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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 20919/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette la rinuncia al ricorso presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen. (capo 2).

Tale decisione interveniva a seguito del rigetto della richiesta cautelare — con riferimento al capo 2) - da parte del giudice per le indagini preliminari, il quale, tuttavia applicava la misura per i reati di bancarotta fraudolenta.

Il Tribunale, nel riformare l'ordinanza genetica, applicava a Stilla la misura degli arresti domiciliari, dando atto che tale misura era già in esecuzione sia pur con riguardo a diverse imputazioni.

In data successiva rispetto all'adozione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, il giudice per le indagini preliminari revocava la misura degli arresti domiciliari, sicchè, allo stato, Stilla risulta libero, in quanto la misura applicata in sede di riesame è sospesa fino alla definitività del procedimento.

2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione, ciascuno dei quali contenenti una pluralità di doglianze.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonché vizio di motivazione in merito all'esclusiva idoneità della misura custodiale ed all'attualità del pericolo di reiterazione.

Il motivo di ricorso, pur formulato con una articolazione di plurime censure, in concreto consiste nella doglianza circa la valutazione delle esigenze cautelari, lamentando il ricorrente che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle mutate esigenze, rappresentante dallo stesso pubblico ministero ricorrente con memoria del 12 ottobre 2022, ed attestate nella loro fondatezza dalla revoca degli arresti domiciliari disposta, sia pur con riferimento ad altro reato, in data 31.10.2022.

Si segnala, inoltre, che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare in ordine alla ritenuta esistenza di un esigenze cautelari differenziate che giustifichino gli arresti domiciliari disposti in relazione al reato di corruzione, rispetto alla revoca della misura con riferimento al reato di bancarotta.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per quanto concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Si assume, infatti, che il Tribunale avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti, essenzialmente basata sulle intercettazioni, senza farsi carico della plausibilità della ricostruzione alternativa recepita dal giudice per le indagini preliminari.

3. I difensori dell'indagato, con memoria del 16 febbraio 2023, dichiaravano di rinunciare al ricorso, ritenendo che fosse meno l'interesse all'impugnazione per intervenuta revoca della misura custodiale.

4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'intervenuta rinuncia, debitamente presentata dal difensore munito di procura speciale, determina l'impossibilità per la Corte di esaminare nel merito l'atto di impugnazione.

3. Occorre precisare che la rinuncia non può ritenersi giustificata da una sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'unica misura che risulta revocata è quella che era stata originariamente disposta in relazione al reato di bancarotta, mentre la misura adottata a seguito della pronuncia del Tribunale del riesame non risulta attinta da alcun provvedimento di revoca o modifica, anche in considerazione del fatto che l'esecuzione della stessa è sospesa fino alla definitività del presente procedimento.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen.

Così deciso il 21 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette la rinuncia al ricorso presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen. (capo 2). Tale decisione interveniva a seguito del rigetto della richiesta cautelare — con riferimento al capo 2) - da parte del giudice per le indagini preliminari, il quale, tuttavia applicava la misura per i reati di bancarotta fraudolenta. Il Tribunale, nel riformare l'ordinanza genetica, applicava a Stilla la misura degli arresti domiciliari, dando atto che tale misura era già in esecuzione sia pur con riguardo a diverse imputazioni. In data successiva rispetto all'adozione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, il giudice per le indagini preliminari revocava la misura degli arresti domiciliari, sicchè, allo stato, Stilla risulta libero, in quanto la misura applicata in sede di riesame è sospesa fino alla definitività del procedimento. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione, ciascuno dei quali contenenti una pluralità di doglianze. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonché vizio di motivazione in merito all'esclusiva idoneità della misura custodiale ed all'attualità del pericolo di reiterazione. Il motivo di ricorso, pur formulato con una articolazione di plurime censure, in concreto consiste nella doglianza circa la valutazione delle esigenze cautelari, lamentando il ricorrente che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle mutate esigenze, rappresentante dallo stesso pubblico ministero ricorrente con memoria del 12 ottobre 2022, ed attestate nella loro fondatezza dalla revoca degli arresti domiciliari disposta, sia pur con riferimento ad altro reato, in data 31.10.2022. Si segnala, inoltre, che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare in ordine alla ritenuta esistenza di un esigenze cautelari differenziate che giustifichino gli arresti domiciliari disposti in relazione al reato di corruzione, rispetto alla revoca della misura con riferimento al reato di bancarotta. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per quanto concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si assume, infatti, che il Tribunale avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti, essenzialmente basata sulle intercettazioni, senza farsi carico della plausibilità della ricostruzione alternativa recepita dal giudice per le indagini preliminari. 3. I difensori dell'indagato, con memoria del 16 febbraio 2023, dichiaravano di rinunciare al ricorso, ritenendo che fosse meno l'interesse all'impugnazione per intervenuta revoca della misura custodiale. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'intervenuta rinuncia, debitamente presentata dal difensore munito di procura speciale, determina l'impossibilità per la Corte di esaminare nel merito l'atto di impugnazione. 3. Occorre precisare che la rinuncia non può ritenersi giustificata da una sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'unica misura che risulta revocata è quella che era stata originariamente disposta in relazione al reato di bancarotta, mentre la misura adottata a seguito della pronuncia del Tribunale del riesame non risulta attinta da alcun provvedimento di revoca o modifica, anche in considerazione del fatto che l'esecuzione della stessa è sospesa fino alla definitività del presente procedimento. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen. Così deciso il 21 marzo 2023
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