CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 05415/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rapp resentat a e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pec e [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, doBank s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentatae difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimoin Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 77 -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1851/2017 della Corte di Appello di Torino del 8.8.2017non notificata. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: revoca affidamenti bancari Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha c oncluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" convennero in giudizio Unicredits.p.a. per rispondere dei danni che sarebbero stati a loro cagionati a seguito della condotta illegittima ed arbitraria della banca. Le attrici , in particolare, lamentavano che quest’ultima avesse revocato illegittimamente, con effetto immediato, senza preavviso e senza motivazione alcuna, gli affidamenti concessi alle [OSCURATO:PERSONA] nonostante non vi fosse stato alcun inadempimento/ritardo da parte delle attrici nel far fronte ai propri obblighi contrattuali; nonostante avessero tentato di pagare le rate del mutuo fondiario e dei finanziamenti anche dopo lacomunicazione della banca di revoca unilaterale di ogni affidamento e nonostante fosse stato loro impedito di operare sui rispettivi conti di appoggio. [OSCURATO:PERSONA] da ultimo deducevano che la banca aveva proceduto senza alcun preavviso alla segnalazione alla Centrale dei Rischi per l'intero ammontare degli importi dei quali aveva chiestoil rientro. La banca resisteva in giudizio e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna delle r icorrenti al pagamento delle somme di cui risultavano debitrici al momento del recesso. Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 18/2016 del 7.3.2016 accoglieva integralmente le domande delle [OSCURATO:PERSONA], ritenendoingiustificato il recesso ed illegittima la segnalazione delle ricorrenti presso la Centrale dei Rischi e condannava la banca a risarcire danni, quantificati in via equitativa, in € 35.000per ciascuna delle esponenti, oltre alla rifusione delle spese di causa. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Torino ribadendo la legittimità della propria condotta , in quanto fondata, come si legge nella sentenza di appello , “su una macroscopica giusta causa” – e cioè sulla notifica di un decreto di citazione a giudizio dei titolari delle imprese attrici per fatti di reato commessi ai danni di alcune banche, tra cui [OSCURATO:SOCIETA]– e in quanto conforme a buona fede e correttezza. La Corte adita accoglieva il gravame , riformava integralmente la sentenza di primogrado e, accogliendo la domanda riconvenzionale della convenuta, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolari delle rispettive imprese, al pagamento, in favore della banca,della somma, rispettivamente, di € 1.274.378,39 ed € 1.227.554,44 oltre accessori e spese processuali. In particolare, la Corte osservava che la causa del recesso, per quanto non indicata nella comunicazione ma soltanto nel corso del giudizio, era comunque conosciuta o facilmente conoscibile dagli interessati, essendo inverosimile che i destinatari non avessero posto il recesso in relazione conil processo penale pendente contro di loro e comunque non avessero, una volta ricevuta la comunicazione, richiesto chiarimenti alla banca, onde la condotta di quest’ultima non poteva dirsi contraria a buona fede; che, inoltre, detta causa del recesso era giustificata, non rilevando la circostanza che il reato addebitato ai clienti risalisse ad alcuni anni addietro e che il processo penale si fosse poi concluso con l’assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso con unsolo, complesso motivo. [OSCURATO:SOCIETA], e per essa, quale mandataria, doBank s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. In data 31.5.2019 la sola Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] presentavarinunzia al ricorso in Cassazione, per intervenuto accordo transattivo con la banca, fermo restante il persistente interesse al ricorso dell’altra ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] accettava la rinunzia nei soli confronti della Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e senza rinunzia alcuna nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte, con decreto del Presidente in data 3.7.2019 , dichiarava l’estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale fra l’Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa doBank s.p.a. con prosecuzione nel resto del processo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. Con ordinanza interlocutoria pronunciata a seguito dell’adunanza del 20 dicembre 2022 questa Corte, ritenuta la particolare rilevanza della questione di diritto - su cui non risultano precedenti di questa Corte - se sia legittimo il recesso per giusta causa intimato dalla banca senza indicazione della ragione giustificativa, ha rimesso il giudizio alla pubblica udienza, in vista della quale il Procuratore generale ha depositato motivate conclusioni scritte e all’esito della quale questa Corte ha assunto la presente decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2043 c.c. dell’art. 1375 c.c., dell’art. 1366 c.c., dell’art. 1186 c.c., dell’art. 1461, dell’art. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. Si lamenta che la Corte di merito: a) abbia attribuito l’onere della prova, riguardante la giustificazione o meno del recesso immediato, ai sensi dell’art. 1845 c.c., non solo alla banca, bensì anche ai clienti; b) abbia ritenuto legittimo e non contrastante con i principi di correttezza e buona fede il recesso immediato della banca da tutti i rapporti privo di espressa motivazione, sol perché quest’ultima avrebbe potuto essere richiesta alla banca o sarebbe stata desumibile dalla pendenza del procedimento penale a carico dei clienti, per fatti risalenti ad anni addietro, e nonostante detto procedimento si fosse poi chiuso con la piena assoluzione degli imputati; c) abbia, in violazione degli artt. 1186 e 1461 c.c., consentito il recesso della banca da tutti i rapporti per una ragione –la pendenza del procedimento penale di cui sopra –da cui non sarebbe neppure astrattamente desumibile la sussistenza di un “evidente pericolo” per il “conseguimento della controprestazione”, ai sensi dell’art. 1461, cit., né tantomeno l’insolvenza dei ricorrenti –mai dedotta in giudizio –o la diminuzione delle garanzie, ai sensi dell’art. 1186, cit. d) abbia accolto la domanda riconvenzionale della banca di condanna al pagamento dei debiti, illegittimamente considerati scaduti, senza alcuna prova della sussistenza e dell’entità degli stessi. 1.1. Superate le eccezioni d’inamm issibilità del motivo sollevate dalla contro ricorrente, essendo ben chiaramente individuate le questioni di diritto poste dai ricorrenti, e in particolare quella sulla quale è stato disposto, con ordinanza interlocutoria di questa Corte, il rinvio delricorso alla pubblica udienza, può osservarsi che il motivo è fondatoper le ragioni che seguono, le quali assorbono ogni altro profilo di censura. La Corte d’appello ha ritenuto che il recesso per giusta causa da gl i affidamenti possa essere intimato dalla banca anche senza indicazione alcuna della causa che lo sorregge. Il che non è esatto, ad avviso del Collegio, perché la giusta causa è coessenziale a lla fattispecie negoziale di cui trattasi , che proprio per la presenza di essasi differenzia d a l la fattispecie del recesso ad nutum ; onde non potrebbe dirsi perfezionata una manifestazione di volontà di recedere (non già ad nutum , bensì) “per giusta causa” , che non indichi tale causa . Del resto, come esattamente osserva il Procuratore generale, la necessità di detta indicazione nell’atto di recessosi connette direttamente alrispetto dei principi di correttezza e buona fedee all’esigenza che la controparte, cui il recesso è rivolto, sia posta in condizione di difendersie di contestarlo efficacemente in giudizio. 2.Per quanto esposto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione, il 25 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA]