente attiene alla denunciata violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile in quanto censura la liquidazione delle spese da parte del giudice di primo grado, mentre la corte territoriale, con riferimento alle spese del grado di appello, ha statuito “nulla sulle spese stante la contumacia dell’appellato”.Qualora avesse inteso contestare la liquidazione delle spese da parte del primo giudice, il ricorrente avrebbe dovuto proporre sul punto appello incidentale, cosa che non ha fatto. 15. Nulla sulle spese, non avendo l ’ intimato svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della