Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 marzo 2021

Cassazione n. 38857/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIA in composizione monocratica udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Giudice di Catania [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento del 08/03/2021 il Tribunale di Catania in composizione monocratica, appreso dal Pubblico Ministero che non era stato emesso decreto di irreperibilità, né l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catania con restituzione degli atti, con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., atteso che il decreto di citazione a giudizio, che era stato emesso a seguito di richiesta di formulazione di imputazione coatta disposta dal G.i.p. con ordinanza del 18/06/2018, non doveva essere preceduto dall'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

La parte ricorrente ha rilevato come il Tribunale abbia pronunciato un atto all'evidenza affetto da abnormità come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso per l' annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale in composizione monocratica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come correttamente evidenziato dalla parte pubblica ricorrente il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Catania si caratterizza per l'esercizio di un potere al di fuori dei casi consentiti, come esplicitamente affermato da Sez. 6, n. 45126 del 22/10/2014, P.M. in proc.

Grimaldi, Rv. 260824-01, con principio che qui si intende ribadire secondo il quale: "È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (V.

Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491).".

La giurisprudenza di legittimità ha in tal senso chiarito che in tema di indagini preliminari, l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., a seguito di imputazione coatta, non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4287 del 08/01/2021, Napoli, Rv. 280395-01).

2. L'atto in questione si caratterizza, dunque, per la sua abnormità.

In tal senso si deve sottolineare come il legislatore del 1988 non ha inteso individuare una categoria degli atti abnormi, suscettibili di autonoma impugnazione, per la difficoltà della loro tipizzazione, demandando alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente definito la nozione di atto abnorme, connotandola in negativo, nel senso che non può definirsi tale l'atto che costituisce mera violazione di norme processuali, ed in positivo, affermando che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (cosiddetta anomalia strutturale), ma anche quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita.

Nel caso in esame, afferendo l'anomalia del provvedimento alla delimitazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia dell'organo inquirente, con il rilevato coinvolgimento di principi di ordine costituzionale, costituisce atto abnorme il provvedimento di detto giudice che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito. (Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715-01, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01).

3. Emerge dagli atti che il decreto di citazione diretta a giudizio è stato emesso a seguito di un'udienza camerale al cui esito il G.i.p. presso il Tribunale di Catania, esaminata la richiesta di archiviazione, pronunciava un'ordinanza in data 18 giugno 2018, con la quale disponeva che il Pubblico Ministero formulasse l'imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata.

Come già evidenziato, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 48033 del 19/11/2009, PM in proc.

Caldarar, Rv. 245795-01; Sez. 1, n. 9222 del 03/02/2009„ Rv. 243837-01), deve ritenersi abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso per effetto dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione del disposto dell'art. 415-bis cod. proc. pen. dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il principio è stato reiteratamente affermato sulla base di una linea interpretativa pacificamente tracciata nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6, n.5369 del 08/10/2002, Taormina, Rv. 223690-01; Sez. 3, n. 9205 del 21/01/2003, PM in proc.

Garattoni, Rv. 223744-01).

La stessa Corte costituzionale, del resto, ha da tempo chiarito (Ord. n. 460 del 2002, n. 491 del 2002) che la funzione dell'incombente procedurale ex art. 415-bis cod. proc. pen., deve individuarsi nell'esigenza di assicurare una fase di contraddittorio tra l'indagato ed il pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini, con la conseguenza che tale avviso, per espressa previsione normativa, deve essere notificato solo nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non debba formulare una richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 cod. proc. pen., e cioè quando intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale che giustifichi detta fase ed uno specifico diritto ad interloquire dell'indagato.

Nel caso in esame, invece, la garanzia del contraddittorio trova necessariamente la sua sede nell'udienza di camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare, per cui, ove la citazione diretta sia imposta dal giudice, va esclusa qualsiasi ipotesi di nullità derivante dal mancato avviso di conclusione delle indagini.

Si deve, dunque, considerare affetto da abnormità il provvedimento impugnato, tale essendo non solo l'atto che per la singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole limite, comportando, nella specie, anche la indebita e non consentita regressione del procedimento ad una fase precedente (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094, Sez.2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275-01, Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, PM in proc.

Veccia, Rv. 259830-01, Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158- 01).

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dell'otto marzo 2021 del Tribunale di Catania e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Catania in composizione monocratica.

Così deciso in Roma il 28 settembre 2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIA in composizione monocratica udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Giudice di Catania [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 08/03/2021 il Tribunale di Catania in composizione monocratica, appreso dal Pubblico Ministero che non era stato emesso decreto di irreperibilità, né l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. 2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catania con restituzione degli atti, con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., atteso che il decreto di citazione a giudizio, che era stato emesso a seguito di richiesta di formulazione di imputazione coatta disposta dal G.i.p. con ordinanza del 18/06/2018, non doveva essere preceduto dall'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. La parte ricorrente ha rilevato come il Tribunale abbia pronunciato un atto all'evidenza affetto da abnormità come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità. 3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso per l' annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale in composizione monocratica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato dalla parte pubblica ricorrente il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Catania si caratterizza per l'esercizio di un potere al di fuori dei casi consentiti, come esplicitamente affermato da Sez. 6, n. 45126 del 22/10/2014, P.M. in proc. Grimaldi, Rv. 260824-01, con principio che qui si intende ribadire secondo il quale: "È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (V. Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491).". La giurisprudenza di legittimità ha in tal senso chiarito che in tema di indagini preliminari, l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., a seguito di imputazione coatta, non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4287 del 08/01/2021, Napoli, Rv. 280395-01). 2. L'atto in questione si caratterizza, dunque, per la sua abnormità. In tal senso si deve sottolineare come il legislatore del 1988 non ha inteso individuare una categoria degli atti abnormi, suscettibili di autonoma impugnazione, per la difficoltà della loro tipizzazione, demandando alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente definito la nozione di atto abnorme, connotandola in negativo, nel senso che non può definirsi tale l'atto che costituisce mera violazione di norme processuali, ed in positivo, affermando che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (cosiddetta anomalia strutturale), ma anche quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita. Nel caso in esame, afferendo l'anomalia del provvedimento alla delimitazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia dell'organo inquirente, con il rilevato coinvolgimento di principi di ordine costituzionale, costituisce atto abnorme il provvedimento di detto giudice che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito. (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715-01, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01). 3. Emerge dagli atti che il decreto di citazione diretta a giudizio è stato emesso a seguito di un'udienza camerale al cui esito il G.i.p. presso il Tribunale di Catania, esaminata la richiesta di archiviazione, pronunciava un'ordinanza in data 18 giugno 2018, con la quale disponeva che il Pubblico Ministero formulasse l'imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata. Come già evidenziato, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 48033 del 19/11/2009, PM in proc. Caldarar, Rv. 245795-01; Sez. 1, n. 9222 del 03/02/2009„ Rv. 243837-01), deve ritenersi abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso per effetto dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione del disposto dell'art. 415-bis cod. proc. pen. dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il principio è stato reiteratamente affermato sulla base di una linea interpretativa pacificamente tracciata nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6, n.5369 del 08/10/2002, Taormina, Rv. 223690-01; Sez. 3, n. 9205 del 21/01/2003, PM in proc. Garattoni, Rv. 223744-01). La stessa Corte costituzionale, del resto, ha da tempo chiarito (Ord. n. 460 del 2002, n. 491 del 2002) che la funzione dell'incombente procedurale ex art. 415-bis cod. proc. pen., deve individuarsi nell'esigenza di assicurare una fase di contraddittorio tra l'indagato ed il pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini, con la conseguenza che tale avviso, per espressa previsione normativa, deve essere notificato solo nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non debba formulare una richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 cod. proc. pen., e cioè quando intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale che giustifichi detta fase ed uno specifico diritto ad interloquire dell'indagato. Nel caso in esame, invece, la garanzia del contraddittorio trova necessariamente la sua sede nell'udienza di camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare, per cui, ove la citazione diretta sia imposta dal giudice, va esclusa qualsiasi ipotesi di nullità derivante dal mancato avviso di conclusione delle indagini. Si deve, dunque, considerare affetto da abnormità il provvedimento impugnato, tale essendo non solo l'atto che per la singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole limite, comportando, nella specie, anche la indebita e non consentita regressione del procedimento ad una fase precedente (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094, Sez.2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275-01, Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, PM in proc. Veccia, Rv. 259830-01, Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158- 01). 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dell'otto marzo 2021 del Tribunale di Catania e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Catania in composizione monocratica. Così deciso in Roma il 28 settembre 2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 38857/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris