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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17462/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36835/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al ricorso, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato il 18.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego di ammissione al passivo del fallimento IAL [OSCURATO:PERSONA] del credito da lei vantato a titolo di indennità di mancato preavviso.

Il diniego – da parte del giudice delegato, poi confermato dal tribunale – è stato motivato con la rilevata inammissibilità della domanda, in quanto presentata oltre la scadenza del termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, nonostante la ricorrente fosse da tempo a conoscenza della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, tanto da avere presentato domanda di ammissione al passivo tempestiva per altre spettanze (art. 101, commi 1 e 4, legge fall.).

Avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha replicato con controricorso il fallimento.

Parte ricorrente ha F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 depositato memoria in data 29.4.2022 e, quindi, tardiva e inammissibile ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente, pur non contestando di avere presentato la domanda di ammissione dopo più di dodici mesi a decorrere dall’esecutorietà dello stato passivo e pur non affermando che il ritardo sia dipeso da causa a lei non imputabile, sostiene che la domanda sarebbe ammissibile, perché il termine finale per la presentazione delle domande tardive dovrebbe intendersi prolungato a diciotto mesi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 101 legge fall.

Ciò in quanto la sentenza dichiarativa del fallimento, fissando l’udienza per la verifica del passivo a più di 120 giorni di distanza (esattamente a 122 giorni) dalla pubblicazione della sentenza avrebbe implicitamente riconosciuto quella «particolare complessità della procedura» che la legge fallimentare pone quale presupposto, sia per la fissazione dell’udienza di accertamento del passivo a più di 120 giorni (e a non più di 180 giorni) di distanza dalla data della sentenza (art. 16, comma 1, n. 4), sia per l’allungamento «fino a 18 mesi» del termine per proporre le domande tardive (art. 101, comma 1).

1.1. Il motivo è palesemente infondato e, anzi, inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo già F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 intervenuti numerosi provvedimenti conformi di questa Corte sulla medesima questione, proposta dal medesimo difensore per altri dipendenti di IAL, senza che il ricorso offra elementi per mutare tale consolidato orientamento (Ordinanze n. 3466/2022; n. 41283/2021; n. 40676/2021; n. 37064/2021; n. 26501/2021; n. 25911/2021; n. 21226/2021).

1.1.1. Nel testo della legge è chiaro che l’allungamento del termine per presentare le domande tardive non è affidato a un automatismo collegato alla particolare complessità della procedura, ma a una scelta discrezionale e consapevole del tribunale che, «con la sentenza che dichiara il fallimento», «può» prorogare il termine «fino» a diciotto mesi (art. 101, comma 1, legge fall.).

Pertanto, anche se si volesse condividere la tesi secondo cui il tribunale, fissando l’udienza per l’accertamento del passivo a 122 giorni di distanza dalla pubblicazione della sentenza di fallimento, avrebbe implicitamente ritenuto la procedura di particolare complessità, resterebbe dirimente la constatazione che nella sentenza non è disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande tardive e che, quindi, il tribunale non esercitò il suo potere discrezionale in tal senso.

La proroga automatica del termine è soluzione interpretativa improponibile anche perché la legge prevede la possibilità di prorogare il termine non in misura fissa, ma «fino» F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 a diciotto mesi, sicché richiede una valutazione discrezionale del tribunale anche per quanto riguarda la misura dell’eventuale proroga.

1.1.2. Si aggiunga che, spettando la decisione al tribunale nel momento in cui pronuncia la sentenza di fallimento, a nulla può rilevare il fatto che il giudice delegato autorizzò il curatore a presentare il progetto di stato passivo in modo frazionato, in ragione del gran numero di domande di ammissione al passivo presentate.

Se ciò, da un lato, conforta l’opinione di parte ricorrente in merito alla complessità della procedura (fermo restando che tale complessità è solo il presupposto per una decisione del tribunale che, in questo caso, non c’è stata), dall’altro lato, esclude che i tempi per presentare le domande di ammissione al passivo tardive siano stati troppo ristretti rispetto a quella complessità.

Infatti, così facendo, il giudice delegato e il curatore hanno ritardato, rispetto a quanto previsto nella sentenza di fallimento, la data della prima esecutorietà dello stato passivo, con conseguente differimento anche del dies a quo per la decorrenza del termine di dodici mesi per la presentazione delle domande tardive.

1.1.3. In definitiva, parte ricorrente propone una interpretazione della legge contraria al senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 (art. 12 preleggi), senza alcuna necessità di adeguamento del testo normativo a valori giuridici superiori.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente attribuisce al Tribunale di Palermo la violazione dell’art. 92 c.p.c., per averla condannata alla rifusione integrale delle spese di lite, nonostante l’assoluta novità della questione trattata, in mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità in un senso o nell’altro.

2.1. Posto che non è in discussione la soccombenza totale di parte ricorrente nel processo di merito, il motivo è inammissibile nella misura in cui è volto a sindacare la scelta discrezionale del giudice di merito di regolare le spese di lite con la piana applicazione della regola generale che le pone a carico della parte soccombente.

«In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (massima ufficiale tratta da Cass. ord. 24502/2017; conf.

Cass. ord. 11329/2019; Cass.

S.U. 14989/2005).

Si tratta di una scelta discrezionale che nemmeno F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.2. Si aggiunga che il medesimo motivo di ricorso ha già avuto identica sorte in tutte le decisioni di questa Corte sopra richiamate e relative alla medesima questione, sicché sussiste altresì il già rilevato profilo dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

3. Le spese di lite del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36835/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al ricorso, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato il 18.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego di ammissione al passivo del fallimento IAL [OSCURATO:PERSONA] del credito da lei vantato a titolo di indennità di mancato preavviso. Il diniego – da parte del giudice delegato, poi confermato dal tribunale – è stato motivato con la rilevata inammissibilità della domanda, in quanto presentata oltre la scadenza del termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, nonostante la ricorrente fosse da tempo a conoscenza della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, tanto da avere presentato domanda di ammissione al passivo tempestiva per altre spettanze (art. 101, commi 1 e 4, legge fall.). Avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha replicato con controricorso il fallimento. Parte ricorrente ha F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 depositato memoria in data 29.4.2022 e, quindi, tardiva e inammissibile ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente, pur non contestando di avere presentato la domanda di ammissione dopo più di dodici mesi a decorrere dall’esecutorietà dello stato passivo e pur non affermando che il ritardo sia dipeso da causa a lei non imputabile, sostiene che la domanda sarebbe ammissibile, perché il termine finale per la presentazione delle domande tardive dovrebbe intendersi prolungato a diciotto mesi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 101 legge fall. Ciò in quanto la sentenza dichiarativa del fallimento, fissando l’udienza per la verifica del passivo a più di 120 giorni di distanza (esattamente a 122 giorni) dalla pubblicazione della sentenza avrebbe implicitamente riconosciuto quella «particolare complessità della procedura» che la legge fallimentare pone quale presupposto, sia per la fissazione dell’udienza di accertamento del passivo a più di 120 giorni (e a non più di 180 giorni) di distanza dalla data della sentenza (art. 16, comma 1, n. 4), sia per l’allungamento «fino a 18 mesi» del termine per proporre le domande tardive (art. 101, comma 1). 1.1. Il motivo è palesemente infondato e, anzi, inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo già F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 intervenuti numerosi provvedimenti conformi di questa Corte sulla medesima questione, proposta dal medesimo difensore per altri dipendenti di IAL, senza che il ricorso offra elementi per mutare tale consolidato orientamento (Ordinanze n. 3466/2022; n. 41283/2021; n. 40676/2021; n. 37064/2021; n. 26501/2021; n. 25911/2021; n. 21226/2021). 1.1.1. Nel testo della legge è chiaro che l’allungamento del termine per presentare le domande tardive non è affidato a un automatismo collegato alla particolare complessità della procedura, ma a una scelta discrezionale e consapevole del tribunale che, «con la sentenza che dichiara il fallimento», «può» prorogare il termine «fino» a diciotto mesi (art. 101, comma 1, legge fall.). Pertanto, anche se si volesse condividere la tesi secondo cui il tribunale, fissando l’udienza per l’accertamento del passivo a 122 giorni di distanza dalla pubblicazione della sentenza di fallimento, avrebbe implicitamente ritenuto la procedura di particolare complessità, resterebbe dirimente la constatazione che nella sentenza non è disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande tardive e che, quindi, il tribunale non esercitò il suo potere discrezionale in tal senso. La proroga automatica del termine è soluzione interpretativa improponibile anche perché la legge prevede la possibilità di prorogare il termine non in misura fissa, ma «fino» F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 a diciotto mesi, sicché richiede una valutazione discrezionale del tribunale anche per quanto riguarda la misura dell’eventuale proroga. 1.1.2. Si aggiunga che, spettando la decisione al tribunale nel momento in cui pronuncia la sentenza di fallimento, a nulla può rilevare il fatto che il giudice delegato autorizzò il curatore a presentare il progetto di stato passivo in modo frazionato, in ragione del gran numero di domande di ammissione al passivo presentate. Se ciò, da un lato, conforta l’opinione di parte ricorrente in merito alla complessità della procedura (fermo restando che tale complessità è solo il presupposto per una decisione del tribunale che, in questo caso, non c’è stata), dall’altro lato, esclude che i tempi per presentare le domande di ammissione al passivo tardive siano stati troppo ristretti rispetto a quella complessità. Infatti, così facendo, il giudice delegato e il curatore hanno ritardato, rispetto a quanto previsto nella sentenza di fallimento, la data della prima esecutorietà dello stato passivo, con conseguente differimento anche del dies a quo per la decorrenza del termine di dodici mesi per la presentazione delle domande tardive. 1.1.3. In definitiva, parte ricorrente propone una interpretazione della legge contraria al senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 (art. 12 preleggi), senza alcuna necessità di adeguamento del testo normativo a valori giuridici superiori. 2. Con il secondo motivo parte ricorrente attribuisce al Tribunale di Palermo la violazione dell’art. 92 c.p.c., per averla condannata alla rifusione integrale delle spese di lite, nonostante l’assoluta novità della questione trattata, in mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità in un senso o nell’altro. 2.1. Posto che non è in discussione la soccombenza totale di parte ricorrente nel processo di merito, il motivo è inammissibile nella misura in cui è volto a sindacare la scelta discrezionale del giudice di merito di regolare le spese di lite con la piana applicazione della regola generale che le pone a carico della parte soccombente. «In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (massima ufficiale tratta da Cass. ord. 24502/2017; conf. Cass. ord. 11329/2019; Cass. S.U. 14989/2005). Si tratta di una scelta discrezionale che nemmeno F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 17462/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 ha bisogno di una specifica motivazione, perché la disposizione invocata impone di motivare in modo specifico proprio e soltanto le ragioni di un’eventuale deroga alla regola della soccombenza e non anche la semplice applicazione di quella regola. 2.2. Si aggiunga che il medesimo motivo di ricorso ha già avuto identica sorte in tutte le decisioni di questa Corte sopra richiamate e relative alla medesima questione, sicché sussiste altresì il già rilevato profilo dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. 3. Le spese di lite del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36835/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta genera
Decreto Cassazione n. 17462/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris