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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14434/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., i motivi, oltre che privi della necessaria specificità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, motivi che non confutano le ragioni poste alla base della sentenza (pag. 4) specie nella parte in cui la Corte territoriale ha osservato come il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari ed autorizzato ad uscire da casa per lavoro, nonostante godesse di ampia libertà, fosse stato osservato parlare al telefono e con terzi al di fuori della abitazione e poi, alla vista degli appartenenti alle forze di polizia, si fosse dato alla fuga; condotta complessiva ritenuta non di tenue offensività, anche a cagione dell'intensità del dolo e della significativa protrazione della sottrazione, attraverso la fuga, al controllo degli operanti; rilevato che in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice che aveva negato la presenza di elementi di valorizzare ai fini della loro concessione e valutato negativamente la complessiva condotta ex art. 133 cod. pen. per come si era dipanata, motivazione esaustiva e logica non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore IlTresidente An .onio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ELI_ERIA .7'' oggi, ------------ --

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., i motivi, oltre che privi della necessaria specificità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, motivi che non confutano le ragioni poste alla base della sentenza (pag. 4) specie nella parte in cui la Corte territoriale ha osservato come il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari ed autorizzato ad uscire da casa per lavoro, nonostante godesse di ampia libertà, fosse stato osservato parlare al telefono e con terzi al di fuori della abitazione e poi, alla vista degli appartenenti alle forze di polizia, si fosse dato alla fuga; condotta complessiva ritenuta non di tenue offensività, anche a cagione dell'intensità del dolo e della significativa protrazione della sottrazione, attraverso la fuga, al controllo degli operanti; rilevato che in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice che aveva negato la presenza di elementi di valorizzare ai fini della loro concessione e valutato negativamente la complessiva condotta ex art. 133 cod. pen. per come si era dipanata, motivazione esaustiva e logica non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore IlTresidente An .onio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ELI_ERIA .7'' oggi, ------------ --
Sentenza Cassazione n. 14434/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris