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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 50732/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ercolano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva, in secondo grado, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di Bancali, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che si era doluto dell'impossibilità di acquistare al sopravvitto il lievito e la farina.

Il Tribunale riteneva che una tale limitazione, benché a Bancali riferibile anche ai detenuti comuni, fosse illegittima, non trovando alcuna giustificazione funzionale al perseguimento di esigenze di sicurezza (non era dimostrato che l'uso e la cottura dei citati alimenti potessero dar luogo ad una situazione di pericolo) e risolvendosi in un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla regolamentazione stabilita per i detenuti comuni delle carceri continentali.

2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente assume che la magistratura di sorveglianza avrebbe esercitato potestà alla giurisdizione non spettanti, non essendo stata fatta valere alcuna lesione attuale e grave di diritti soggettivi (non sarebbe in contestazione, infatti, il diritto alla salute o ad una sana alimentazione) e avendo il detenuto avanzato mere lamentele attinenti alla regolamentazione dell'istituto di pena dettata dalla Direzione.

Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce la falsa applicazione del principio di non discriminazione, che presupporrebbe l'omogeneità delle situazioni a raffronto, predicabile solo per la popolazione detenuta all'interno del medesimo istituto di pena, nella specie assoggettata alla medesima disciplina.

Con il terzo motivo l'Amministrazione ricorrente censura la decisione impugnata, per avere essa illogicamente disconosciuto la ratio sottesa al divieto di introduzione in istituto del lievito e della farina, sostanze pericolose perché potenzialmente infiammabili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è fondato.

2. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. consente la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», che siano state vulnerate da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».

Il primo presupposto per l'attivazione del rimedio risarcitorio è, dunque, costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile come «diritto», configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla pretesa di alimentarsi in modo sano ed equilibrato, che, come tale, ha immediata influenza anche sul diritto alla salute (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281794- 01, § 1 del Considerato in diritto); con l'ulteriore precisazione che eventuali, irragionevoli limitazioni al riguardo, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sarebbero comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018.

Tuttavia, questa Corte ha anche precisato che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, conseguenti all'adozione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti, garantendo l'ordine e di sicurezza interna e, in uno, la migliore attuazione del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo (da ultimo, Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023, Pesce).

3. Nel caso di specie, la Direzione di istituto ha vietato l'acquisto, al sopravvitto, di farina e lievito in forza di una valutazione di tipo organizzativo che all'evidenza rientra negli ambiti di regolamentazione ad essa esclusivamente riservati, non apparendo né irragionevole né sproporzionata avuto riguardo alle ragioni plausibilmente addotte: da un canto, la facile infiammabilità di tali sostanze, e, dall'altro, la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto distribuito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali (e, quindi, tale da garantire una dieta completa ed equilibrata).

Né sussiste, al riguardo, alcuna ingiusta e vessatoria discriminazione.

L'evocata disparità di trattamento palesemente non sussiste tra i soggetti ristretti all'interno del carcere di Bancali, rispettivamente al regime ordinario ed a quello differenziato, in quanto la stessa ordinanza impugnata dà atto che, nell'istituto, l'acquisto di farina e lievito non sono consentiti neppure ai detenuti comuni.

Una volta acclarato, poi, che il divieto di acquisto di farina e lievito al sopravvitto non è, di per sé, illegittimo, in quanto posto a tutela di obiettive esigenze di ordine e sicurezza e non incidente sul diritto all'alimentazione e alla salute, il fatto che all'interno delle diverse realtà carcerarie vigano, in proposito, regole diverse, ammettendosi in alcune ciò che in altre è inibito, non integra, di per sé, una intollerabile penalizzazione e costituisce, piuttosto, il portato dell'adattamento delle regole al contesto concreto nel quale esse sono destinate ad operare (in termini, altresì, Sez. 1, n. 16496 del 23/03/2023, Polverino; Sez. 7, n. 38643 del 12/05/2022).

4. L'Amministrazione penitenziaria del resto, come ricorda la difesa ricorrente, ha ormai riconosciuto ai detenuti in regime speciale la possibilità di acquistare, in linea di principio, gli stessi prodotti inseriti nel modello 72 in vigore per i detenuti comuni del medesimo istituto (in conformità agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte: v., per tutte, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281618-01).

E' stato così necessariamente superata l'opzione, secondo cui il circuito detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. dovesse adeguarsi, in materia, ad uno standard nazionale uniforme, posto che le tabelle vittuarie dei detenuti comuni sono diverse da carcere a carcere, a seconda anche delle peculiarità geografiche del territorio.

E' giocoforza ammettere, a questo punto, che le valutazioni sul carattere non discríminatorio del trattamento vadano condotte operando gli opportuni raffronti nell'ambito dello stesso istituto e/o territorio, salvo consentire, come sarebbe del tutto irragionevole, che i detenuti in regime differenziato siano gli unici a poter acquistare i beni alimentari contemplati da una qualunque delle tabelle esistenti nelle carceri del territorio nazionale, godendo di una posizione privilegiata rispetto agli stessi detenuti comuni.

5. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ercolano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva, in secondo grado, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di Bancali, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che si era doluto dell'impossibilità di acquistare al sopravvitto il lievito e la farina. Il Tribunale riteneva che una tale limitazione, benché a Bancali riferibile anche ai detenuti comuni, fosse illegittima, non trovando alcuna giustificazione funzionale al perseguimento di esigenze di sicurezza (non era dimostrato che l'uso e la cottura dei citati alimenti potessero dar luogo ad una situazione di pericolo) e risolvendosi in un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla regolamentazione stabilita per i detenuti comuni delle carceri continentali. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente assume che la magistratura di sorveglianza avrebbe esercitato potestà alla giurisdizione non spettanti, non essendo stata fatta valere alcuna lesione attuale e grave di diritti soggettivi (non sarebbe in contestazione, infatti, il diritto alla salute o ad una sana alimentazione) e avendo il detenuto avanzato mere lamentele attinenti alla regolamentazione dell'istituto di pena dettata dalla Direzione. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce la falsa applicazione del principio di non discriminazione, che presupporrebbe l'omogeneità delle situazioni a raffronto, predicabile solo per la popolazione detenuta all'interno del medesimo istituto di pena, nella specie assoggettata alla medesima disciplina. Con il terzo motivo l'Amministrazione ricorrente censura la decisione impugnata, per avere essa illogicamente disconosciuto la ratio sottesa al divieto di introduzione in istituto del lievito e della farina, sostanze pericolose perché potenzialmente infiammabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è fondato. 2. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. consente la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», che siano state vulnerate da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Il primo presupposto per l'attivazione del rimedio risarcitorio è, dunque, costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile come «diritto», configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla pretesa di alimentarsi in modo sano ed equilibrato, che, come tale, ha immediata influenza anche sul diritto alla salute (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281794- 01, § 1 del Considerato in diritto); con l'ulteriore precisazione che eventuali, irragionevoli limitazioni al riguardo, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sarebbero comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018. Tuttavia, questa Corte ha anche precisato che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, conseguenti all'adozione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti, garantendo l'ordine e di sicurezza interna e, in uno, la migliore attuazione del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo (da ultimo, Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023, Pesce). 3. Nel caso di specie, la Direzione di istituto ha vietato l'acquisto, al sopravvitto, di farina e lievito in forza di una valutazione di tipo organizzativo che all'evidenza rientra negli ambiti di regolamentazione ad essa esclusivamente riservati, non apparendo né irragionevole né sproporzionata avuto riguardo alle ragioni plausibilmente addotte: da un canto, la facile infiammabilità di tali sostanze, e, dall'altro, la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto distribuito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali (e, quindi, tale da garantire una dieta completa ed equilibrata). Né sussiste, al riguardo, alcuna ingiusta e vessatoria discriminazione. L'evocata disparità di trattamento palesemente non sussiste tra i soggetti ristretti all'interno del carcere di Bancali, rispettivamente al regime ordinario ed a quello differenziato, in quanto la stessa ordinanza impugnata dà atto che, nell'istituto, l'acquisto di farina e lievito non sono consentiti neppure ai detenuti comuni. Una volta acclarato, poi, che il divieto di acquisto di farina e lievito al sopravvitto non è, di per sé, illegittimo, in quanto posto a tutela di obiettive esigenze di ordine e sicurezza e non incidente sul diritto all'alimentazione e alla salute, il fatto che all'interno delle diverse realtà carcerarie vigano, in proposito, regole diverse, ammettendosi in alcune ciò che in altre è inibito, non integra, di per sé, una intollerabile penalizzazione e costituisce, piuttosto, il portato dell'adattamento delle regole al contesto concreto nel quale esse sono destinate ad operare (in termini, altresì, Sez. 1, n. 16496 del 23/03/2023, Polverino; Sez. 7, n. 38643 del 12/05/2022). 4. L'Amministrazione penitenziaria del resto, come ricorda la difesa ricorrente, ha ormai riconosciuto ai detenuti in regime speciale la possibilità di acquistare, in linea di principio, gli stessi prodotti inseriti nel modello 72 in vigore per i detenuti comuni del medesimo istituto (in conformità agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte: v., per tutte, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281618-01). E' stato così necessariamente superata l'opzione, secondo cui il circuito detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. dovesse adeguarsi, in materia, ad uno standard nazionale uniforme, posto che le tabelle vittuarie dei detenuti comuni sono diverse da carcere a carcere, a seconda anche delle peculiarità geografiche del territorio. E' giocoforza ammettere, a questo punto, che le valutazioni sul carattere non discríminatorio del trattamento vadano condotte operando gli opportuni raffronti nell'ambito dello stesso istituto e/o territorio, salvo consentire, come sarebbe del tutto irragionevole, che i detenuti in regime differenziato siano gli unici a poter acquistare i beni alimentari contemplati da una qualunque delle tabelle esistenti nelle carceri del territorio nazionale, godendo di una posizione privilegiata rispetto agli stessi detenuti comuni. 5. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordin
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