CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 31513/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25716/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 4493/2016depositata il 18/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso dinanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, impugnava l’avviso di accertamento finalizzato al recupero dell’IVA relativa al 2008, della quale veniva chiamato a rispondere in quanto socio di società di persone. La CTP di Avellino rigettava il ricorso. Il successivo appello del contribuente veniva, di converso, accolto, mentre il giudice regionale respingeva il gravame incidentale dell’Agenzia. Quest’ultima affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. Resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nonché la nullità della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo trascurato l’esame della motivazione dell’avviso di accertamento e il pvcrichiamato in esso. Con il quarto motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Mette punto constatare che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato, con memoria del 23 gennaio 2025, che il coobbligato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex socio – anch’egli – della [OSCURATO:SOCIETA]., ha definito ex art. 6 d.l. n.119/2018, conv. in L. n.136/2018, la controversia concernente il medesimo atto impositivo oggetto del presente giudizio, id est l'avviso di accertamento n. TFK020502170/2012, afferente un recupero di importi Iva relativi all’anno d’imposta 2007. Questa Corte in data 7 febbraio 2022 ha già dichiarato l'estinzione del giudizio n. 20857/2016 avente ad oggetto l'impugnazione di sentenza della CTR di Napoli relativa al medesimo atto impositivo. L'art.6 D.L. n. 119 del 2018 dispone "La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8". Ricorrono, pertanto, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di estinzione, corredata della domanda di definizione agevolata con ricevuta di trasmissione telematica e modello F24 ritualmente quietanzato e di copia decreto di estinzione emesso nel proc. n. 25715/2016 R.G.Spese a carico della parte che le ha anticip