CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14962/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40699/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.393 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - attinente alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, in particolare sotto il profilo dell'idoneità degli elementi valutati dal giudice, costituiti dalle sole dichiarazioni della persona offesa, a fornire prova del reato contestato - è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di doglianze su cui il giudice si è già pronunciato in sede di appello. Le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono state valutate dal giudice di merito e ritenute attendibili, anche alla luce degli ulteriori riscontri documentali (in particolare dal contenuto dei fax inviati dal ricorrente alla persona offesa, v. pag. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il