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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 25973/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 25 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha respinto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 1° febbraio 2022 del Magistrato di sorveglianza della stessa città, con la quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata per il periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e 11 16 ottobre 2020.

Segnatamente, il Tribunale ha condiviso la valutazione del primo giudice, secondo il quale i fatti dovevano ritenersi di gravità tale da impedire la concessione del beneficio in considerazione della pendenza di un procedimento penale a carico del condannato per il reato di evasione, commesso il 6 giugno 2020, episodio ritenuto sintomatico di una mancata partecipazione all'opera di rieducazione, evidenziando ,come fosse irrilevante l'eventuale guasto del citofono, non avendo comunque il condannato risposto alla chiamata sull'utenza cellulare.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione il fatto che quell'episodio era stato ritenuto di scarsa rilevanza, tanto che la Corte di appello non aveva provveduto all'aggravamento della misura cautelare, avendo il ricorrente dimostrato il mancato funzionamento del citofono.

A fronte di tanto, secondo la difesa, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto quantomeno illustrare le ragioni per cui la condotta, peraltro unica trasgressione nel periodo oggetto dell'istanza di liberazione anticipata, nondimeno era stata ritenuta sintomatica della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

Sotto altro profilo, il ricorrente ha dedotto come si trattasse di una mera pendenza giudiziaria, ciò che non esimeva il giudice specializzato dall'obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all'opera di rieducazione cui soggetto è stato sottoposto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 23 gennaio 2023, ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

Ne consegue che ciascun semestre con riferimento al quale esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406).

2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza ha, effettivamente, errato nello statuire che l'episodio contestato non fosse «relativo al semestre intermedio in stato di libertà, ma intervenuto a distanza di tempo».

E, tuttavia, dal tenore testuale della motivazione appare evidente che tale statuizione sia connotata da un mero errore materiale, evincendosi, dal complessivo percorso motivazionale del provvedimento, il compimento, da parte del Tribunale di sorveglianza, di una valutazione globale sul semestre in questione, in relazione al quale è stato correttamente ritenuto, fuori da qualsivoglia automatismo tra la pendenza penale e il diniego del beneficio, alla luce della negativa condotta tenuta, che difettassero i presupposti di un sincero e consapevole sforzo di partecipazione al trattamento rieducativo.

È stata, in particolare, correttamente valorizzata la condotta inerziale serbata dal condannato (che non ha consentito i controlli curando che la propria abitazione fosse dotata d'impianto citofonico funzionante, non ha avvertito del guasto l'Autorità deputata ai controlli e non si è premurato di rispondere alle chiamate telefoniche), quale sintomo della mancata disponibilità al trattamento.

3. Sotto altro profilo, va poi sottolineato che non osta al negativo giudizio da parte del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza la circostanza che l'episodio sia stato qualificato dal giudice della cautela di rilievo tale da non incidere sull'adeguatezza della misura.

Ciò perché la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante ai fini della eventuale concessione del beneficio invocato, oltre ad avere un oggetto differente, costituisce oggetto di un apprezzamento del tutto autonomo, con l'unico limite dell'accertamento, da parte del giudice della cognizione, dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte del richiedente.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 25 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha respinto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 1° febbraio 2022 del Magistrato di sorveglianza della stessa città, con la quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata per il periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e 11 16 ottobre 2020. Segnatamente, il Tribunale ha condiviso la valutazione del primo giudice, secondo il quale i fatti dovevano ritenersi di gravità tale da impedire la concessione del beneficio in considerazione della pendenza di un procedimento penale a carico del condannato per il reato di evasione, commesso il 6 giugno 2020, episodio ritenuto sintomatico di una mancata partecipazione all'opera di rieducazione, evidenziando ,come fosse irrilevante l'eventuale guasto del citofono, non avendo comunque il condannato risposto alla chiamata sull'utenza cellulare. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione il fatto che quell'episodio era stato ritenuto di scarsa rilevanza, tanto che la Corte di appello non aveva provveduto all'aggravamento della misura cautelare, avendo il ricorrente dimostrato il mancato funzionamento del citofono. A fronte di tanto, secondo la difesa, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto quantomeno illustrare le ragioni per cui la condotta, peraltro unica trasgressione nel periodo oggetto dell'istanza di liberazione anticipata, nondimeno era stata ritenuta sintomatica della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Sotto altro profilo, il ricorrente ha dedotto come si trattasse di una mera pendenza giudiziaria, ciò che non esimeva il giudice specializzato dall'obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all'opera di rieducazione cui soggetto è stato sottoposto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 23 gennaio 2023, ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre con riferimento al quale esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406). 2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza ha, effettivamente, errato nello statuire che l'episodio contestato non fosse «relativo al semestre intermedio in stato di libertà, ma intervenuto a distanza di tempo». E, tuttavia, dal tenore testuale della motivazione appare evidente che tale statuizione sia connotata da un mero errore materiale, evincendosi, dal complessivo percorso motivazionale del provvedimento, il compimento, da parte del Tribunale di sorveglianza, di una valutazione globale sul semestre in questione, in relazione al quale è stato correttamente ritenuto, fuori da qualsivoglia automatismo tra la pendenza penale e il diniego del beneficio, alla luce della negativa condotta tenuta, che difettassero i presupposti di un sincero e consapevole sforzo di partecipazione al trattamento rieducativo. È stata, in particolare, correttamente valorizzata la condotta inerziale serbata dal condannato (che non ha consentito i controlli curando che la propria abitazione fosse dotata d'impianto citofonico funzionante, non ha avvertito del guasto l'Autorità deputata ai controlli e non si è premurato di rispondere alle chiamate telefoniche), quale sintomo della mancata disponibilità al trattamento. 3. Sotto altro profilo, va poi sottolineato che non osta al negativo giudizio da parte del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza la circostanza che l'episodio sia stato qualificato dal giudice della cautela di rilievo tale da non incidere sull'adeguatezza della misura. Ciò perché la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante ai fini della eventuale concessione del beneficio invocato, oltre ad avere un oggetto differente, costituisce oggetto di un apprezzamento del tutto autonomo, con l'unico limite dell'accertamento, da parte del giudice della cognizione, dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte del richiedente. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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