CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PP9 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità anche perché si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove competenza estranea alla cognizione assegnata al Giudice di legittimità; peraltro il ricorrente non indica alcun vizio decisivo del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per confermare la responsabilità in relazione al reato contestato; Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello ha offerto una motivazione accurata e persuasiva in ordine all'identificazione dell'imputato basata (a) sull'analitica valutazione della consulenza antropometrica, (b) sulla accurata valutazione delle ulteriori circostanze emerse nel corso del processo; segnatamente veniva valorizzato il fatto che il ricorrente si era dato alla fuga nel momento del controllo circostanza che rendeva ininfluente la valutazione - contestata con il ricorso - circa il fatto che il motore dell'autovettura utilizzata per la rapina fosse ancora caldo nonostante il decorso del tempo dall'utilizzo; la Corte d'appello valorizzava altresì il camuffamento maldestro del numero di targa dell'auto utilizzata per la rapina (pagg. 5-7 della sentenza impugnata); in sintesi il Collegio ritiene che l'identificazione sia stata effettuata attraverso una corretta valutazione della convergenza degli elementi indiziari raccolti, valutazione che resiste alle censure difensive le quali - come si è già evidenziato - si risolvono nella richiesta di rivalutazione nel merito della loro capacità dimostrativa, mentre non viene indicata alcuna decisiva frattura logica "decisiva" del percorso argomentativo tracciato per giungere alla conferma della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C