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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 16778/2022

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018 ORDINANZA sul ricorso 10202/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.175, presso la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 18893/2017 del TRIBUNALE di ROMA, Sez.

I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 depositata il 09/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata condannata dal Giudice di pace di Roma al risarcimento del danno, nella misura di euro 4.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].): la domanda si basava sull'avvenuto pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità in favore di un soggetto non legittimato.

2. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame che il Tribunale di Roma ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha anzitutto ritenuto che chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponda del pagamento, e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di una colpa di tale soggetto nell'errata identificazione del prenditore; ha aggiunto che, anche a ritenere diversamente, andava riconosciuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la detta banca negoziatrice avrebbe dovuto valutare con sospetto la circostanza per cui l'assegno era stato girato per l'incasso da soggetto che aveva contestualmente aperto un libretto di risparmio e, conseguentemente, avrebbe dovuto interpellare gli enti che avevano rilasciato i documenti esibiti dal possessore del titolo; il Tribunale ha infine escluso che l'avvenuto inserimento dell'assegno in una corrispondenza ordinaria assumesse rilievo causale con riferimento all'evento produttivo del danno: danno che si era quindi prodotto, a suo avviso, solo in ragione del successivo comportamento inadempiente della banca negoziatrice, consistente nell'aver pagato l'assegno a soggetto estraneo al rapporto cartolare.

3. — Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

L'impugnazione consta di quattro motivi.

Resiste con controricorso Sez.

I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 2 UNIPOLSAI.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in riferimento all'art. 1218 c.c. e il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza impugnata è censurata con riguardo alla valutazione della prova liberatoria di cui era onerata la ricorrente.

Si deduce che dai documenti acquisiti al giudizio non emergerebbero segni evidenti di contraffazione né sul titolo negoziato, nei suoi documenti di riconoscimento esibiti dal possessore dell'assegno.

Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., in relazione alla diligenza osservata da [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione del pagamento, nonché il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si deduce che la diligenza della ricorrente era stata provata attraverso i documenti prodotti, i quali dimostravano che l'operatore di sportello aveva effettuato il versamento solo dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e circa la reale identità del soggetto che aveva presentato all'incasso il medesimo.

Viene spiegato che l'imputabilità dell'inadempimento non può prescindere dalla valutazione della condotta posta in essere dalla banca girataria per l'incasso, alla stregua del criterio di diligenza di cui all'art. 1176 c.c..

Col terzo mezzo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973 e del d.m. n. 26 febbraio 2004, in riferimento all'art. 1227, comma 1, c.c..

Si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell'odierna controricorrente: una forma di cautela diretta a evitare, o quantomeno a contenere, il pregiudizio occorso; per contro era pacifico che il titolo Sez.

I- RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 3 era stato inviato per posta ordinaria.

Il quarto motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al criterio di riparto dell'onere probatorio.

Il ricorrente contesta che il danno occorso possa qualificarsi in re ipsa e lamenta che il Tribunale abbia accordato il risarcimento di un pregiudizio meramente potenziale.

2. — I primi due motivi appaiono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo tracciato dalla risalente Cass.9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez.

U. 21 maggio 2018, n. 12477).

La sentenza si è discostata da tale principio, affermando, nella sostanza, che la responsabilità della banca prescinderebbe dal profilo della colpa.

E' vero, però, che il provvedimento impugnato esibisce, sul punto della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], una seconda ratio decidendi, avendo il Tribunale provveduto a valutare, comunque, la diligenza della banca negoziatrice.

Il relativo accertamento di fatto è censurato col secondo motivo.

In passato questa Corte ha avuto modo di evidenziare come l'osservanza dell'obbligo di diligenza della banca, ai fini della valutazione della sua responsabilità nell'identificazione del prenditore dell'assegno non trasferibile, non possa essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma vada verificata in relazione alle Sez.

I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 4 cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto (Cass. 5 agosto 1994, n. 7307; Cass. 14 marzo 1997, n. 2303); e si è aggiunto che di tali accertamenti deve essere dato conto in motivazione (Cass. 18 agosto 1997, n. 7658; Cass. 9 settembre 2004, n. 18173).

Più di recente si è nondimeno avvertito che, in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma «elastica», da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente (Cass. 19 dicembre 2019, n. 34107).

Si è poi precisato che la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo va valutata non solo in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze anomale che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (Cass. 14 aprile 2021, n. 9842; nel medesimo senso, nella sostanza, Cass. 14 maggio 2021, n. 13152, secondo cui l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, dovendo investire anche la valutazione di eventuali circostanze «extracartolari» anomale).

Gli enunciati da ultimo richiamati sono da condividere: essi costituiscono espressione di quell'indirizzo, oramai maggioritario presso questa Corte, secondo cui il giudice di legittimità, allorché si occupa di clausole generali, non vede limitato il proprio sindacato al Sez.

I- RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 5 profilo motivazionale in fatto, essendo investito dell'interpretazione giuridica della norma.

Come è stato osservato, il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale), il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 13 maggio 2005, n. 10058), ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (Cass. Sez.

U.22 febbraio 2012, n. 2572, in motivazione).

Ciò detto, deve escludersi che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo ove l'assegno stesso sia girato per l'incasso da persona da essa sconosciuta — ma individuata con documento di identità apparentemente autentico — la quale apra contestualmente un libretto di risparmio su cui versare la provvista del titolo.

Infatti, l'identificazione di tale soggetto deve avvenire attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè la specificità della «natura dell'attività esercitata» dal debitore, a mente dell'art. 1176, comma 2, c.c.).

In un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dall'art. 30 ter d.lgs. n. 141/2010, in uso solo da alcuni anni), deve negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche Sez.

I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 6 circa la genuinità di esso in ragione della semplice contestualità delle operazioni consistenti nell'apertura del libretto di deposito e della girata per l'incasso di un assegno di traenza recante il nome del presentatore del titolo: deve escludersi, in particolare, che il detto incaricato sia obbligato, nella nominata evenienza, a formulare interrogazioni presso gli uffici anagrafici, come invece ritenuto dal Tribunale nella pronuncia impugnata.

Il fatto che subito dopo l'apertura del libretto di deposito siano girati per l'incasso degli assegni non può d'altro canto considerarsi, in sé, circostanza anomala.

La finalità del detto libretto è proprio quella di consentire al cliente di operare dei versamenti; la titolarità di un libretto di deposito, al pari, in ipotesi, dall'apertura di un rapporto di conto corrente, è infatti la condizione che consente alla banca, quale mandataria del girante, di rendersi girataria per l'incasso dell'assegno tratto su di un altro istituto di credito (in forza della girata per l'incasso il girante conferisce al giratario per l'incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e per suo conto — per tutte: Cass. 21 febbraio 2002, n. 2490; Cass. 3 marzo 1999, n. 1780 —, come si desume, del resto, dal tenore dell'art. 26 r.d. n. 1736/1933).

Né è eccezionale, e tale da potersi per ciò solo reputare equivoca, l'eventualità che proprio in occasione della conclusione del contratto di apertura del libretto di deposito siano poste in atto operazioni di cassa, come appunto la negoziazione di assegni.

Il dipendente della banca è certamente tenuto, secondo diligenza, a valutare con sospetto la contestualità delle due operazioni: ma solo in presenza di precisi indici che facciano dubitare del fatto che chi presenta all'incasso il titolo sia colui che è legittimato a riscuoterlo.

In assenza di situazioni che, in base a precise massime di esperienza, suggeriscano cautela nel dar corso all'operazione di accreditamento della somma portata dall'assegno, deve pertanto negarsi che la banca girataria per l'incasso sia tenuta ad ulteriori Sez.

I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 7 attività di verifica: tantomeno ad attività che, implicando l'interrogazione di soggetti terzi, si rivelerebbero non coerenti con le esigenze dei traffici.

Poiché il Tribunale non ha dato conto di situazioni siffatte, la sentenza impugnata merita censura.

3. — Risulta fondato pure il terzo mezzo.

Deve ribadirsi, al riguardo, il principio per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass. Sez.

U. 26 maggio 2020, n. 9769; in senso conforme, Cass. 16 novembre 2020, n. 25873).

La Corte di merito ha di contro ritenuto, come si è visto, che il trasferimento del titolo con posta ordinaria fosse circostanza priva di rilievo sul piano della causalità del danno occorso.

4. — Il quarto motivo, che investe il tema del quantum, resta assorbito.

5. — In accoglimento dei primi tre motivi la sentenza impugnata è cassata.

La causa è rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Sez.

I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 8 La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ORDINANZA sul ricorso 10202/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.175, presso la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 18893/2017 del TRIBUNALE di ROMA, Sez. I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 depositata il 09/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata condannata dal Giudice di pace di Roma al risarcimento del danno, nella misura di euro 4.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].): la domanda si basava sull'avvenuto pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità in favore di un soggetto non legittimato. 2. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame che il Tribunale di Roma ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha anzitutto ritenuto che chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponda del pagamento, e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di una colpa di tale soggetto nell'errata identificazione del prenditore; ha aggiunto che, anche a ritenere diversamente, andava riconosciuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la detta banca negoziatrice avrebbe dovuto valutare con sospetto la circostanza per cui l'assegno era stato girato per l'incasso da soggetto che aveva contestualmente aperto un libretto di risparmio e, conseguentemente, avrebbe dovuto interpellare gli enti che avevano rilasciato i documenti esibiti dal possessore del titolo; il Tribunale ha infine escluso che l'avvenuto inserimento dell'assegno in una corrispondenza ordinaria assumesse rilievo causale con riferimento all'evento produttivo del danno: danno che si era quindi prodotto, a suo avviso, solo in ragione del successivo comportamento inadempiente della banca negoziatrice, consistente nell'aver pagato l'assegno a soggetto estraneo al rapporto cartolare. 3. — Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. L'impugnazione consta di quattro motivi. Resiste con controricorso Sez. I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 2 UNIPOLSAI. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in riferimento all'art. 1218 c.c. e il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza impugnata è censurata con riguardo alla valutazione della prova liberatoria di cui era onerata la ricorrente. Si deduce che dai documenti acquisiti al giudizio non emergerebbero segni evidenti di contraffazione né sul titolo negoziato, nei suoi documenti di riconoscimento esibiti dal possessore dell'assegno. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., in relazione alla diligenza osservata da [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione del pagamento, nonché il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si deduce che la diligenza della ricorrente era stata provata attraverso i documenti prodotti, i quali dimostravano che l'operatore di sportello aveva effettuato il versamento solo dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e circa la reale identità del soggetto che aveva presentato all'incasso il medesimo. Viene spiegato che l'imputabilità dell'inadempimento non può prescindere dalla valutazione della condotta posta in essere dalla banca girataria per l'incasso, alla stregua del criterio di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.. Col terzo mezzo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973 e del d.m. n. 26 febbraio 2004, in riferimento all'art. 1227, comma 1, c.c.. Si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell'odierna controricorrente: una forma di cautela diretta a evitare, o quantomeno a contenere, il pregiudizio occorso; per contro era pacifico che il titolo Sez. I- RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 3 era stato inviato per posta ordinaria. Il quarto motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al criterio di riparto dell'onere probatorio. Il ricorrente contesta che il danno occorso possa qualificarsi in re ipsa e lamenta che il Tribunale abbia accordato il risarcimento di un pregiudizio meramente potenziale. 2. — I primi due motivi appaiono fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo tracciato dalla risalente Cass.9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477). La sentenza si è discostata da tale principio, affermando, nella sostanza, che la responsabilità della banca prescinderebbe dal profilo della colpa. E' vero, però, che il provvedimento impugnato esibisce, sul punto della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], una seconda ratio decidendi, avendo il Tribunale provveduto a valutare, comunque, la diligenza della banca negoziatrice. Il relativo accertamento di fatto è censurato col secondo motivo. In passato questa Corte ha avuto modo di evidenziare come l'osservanza dell'obbligo di diligenza della banca, ai fini della valutazione della sua responsabilità nell'identificazione del prenditore dell'assegno non trasferibile, non possa essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma vada verificata in relazione alle Sez. I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 4 cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto (Cass. 5 agosto 1994, n. 7307; Cass. 14 marzo 1997, n. 2303); e si è aggiunto che di tali accertamenti deve essere dato conto in motivazione (Cass. 18 agosto 1997, n. 7658; Cass. 9 settembre 2004, n. 18173). Più di recente si è nondimeno avvertito che, in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma «elastica», da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente (Cass. 19 dicembre 2019, n. 34107). Si è poi precisato che la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo va valutata non solo in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze anomale che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (Cass. 14 aprile 2021, n. 9842; nel medesimo senso, nella sostanza, Cass. 14 maggio 2021, n. 13152, secondo cui l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, dovendo investire anche la valutazione di eventuali circostanze «extracartolari» anomale). Gli enunciati da ultimo richiamati sono da condividere: essi costituiscono espressione di quell'indirizzo, oramai maggioritario presso questa Corte, secondo cui il giudice di legittimità, allorché si occupa di clausole generali, non vede limitato il proprio sindacato al Sez. I- RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 5 profilo motivazionale in fatto, essendo investito dell'interpretazione giuridica della norma. Come è stato osservato, il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale), il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 13 maggio 2005, n. 10058), ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (Cass. Sez. U.22 febbraio 2012, n. 2572, in motivazione). Ciò detto, deve escludersi che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo ove l'assegno stesso sia girato per l'incasso da persona da essa sconosciuta — ma individuata con documento di identità apparentemente autentico — la quale apra contestualmente un libretto di risparmio su cui versare la provvista del titolo. Infatti, l'identificazione di tale soggetto deve avvenire attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè la specificità della «natura dell'attività esercitata» dal debitore, a mente dell'art. 1176, comma 2, c.c.). In un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dall'art. 30 ter d.lgs. n. 141/2010, in uso solo da alcuni anni), deve negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche Sez. I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 6 circa la genuinità di esso in ragione della semplice contestualità delle operazioni consistenti nell'apertura del libretto di deposito e della girata per l'incasso di un assegno di traenza recante il nome del presentatore del titolo: deve escludersi, in particolare, che il detto incaricato sia obbligato, nella nominata evenienza, a formulare interrogazioni presso gli uffici anagrafici, come invece ritenuto dal Tribunale nella pronuncia impugnata. Il fatto che subito dopo l'apertura del libretto di deposito siano girati per l'incasso degli assegni non può d'altro canto considerarsi, in sé, circostanza anomala. La finalità del detto libretto è proprio quella di consentire al cliente di operare dei versamenti; la titolarità di un libretto di deposito, al pari, in ipotesi, dall'apertura di un rapporto di conto corrente, è infatti la condizione che consente alla banca, quale mandataria del girante, di rendersi girataria per l'incasso dell'assegno tratto su di un altro istituto di credito (in forza della girata per l'incasso il girante conferisce al giratario per l'incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e per suo conto — per tutte: Cass. 21 febbraio 2002, n. 2490; Cass. 3 marzo 1999, n. 1780 —, come si desume, del resto, dal tenore dell'art. 26 r.d. n. 1736/1933). Né è eccezionale, e tale da potersi per ciò solo reputare equivoca, l'eventualità che proprio in occasione della conclusione del contratto di apertura del libretto di deposito siano poste in atto operazioni di cassa, come appunto la negoziazione di assegni. Il dipendente della banca è certamente tenuto, secondo diligenza, a valutare con sospetto la contestualità delle due operazioni: ma solo in presenza di precisi indici che facciano dubitare del fatto che chi presenta all'incasso il titolo sia colui che è legittimato a riscuoterlo. In assenza di situazioni che, in base a precise massime di esperienza, suggeriscano cautela nel dar corso all'operazione di accreditamento della somma portata dall'assegno, deve pertanto negarsi che la banca girataria per l'incasso sia tenuta ad ulteriori Sez. I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 7 attività di verifica: tantomeno ad attività che, implicando l'interrogazione di soggetti terzi, si rivelerebbero non coerenti con le esigenze dei traffici. Poiché il Tribunale non ha dato conto di situazioni siffatte, la sentenza impugnata merita censura. 3. — Risulta fondato pure il terzo mezzo. Deve ribadirsi, al riguardo, il principio per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass. Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9769; in senso conforme, Cass. 16 novembre 2020, n. 25873). La Corte di merito ha di contro ritenuto, come si è visto, che il trasferimento del titolo con posta ordinaria fosse circostanza priva di rilievo sul piano della causalità del danno occorso. 4. — Il quarto motivo, che investe il tema del quantum, resta assorbito. 5. — In accoglimento dei primi tre motivi la sentenza impugnata è cassata. La causa è rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Sez. I - RG 10202/2018 camera di consiglio 22.3.2022 8 La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese
Sentenza Cassazione n. 16778/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris