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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 43573/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato; che, invero, l'eventuale inosservanza dell'art. 545-bis cod. proc. pen., non essendo sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; che, inoltre, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale, l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod.proc.pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01); che, peraltro, il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice del merito, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato; che, invero, l'eventuale inosservanza dell'art. 545-bis cod. proc. pen., non essendo sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; che, inoltre, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale, l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod.proc.pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01); che, peraltro, il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice del merito, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 ot
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