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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 09040/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione alla luce della mancanza di una ragionevole spiegazione circa la provenienza dei beni oggetto di reato e, inoltre, dal fatto che il ricorrente scaricava la merce oggetto di reato, da solo e di notte, in un luogo estraneo alla sua vita personale e lavorativa (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (Sez. 4, n. del 12/12/2006 Ud. (dep. 02/02/2007 ) Rv. 235897 - 01) e che risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del tv' furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. del 19/04/2017 Ud., Rv. 270120 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 18/02/2025 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione alla luce della mancanza di una ragionevole spiegazione circa la provenienza dei beni oggetto di reato e, inoltre, dal fatto che il ricorrente scaricava la merce oggetto di reato, da solo e di notte, in un luogo estraneo alla sua vita personale e lavorativa (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (Sez. 4, n. del 12/12/2006 Ud. (dep. 02/02/2007 ) Rv. 235897 - 01) e che risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del tv' furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. del 19/04/2017 Ud., Rv. 270120 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il co
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