CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36679/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 16084/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. 2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione, a mezzo rispettivi difensori di fiducia, entrambi gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo ha dedotto violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p., non avendo la corte di appello tenuto conto dell'avvenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo articolato in più censure, ha deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. 3. Entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili. 3.1. Per quanto concerne il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va premesso che la censura riguardante il mancato riconoscimento di detta attenuante non risulta previamente adeguatamente dedotta nel corso del giudizio di appello e, pertanto, non può essere esaminata in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 3.1. Anche il motivo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. In ordine alla graduazione della pena va premesso che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Risulta, quindi, che la corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto sul punto mentre il ricorrente muove delle contestazioni del tutto generiche ed aspecifiche. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consi re es