CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 06509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 6/2/2018, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di furto di energia elettrica aggravato ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 2) e 61, comma 1, n. 7) cod. pen. La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la ricorrenza della seconda aggravante, rideterminando la pena inflitta all'imputato. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza della Corte d'appello. A motivi di ricorso la difesa lamenta: I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo del reato; II) Violazione dell'art. 54 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La Corte distrettuale ha fornito congrua motivazione in ordine agli accertati profili di responsabilità dell'imputato, illustrando in modo coerente e puntuale le ragioni poste a fondamento del decisum. In ordine all'elemento soggettivo del reato, ha posto in evidenza che il ricorrente abitava nell'appartamento servito dall'abusivo allaccio. Da tale circostanza la Corte di merito ha logicamente desunto la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di furto, risultando acclarato l'impossessamento della res e la percezione dell'illecito profitto da parte dell'imputato, il quale, sottolineano i giudici, non poteva ignorare la mancata corresponsione dei pagamenti per i consumi di energia elettrica. La difesa invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rilettura degli elementi di fatto non consentita in questa sede (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Del motivo riguardante la ricorrenza della scriminante invocata non era stata investita la Corte d'appello. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632 - 01). I rilievi difensivi, peraltro, si pongono in netto contrasto con gli orientamenti consolidati espressi da questa Corte in materia (cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015, dep. 29/01/2016, Rv. 265888 - 01:"La situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale"). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]