CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lanciano, con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti di minaccia aggravata e percosse e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Il ricorrente, con l'unico motivo, chiede che vengano dichiarati estinti i reati ascrittigli per intervenuta remissione di querela; Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato. I reati per cui si procede sono procedibili a querela della persona offesa e la remissione e l'accettazione sono state ritualmente formalizzate il 5 dicembre 2025 davanti agli operanti della Stazione dei Carabinieri di Lanciano. Trova qui applicazione il principio secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Consegue, dunque, in assenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, l'estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, per sopravvenuta estinzione dei reati, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di diversa convenzione tra le parti. P.Q.M. P.Q.M